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Document 32015R0640

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012

C/2015/2564

GU L 106 del 24.4.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj

24.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/18


REGOLAMENTO (UE) 2015/640 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), punto vi),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l'Agenzia») deve adottare le necessarie norme di attuazione relative ai requisiti comuni di aeronavigabilità per tutta l'Unione.

(2)

Tali requisiti coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti aeronautici e comprendono specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni da attuare dopo il rilascio iniziale di un certificato di omologazione del tipo, per motivi di sicurezza.

(3)

Occorre incorporare nell'ordinamento dell'Unione i requisiti tecnici della norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» («Requisiti di aeronavigabilità supplementari per le operazioni di volo»), emessa dalle Joint Aviation Authorities (JAA) il 13 luglio 1998 e modificata dall'emendamento 3 del 1o dicembre 2005, in quanto le JAA hanno cessato di esistere il 30 giugno 2009 e il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 è stato esteso alle operazioni di volo il 20 febbraio 2008.

(4)

Per garantire la coerenza e chiarire gli obblighi connessi all'aeronavigabilità è opportuno inserire un riferimento al presente regolamento nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2).

(5)

Al fine di garantire una transizione senza difficolta ed evitare interruzioni, è opportuno prevedere misure transitorie adeguate.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari finalizzate al mantenimento dell'aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza di:

a)

aeromobili registrati in uno Stato membro;

b)

aeromobili registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro assicura la sorveglianza.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per

a)

«configurazione operativa massima di sedili passeggeri», si intende la massima capacità di sedili passeggeri di un singolo aeromobile, con l'esclusione dei sedili dell'equipaggio, stabilita a fini operativi e specificata nel manuale delle operazioni;

b)

«velivolo pesante», si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti «CS-25» o equivalenti nella propria base di certificazione.

Articolo 3

Specifiche di aeronavigabilità supplementari per un determinato tipo di operazione

Quando utilizzano l'aeromobile di cui all'articolo 1, gli operatori per i quali uno Stato membro assicura la sorveglianza rispettano le disposizioni dell'allegato I.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012

L'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento, al fine di inserirvi un riferimento al presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Gli aeromobili per i quali i rispettivi operatori hanno dimostrato all'autorità competente di ottemperare alla norma JAR-26 «Additional Airworthiness Requirements for Operations» (nel prosieguo «requisiti JAR-26»), adottata dalle Joint Aviation Authorities il 13 luglio 1998 e successivamente modificata dall'emendamento 3 del 1o dicembre 2005, prima delle date di applicazione di cui all'articolo 6, sono ritenuti conformi alle specifiche equivalenti di cui all'allegato I del presente regolamento.

Gli aeromobili per i quali, a norma del primo comma, sia stata dimostrata la conformità ai requisiti JAR-26 equivalenti alle specifiche di cui ai punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I del presente regolamento non devono essere successivamente modificati in modo tale da comprometterne la conformità ai requisiti JAR-26 di cui trattasi.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2015.

Tuttavia, i punti 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 e 26.250 dell'allegato I si applicano dal 14 maggio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE 26

SPECIFICHE DI AERONAVIGABILITÀ SUPPLEMENTARI PER LE OPERAZIONI

INDICE

CAPO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

26.10

Autorità competente

26.20

Equipaggiamento non operativo temporaneo

26.30

Dimostrazione della conformità

CAPO B —

VELIVOLI PESANTI

26.50

Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature

26.100

Ubicazione delle uscite di emergenza

26.105

Accesso alle uscite di emergenza

26.110

Indicazioni delle uscite di emergenza

26.120

Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza

26.150

Arredi dei compartimenti

26.155

Infiammabilità del rivestimento della stiva

26.160

Protezione antincendio dei servizi igienici

26.200

Allarme sonoro del carrello di atterraggio

26.250

Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola

CAPO A

DISPOSIZIONI GENERALI

26.10   Autorità competente

Ai fini della parte di cui al presente allegato, l'autorità competente alla quale gli operatori devono dimostrare la conformità alle specifiche è l'autorità designata dallo Stato membro dove si trova il centro d'attività principale dell'operatore.

26.20   Equipaggiamento non operativo temporaneo

Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno o più strumenti, elementi di equipaggiamento o funzioni dell'aeromobile necessari a norma della presente parte sia non operativo o mancante, salvo deroga iscritta nella lista degli equipaggiamenti minimi, in conformità al disposto della parte ORO.MLR.105, e approvata dell'autorità competente.

26.30   Dimostrazione della conformità

a)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia elabora specifiche di certificazione che serviranno da parametri per dimostrare la conformità dei prodotti alla presente parte. Le specifiche di certificazione devono essere sufficientemente dettagliate e specifiche, indicando agli operatori le condizioni alle quali possono dimostrare la conformità ai requisiti della presente parte.

b)

Gli operatori possono dimostrare la conformità ai requisiti della presente parte conformandosi:

i)

alle specifiche dettagliate elaborate dall'Agenzia di cui alla lettera a) o alle specifiche equivalenti elaborate dall'Agenzia a norma della parte 21.A.16 A; oppure

ii)

a norme tecniche che offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme di cui alle specifiche suddette.

CAPO B

VELIVOLI PESANTI

26.50   Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale omologati a partire dal 1o gennaio 1958 assicurano che ciascun sedile destinato all'equipaggio di condotta o di cabina e il suo sistema di ritenuta siano configurati in modo da assicurare un livello ottimale di protezione in caso di atterraggio di emergenza, pur consentendo all'occupante di espletare le necessarie funzioni e facilitando una rapida uscita.

26.100   Ubicazione delle uscite di emergenza

Salvo per i velivoli dotati di una configurazione di uscite di sicurezza installata e approvata prima del 1o aprile 1999, gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale aventi una configurazione massima operativa di posti passeggeri superiore a diciannove in cui una o più uscite di sicurezza siano disattivate assicurano che la distanza fra le uscite residue rimanga compatibile con le esigenze di un'evacuazione efficace.

26.105   Accesso alle uscite di emergenza

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale forniscono mezzi atti a facilitare lo spostamento rapido e agevole di ciascun passeggero dal proprio sedile all'uscita di emergenza in caso di evacuazione di emergenza.

26.110   Indicazioni delle uscite di emergenza

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale si conformano ai seguenti requisiti:

a)

fornitura di mezzi atti a facilitare l'individuazione, l'accesso e l'utilizzo delle uscite di emergenza da parte degli occupanti della cabina in condizioni prevedibili in cabina in caso di evacuazione di emergenza;

b)

fornitura di mezzi atti a facilitare l'individuazione e l'utilizzo delle uscite di emergenza da parte del personale situato all'esterno del velivolo in caso di evacuazione di emergenza.

26.120   Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale forniscono mezzi atti a garantire che la segnaletica luminosa delle uscite, l'illuminazione generale della cabina e delle aree di uscita e l'illuminazione a basso livello dei percorsi di uscita siano funzionanti per facilitare l'individuazione delle uscite e il movimento dei passeggeri verso le uscite in caso di evacuazione di emergenza.

26.150   Arredi dei compartimenti

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale si conformano ai seguenti requisiti:

a)

tutti i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati in compartimenti occupati dall'equipaggio o dai passeggeri devono possedere caratteristiche di infiammabilità in grado di ridurre al minimo gli effetti degli incendi a bordo e mantenere condizioni di sopravvivenza nella cabina per un periodo sufficiente all'evacuazione dell'aeromobile;

b)

il divieto di fumare deve essere indicato con apposite targhe;

c)

i contenitori per rifiuti devono garantire il contenimento della combustione interna e recare l'indicazione del divieto di introdurvi residui di sigarette, sigari e pipe.

26.155   Infiammabilità del rivestimento della stiva

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale omologati dopo il 1o gennaio 1958 assicurano che i rivestimenti delle stive di classe C e D siano costituiti da materiali atti a prevenire adeguatamente che gli effetti di un incendio nella stiva mettano in pericolo l'aeromobile o i suoi occupanti.

26.160   Protezione antincendio dei servizi igienici

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale aventi una configurazione massima operativa di posti passeggeri superiore a diciannove si conformano ai requisiti seguenti:

i servizi igienici sono dotati di:

a)

dispositivi di rilevamento del fumo;

b)

dispositivi di estinzione automatica di incendi originati in ciascun contenitore per rifiuti.

26.200   Allarme sonoro del carrello di atterraggio

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano l'installazione di un dispositivo adeguato di allarme sonoro del carrello di atterraggio per ridurre significativamente il rischio di atterraggio con carrello involontariamente retratto.

26.250   Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano che i sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta, ove esistano, siano dotati di modalità di apertura alternativa per agevolare l'accesso dell'equipaggio di cabina a detto compartimento in caso di incapacità di un singolo membro dell'equipaggio di condotta.


ALLEGATO II

All'allegato III (Parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012, al punto ORO.AOC.100, la lettera c), punto 1), è sostituita dal testo seguente:

«1)

essi soddisfano tutti i requisiti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, del presente allegato (Parte ORO), dell'allegato IV (Parte CAT) e dell'allegato V (Parte SpA) del presente regolamento, nonché dell'allegato I (Parte 26) del regolamento (UE) 2015/640 (*);



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