EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2887

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 336 del 30.12.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2009; abrogato da 32009L0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2887/oj

32000R2887

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0004 - 0008


Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2000

relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura a livello mondiale poco costosa e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono stati invitati ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una sostanziale riduzione dei costi di utilizzo di Internet. Il Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope, che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

(2) Il disaggregamento della rete locale dovrebbe integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l'accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini incrementando la competitività, garantendo l'efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.

(3) Per "rete locale" si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete telefonica pubblica fissa, che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente. Come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e la copertura di quegli operatori che hanno un rilevante potere di mercato nella rete telefonica pubblica fissa. Ciò dipende dal fatto che tali operatori hanno posato le proprie infrastrutture metalliche di accesso locale in un considerevole lasso di tempo protetti da diritti esclusivi e hanno potuto finanziare i costi di investimento grazie a rendite di monopolio.

(4) Nella risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999 il Parlamento europeo sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. La risoluzione osserva che lo scorporo della rete locale riguarda oggi prevalentemente le infrastrutture metalliche di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

(5) La fornitura di nuove reti locali in fibra ottica ad elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento contempla l'accesso alla rete locale metallica, fatti salvi gli obblighi imposti a livello nazionale per quanto riguarda altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

(6) Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene la situazione possa variare da uno Stato membro all'altro.

(7) L'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a Internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale. Una richiesta di accesso disaggregato ragionevole presuppone che l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi del beneficiario e che un rifiuto ostacoli, riduca o distorca la concorrenza nel settore.

(8) Il presente regolamento pone l'obbligo di fornire un accesso disaggregato alla rete locale metallica unicamente a carico degli operatori notificati designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse ai sensi della pertinente normativa comunitaria (in seguito denominati: "operatori notificati"). Gli Stati membri hanno già notificato alla Commissione i nomi degli operatori della rete pubblica fissa aventi rilevante potere di mercato ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)(3), e della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(4).

(9) Un operatore notificato non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire, ad esempio se il soddisfacimento di una richiesta provocasse una violazione dei diritti di un terzo indipendente. L'obbligo di fornire l'accesso disaggregato alla rete locale non comporta che gli operatori notificati debbano procedere all'installazione completa di una nuova infrastruttura di rete locale appositamente per soddisfare le richieste dei beneficiari.

(10) Benché la contrattazione commerciale sia il mezzo preferito per concludere accordi su questioni tecniche e di determinazione dei prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza mostra che, nella maggior parte dei casi, la regolamentazione è necessaria a causa dello squilibrio tra il potere negoziaziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato, come pure dell'assenza di soluzioni alternative. In talune circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti. In caso di inosservanza dei tempi da parte dell'operatore notificato, il beneficiario dovrebbe essere indennizzato.

(11) Le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità. Le regole per determinare i prezzi devono garantire che il fornitore della rete locale sia in grado di recuperare i costi attinenti più un ragionevole profitto, in modo tale da assicurare uno sviluppo a lungo temine ed un miglioramento dell'infrastruttura di accesso locale. Le regole per determinare i prezzi di accesso alle reti locali devono promuovere una concorrenza leale e sostenibile, tenendo presente la necessità di investimenti in infrastrutture alternative, e garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si comprima il margine tra i prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio dell'operatore notificato. Al riguardo si reputa importante consultare le autorità preposte alla concorrenza.

(12) Gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate. A tal fine, l'operatore notificato, pubblicando un'adeguata offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale, in tempi brevi e preferibilmente su Internet, e sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.

(13) Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000 relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità(5) e nella comunicazione del 26 aprile 2000(6) la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale.

(14) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di qualità elevata e prezzo contenuto ed un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, le disposizioni del presente regolamento non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Esse sono adottate senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa comunitaria che prevedono misure più dettagliate riguardanti ad esempio la co-ubicazione virtuale.

(15) Il presente regolamento integra il quadro normativo per le telecomunicazioni ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE. Il nuovo quadro normativo per le telecomunicazioni elettroniche dovrebbe includere disposizioni atte a sostituire il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira ad intensificare la concorrenza e a stimolare l'innovazione tecnologica nel mercato dell'accesso locale, stabilendo condizioni armonizzate per l'accesso disaggregato alla rete locale, al fine di promuovere la fornitura concorrenziale di un'ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse degli operatori notificati di cui all'articolo 2, lettera a).

3. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi posti a carico degli operatori notificati, secondo la normativa comunitaria, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai servizi propri e alle loro società consociate.

4. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure, secondo la normativa comunitaria, contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle del presente regolamento o estranee al suo ambito di applicazione, tra l'altro in relazione ad altri tipi di accesso ad infrastrutture locali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "operatore notificato", un operatore della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE;

b) "beneficiario", il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale;

c) "rete locale", il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa;

d) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;

e) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

f) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

g) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;

h) "co-ubicazione", la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, come indicato nella sezione B dell'allegato;

i) "risorse connesse", le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare la co-ubicazione, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Articolo 3

Fornitura dell'accesso disaggregato

1. Gli operatori notificati pubblicano, a partire dal 31 dicembre 2000, e tengono aggiornata un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alle rispettive reti locali e alle risorse connesse, comprendente almeno gli elementi riportati nell'allegato. L'offerta deve essere sufficientemente disaggregata affinché il beneficiario non debba pagare per elementi o opzioni della rete che non sono necessari alla fornitura dei suoi servizi e contenere una descrizione degli elementi dell'offerta e delle condizioni e modalità ad essa apparenti, compresi i prezzi.

2. Gli operatori notificati accolgono a partire dal 31 dicembre 2000, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, le richieste ragionevoli di accesso disaggregato alle loro reti locali e alle risorse connesse presentate dai beneficiari. Le richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi riguardanti la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Gli operatori notificati forniscono ai beneficiari risorse equivalenti a quelle che forniscono ai servizi propri o alle loro società consociate, alle medesime condizioni e negli stessi termini.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi.

Articolo 4

Vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale

1. L'autorità di regolamentazione nazionale vigila affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile.

2. L'autorità di regolamentazione nazionale ha la facoltà di:

a) imporre modifiche all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse, compresi i prezzi, sempre che tali modifiche siano giustificate;

b) chiedere agli operatori notificati di fornire informazioni pertinenti all'applicazione del presente regolamento.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione può, qualora sia giustificato, intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti.

4. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione determina che il livello di concorrenza nel mercato dell'accesso locale è sufficiente, essa libera gli operatori notificati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di stabilire i prezzi in base all'orientamento ai costi.

5. Le controversie sorte fra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento formano oggetto delle procedure nazionali per la risoluzione di controversie stabilite ai sensi della direttiva 97/33/CE e debbono essere trattate in modo rapido, equo e trasparente.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Voynet

(1) Parere espresso il 19 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2000.

(3) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(4) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

(5) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.

(6) GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.

(7) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15).

ALLEGATO

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale che deve essere pubblicata dagli operatori notificati

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

a) accesso alle reti locali;

b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.

2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici(1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato(2).

2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).

3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

6. Norme di sicurezza.

7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

(1) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

(2) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

Top