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Document 12016E/PRO/21

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 21) SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

OJ C 202, 7.6.2016, p. 295–297 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_21/oj

   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/295


PROTOCOLLO (N. 21)

SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare.

Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 bis

1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.

2.   Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.

4.   Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 6 bis

Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.

Articolo 7

Gli articoli 3, 4 e 4 bis non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

Articolo 9

Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


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