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Document 32022R1210

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/4807

GU L 187 del 14.7.2022, p. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1210/oj

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, sesto comma, e l’articolo 18, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l’emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d’asta, il commissario d’asta e il sorvegliante d’asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso.

(2)

L’adozione di un formato preciso, comprensivo dell’uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l’applicazione omogenea dell’obbligo di redigere e aggiornare l’elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l’integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.

(3)

Poiché all’interno di un’entità può esistere contemporaneamente una varietà di informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero identificare con precisione le specifiche informazioni privilegiate alle quali hanno avuto accesso le persone che lavorano per l’entità. Pertanto gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero precisare quali siano le specifiche informazioni privilegiate [che possono includere informazioni relative a un’operazione, un progetto, un evento, anche di natura societaria o finanziaria, la pubblicazione di bilanci o annunci di utili inferiori alle attese («profit warning»)]. A tal fine gli elenchi dovrebbero essere suddivisi in sezioni distinte, una per ciascuna specifica informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata.

(4)

Per non dover inserire più volte i dati personali delle stesse persone in sezioni diverse dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, dovrebbe essere possibile indicarli in una sezione separata dell’elenco, detta «sezione degli accessi permanenti», non collegata alle informazioni privilegiate specificamente indicate. La sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere solo le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate all’interno dell’entità.

(5)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che introduce obblighi meno onerosi per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI («emittenti dei mercati di crescita per le PMI»), limitando l’elenco alle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

(6)

In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti dei mercati di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia, dal momento che le risorse umane e finanziarie delle PMI sono generalmente più limitate, si è ritenuto proporzionato che esse utilizzino un formato che rappresenta un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 e limitare il contenuto degli elenchi a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti. Non imporre agli emittenti l’obbligo di conservare nei propri elenchi i dati di contatto personali delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe alleggerire l’onere della raccolta e dell’aggiornamento dei dati di tali persone che grava sugli emittenti, senza tuttavia privare le autorità nazionali competenti di uno strumento che permetta di identificare le persone che trattano informazioni privilegiate e di contattarle al loro recapito professionale. Questi ultimi devono inoltre avere la possibilità di indicare i dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate in una sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, invece di aggiungere i dati personali relativi a tali accessi permanenti in ogni elenco specifico per operazione o per evento. Il contenuto di tali sezioni degli accessi permanenti dovrebbe inoltre essere limitato a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti.

(7)

L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe contenere i dati personali necessari per identificare tali persone. È opportuno che qualsiasi trattamento dei dati personali ai fini dell’istituzione e della conservazione di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli elenchi dovrebbero inoltre riportare dati utili per aiutare l’autorità competente nelle indagini, permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici. A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all’autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati. Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall’inizio, per evitare di compromettere l’integrità dell’indagine obbligando l’autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta, al sorvegliante d’asta o alla stessa persona avente accesso a informazioni privilegiate.

(9)

Per garantire che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate possano essere messi a disposizione dell’autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e che siano sempre aggiornati prontamente, l’elenco dovrebbe essere conservato in formato elettronico. Tale formato dovrebbe garantire la riservatezza delle informazioni incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Al fine di evitare un onere amministrativo sproporzionato per gli emittenti dei mercati di crescita per le PMI, questi ultimi possono conservare l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate in formato elettronico, ma non dovrebbero essere tenuti a farlo, purché siano preservate la completezza, la riservatezza e l’integrità delle informazioni.

(10)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo per la presentazione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, il mezzo elettronico specifico per la trasmissione dovrebbe essere stabilito dalle autorità competenti stesse, a condizione che tale mezzo preservi la riservatezza degli elenchi.

(11)

Per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno consolidare in un unico atto giuridico i formati di tutti gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al regolamento (UE) n. 596/2014. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contenere sia il formato degli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 sia gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione (4).

(12)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 7 giugno 2021.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(14)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

1.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato I del presente regolamento.

2.   I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2 che figura nell’allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.

3.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:

a)

l’accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;

b)

le informazioni incluse siano esatte;

c)

le versioni precedenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

4.   L’autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all’autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

1.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all’allegato II.

2.   L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato III del presente regolamento.

I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell’allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell’elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell’11.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

MODELLO 1

Formato dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata :

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali

(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Data di nascita

Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d’asta/commissario d’asta/sorvegliante d’asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo]

[aaaa-mm-gg]

[numeri (senza spazi)]

[testo]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Data e ora di creazione della presente sezione: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Inserito

(data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Data di nascita

Indirizzo privato completo

(via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell’autorità competente)

Numeri di telefono privati

(casa e cellulare personale)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo]

[aaaa- mm-gg per la data di nascita]

[testo]

[numeri (senza spazi)]


ALLEGATO II

Formato dell’elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione del presente elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita

Indirizzo privato completo

(via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell’autorità competente)

Numeri di telefono privati

(casa e cellulare personale)

(se disponibili al momento della richiesta dell’autorità competente)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel presente elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

[testo]

[numeri (senza spazi)]


ALLEGATO III

MODELLO 1

Formato dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

 

Numeri di telefono professionali

(linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Funzione o motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto

(data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a informazioni privilegiate)

Cessato

(data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale

(se applicabile)

o altrimenti data di nascita

[testo]

[testo]

 

[numeri (senza spazi)]

[descrizione del ruolo, della funzione e/o del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Data e ora di creazione della presente sezione: [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [ aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell’accesso

Cognome/i del titolare dell’accesso

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell’impresa

Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate

Inserito

(data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)

Numero di identificazione nazionale

(se applicabile)

o altrimenti data di nascita

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell’emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o aaaa-mm-gg per la data di nascita]


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