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Document 32017H0615(01)

Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

GU C 189 del 15.6.2017, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/15


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

(2017/C 189/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell’apprendimento»). Possono essere un requisito preliminare all’accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell’apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale in quanto sono l’espressione di una realizzazione personale. Svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l’occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l’accesso a livelli di istruzione ulteriori.

(2)

Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un’autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell’apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell’apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti.

(3)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (1) ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini.

(4)

Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell’aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi.

(5)

Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell’apprendimento e li rapportano all’EQF mediante un processo «di referenziazione». I livelli dell’EQF e i descrittori dei risultati dell’apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti. Essi contribuiscono inoltre a spostare l’orientamento generale dell’istruzione e della formazione verso i risultati dell’apprendimento. La referenziazione all’EQF dovrebbe avvenire mediante i quadri nazionali delle qualifiche o, laddove non esistano, i sistemi nazionali delle qualifiche (in appresso «quadri o sistemi nazionali delle qualifiche»).

(6)

Le qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando sono presentate in documenti che includono un riferimento al livello applicabile dell’EQF e una descrizione dei risultati dell’apprendimento conseguiti.

(7)

È opportuno coinvolgere un ampio spettro di portatori di interessi nell’attuazione dell’EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso. I principali portatori di interessi includono tutti i discenti, gli erogatori di istruzione e formazione, le autorità preposte al rilascio di qualifiche, gli organismi di garanzia della qualità, i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli organismi per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, i servizi per l’occupazione e quelli responsabili dell’integrazione dei migranti.

(8)

Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell’EQF la Commissione ha concluso che l’EQF è ampiamente accettato come punto di riferimento per la costituzione di quadri nazionali delle qualifiche, per l’attuazione dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento e per il miglioramento della trasparenza e del riconoscimento di abilità e competenze. Tale relazione sottolinea che l’Unione dovrebbe permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove siano state acquisite.

(9)

Nella relazione la Commissione è giunta anche alla conclusione che il gruppo consultivo EQF ha formulato orientamenti efficaci per i processi nazionali di referenziazione e ha rafforzato la fiducia e la comprensione tra i paesi partecipanti. Ha concluso inoltre che l’efficacia dei punti nazionali di coordinamento dell’EQF dipende in larga misura da quanto strettamente essi siano collegati alla governance nazionale del processo di referenziazione.

(10)

Considerata la valutazione positiva di cui è oggetto, è essenziale che il gruppo consultivo EQF sia mantenuto ai fini dell’attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della presente raccomandazione.

(11)

La trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche sono una delle nuove priorità nell’ambito della relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020). Tale relazione insiste sulla necessità di un ulteriore approfondimento dell’EQF al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche. Per quanto riguarda i migranti arrivati di recente, sottolinea altresì che gli strumenti di trasparenza esistenti potrebbero contribuire a una migliore comprensione all’interno dell’Unione delle qualifiche conseguite all’estero e viceversa.

(12)

L’EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ad esso rapportati possono sostenere le pratiche di riconoscimento esistenti grazie al rafforzamento della fiducia, della comprensione e della comparabilità delle qualifiche che essi apportano. Il processo di riconoscimento a fini professionali e di apprendimento ne può risultare agevolato. I quadri generali delle qualifiche quali l’EQF potrebbero fungere da strumenti di informazione per le pratiche di riconoscimento come menzionato nella raccomandazione relativa all’uso dei quadri delle qualifiche nel riconoscimento di qualifiche straniere, adottata nel quadro della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.

(13)

I quadri e i sistemi nazionali delle qualifiche cambiano con il passare del tempo; la referenziazione all’EQF dovrebbe pertanto essere regolarmente riveduta e aggiornata, se del caso.

(14)

La fiducia nella qualità e nel livello delle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate all’EQF (in appresso «qualifiche corrispondenti a un livello EQF») è essenziale al fine di sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori all’interno e al di là dei confini settoriali e geografici. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente contiene principi comuni di garanzia della qualità nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione professionale. Essi rispettano la responsabilità degli Stati membri per le disposizioni in materia di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale gettano le basi di tali principi comuni.

(15)

Si potrebbe esaminare la possibilità di istituire un registro degli organismi di controllo dei sistemi di garanzia della qualità per le qualifiche, al di fuori del settore dell’istruzione superiore.

(16)

I sistemi di crediti possono aiutare le persone a progredire nell’apprendimento favorendo percorsi di apprendimento flessibili e trasferimenti tra livelli e tipi diversi di istruzione e formazione e al di là delle frontiere nazionali, consentendo ai discenti di accumulare e trasferire risultati dell’apprendimento diversi acquisiti in contesti di apprendimento diversi, compresi quelli online, non formali e informali. L’approccio basato sui risultati dell’apprendimento può anche agevolare la progettazione, l’offerta e la valutazione di qualifiche complete o componenti di qualifiche.

(17)

I sistemi di crediti a livello sia nazionale che europeo funzionano in contesti istituzionali quali l’istruzione superiore o l’istruzione e la formazione professionale. A livello europeo, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è stato istituito per l’istruzione superiore nello spazio europeo dell’istruzione superiore. Per l’istruzione e la formazione professionale è in corso di sviluppo il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale conformemente alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2). Si potrebbero promuovere, se del caso, collegamenti tra i quadri nazionali delle qualifiche e i sistemi di crediti.

(18)

Benché l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale e di asilo preveda la parità di trattamento con i cittadini nazionali in termini di riconoscimento delle qualifiche e anche di misure di agevolazione per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), persistono elevati tassi di sovraqualificazione e di sottoccupazione tra i cittadini di paesi terzi con un’istruzione di livello terziario. La cooperazione tra l’Unione e i paesi terzi in materia di trasparenza delle qualifiche può promuovere l’integrazione dei migranti nei mercati del lavoro dell’Unione. Visti i crescenti flussi migratori da e verso l’Unione, è necessario assicurare una migliore comprensione e un equo riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell’Unione.

(19)

Le caratteristiche principali dell’EQF, in particolare l’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, la definizione dei descrittori dei livelli e la fissazione di criteri di referenziazione, elaborate dal gruppo consultivo EQF, sono state una fonte di ispirazione per lo sviluppo di quadri nazionali e regionali delle qualifiche in tutto il mondo. Un numero crescente di paesi terzi e di regioni sta cercando di stabilire collegamenti più ravvicinati tra i rispettivi quadri delle qualifiche e l’EQF.

(20)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dispone che un quadro comune di formazione per le professioni regolamentate, inteso come un insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze, può essere stabilito mediante un atto delegato della Commissione. Il quadro comune di formazione deve essere basato sui livelli dell’EQF. Il riferimento ai livelli dell’EQF sulle qualifiche non deve influire sull’accesso al mercato del lavoro se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

(21)

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo dell’istruzione superiore. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione degli esiti e delle capacità legati ai titoli rilasciati alla fine di tale ciclo. L’EQF è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore e con i suoi descrittori dei cicli. Il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore corrispondono rispettivamente ai livelli 5-8 dell’EQF.

(22)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) aiuta i cittadini a presentare meglio le proprie abilità, competenze e qualifiche.

(23)

La Commissione sta sviluppando una classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Utilizzata su base volontaria, potrebbe sostenere un collegamento più efficace tra istruzione e occupazione. I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto dell’EQF potrebbero servire come contributo a tale classificazione.

(24)

Le informazioni sul processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF e quelle sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico. L’uso di strutture e formati di dati comuni contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo. Agevolerebbe anche la comprensione e l’utilizzo delle informazioni sulle qualifiche che vengono pubblicate.

(25)

È opportuno instaurare coerenza, complementarità e sinergie a livello nazionale e dell’Unione tra l’attuazione dell’EQF, i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e gli strumenti in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche, compresi gli strumenti per la garanzia della qualità, il cumulo e il trasferimento dei crediti e quelli istituiti nel contesto dello spazio europeo dell’istruzione superiore in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche.

(26)

Lo sviluppo dell’EQF dovrebbe avvenire in piena coerenza con la cooperazione europea esistente nel settore dell’istruzione e della formazione nell’ambito del quadro strategico ET 2020 e i futuri quadri strategici ET europei.

(27)

La presente raccomandazione non sostituisce né definisce quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. L’EQF non descrive qualifiche specifiche o competenze del soggetto; qualifiche particolari dovrebbero essere rapportate al livello corrispondente dell’EQF tramite i pertinenti sistemi nazionali delle qualifiche.

(28)

La presente raccomandazione consolida l’EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento, che funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.

(29)

Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto sostiene e completa le attività degli Stati membri facilitando un’ulteriore cooperazione tra loro al fine di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con il diritto e le prassi nazionali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, DI:

1.

usare l’EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell’Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III;

2.

rivedere e aggiornare, se del caso, la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;

3.

garantire che le qualifiche corrispondenti a un livello EQF siano conformi ai principi comuni di garanzia della qualità di cui all’allegato IV, fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali;

4.

promuovere, se del caso, collegamenti tra i sistemi di crediti e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo conto dei principi comuni per i sistemi di crediti di cui all’allegato V, fatte salve le decisioni nazionali relative: i) all’utilizzo dei sistemi di crediti; e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Tali principi comuni non comporteranno il riconoscimento automatico delle qualifiche;

5.

adottare, se del caso, misure affinché tutti i nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche contengano un chiaro riferimento al livello adeguato dell’EQF;

6.

rendere i risultati del processo di referenziazione pubblicamente disponibili a livello nazionale e di Unione e, ove possibile, garantire che le informazioni sulle qualifiche e sui relativi risultati dell’apprendimento siano accessibili e pubblicate, utilizzando i campi dati conformemente all’allegato VI;

7.

incoraggiare l’uso dell’EQF da parte delle parti sociali, dei servizi pubblici per l’impiego, degli erogatori di istruzione, degli organismi di garanzia della qualità e delle autorità pubbliche al fine di sostenere il confronto delle qualifiche e la trasparenza dei risultati dell’apprendimento;

8.

garantire la continuazione e il coordinamento dei compiti svolti dai punti nazionali di coordinamento dell’EQF. I compiti principali di detti punti nazionali di coordinamento consistono nel sostenere le autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF e nell’avvicinamento dell’EQF alle persone e alle organizzazioni;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE, IN COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI E I PORTATORI DI INTERESSI ALL’INTERNO DEL GRUPPO CONSULTIVO EQF, DI:

9.

sostenere la coerenza nell’ulteriore attuazione dell’EQF negli Stati membri comparando e discutendo le metodologie utilizzate per la definizione dei livelli per le qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;

10.

sostenere, tenendo in debita considerazione i contesti nazionali, la definizione di metodologie per la descrizione, l’uso e l’applicazione dei risultati dell’apprendimento al fine di aumentare la trasparenza, come pure la comprensione e la comparabilità delle qualifiche;

11.

sostenere l’elaborazione di procedure volontarie in merito alla definizione dei livelli per le qualifiche internazionali mediante i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e lo scambio di informazioni e la consultazione tra Stati membri relativamente a tali procedure, al fine di garantire la coerenza;

12.

elaborare orientamenti per le comunicazioni relative all’EQF e in particolare una soluzione per l’indicazione dei livelli dell’EQF nei certificati, diplomi e supplementi di nuova emissione e/o nei registri delle qualifiche, conformemente ai sistemi e alle regolamentazioni nazionali sui certificati e i diplomi;

13.

esaminare possibilità di sviluppo e applicazione di criteri e procedure che consentano, in conformità degli accordi internazionali, il confronto tra i quadri nazionali e regionali delle qualifiche dei paesi terzi e l’EQF;

14.

istituire attività di apprendimento fra pari e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e facilitare, se del caso, consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:

15.

garantire che l’attuazione della presente raccomandazione riceva il sostegno di azioni finanziate dai pertinenti programmi dell’Unione;

16.

garantire una governance efficace dell’attuazione dell’EQF mantenendo e sostenendo pienamente il gruppo consultivo EQF istituito nel 2009, composto da rappresentanti degli Stati membri e da altri paesi partecipanti, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi, se del caso. Il gruppo consultivo EQF dovrebbe garantire la coerenza generale e promuovere la trasparenza e la fiducia nel processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF;

17.

riferire sui progressi compiuti in seguito all’adozione della presente raccomandazione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e occupazione;

18.

esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione e riferire al Consiglio entro il 2022 in merito all’esperienza acquisita e alle implicazioni future, includendo se necessario un eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO


(1)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(2)  GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 11.

(3)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(4)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(5)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).


ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti;

b)

«sistema nazionale delle qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell’apprendimento e altri meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende l’elaborazione e l’attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere composto da vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle qualifiche;

c)

«quadro nazionale delle qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

d)

«qualifica internazionale»: qualifica, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell’apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale;

e)

«risultati dell’apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia;

f)

«conoscenze»: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

g)

«abilità»: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili);

h)

«responsabilità e autonomia»: capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile;

i)

«competenza»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale;

j)

«convalida dell’apprendimento non formale e informale»: processo in base al quale un’autorità competente conferma l’acquisizione, in un contesto di apprendimento non formale e informale, di risultati dell’apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle esperienze specifiche dell’interessato; documentazione per rendere visibili le esperienze dell’interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa;

k)

«riconoscimento formale dei risultati dell’apprendimento»: processo in base al quale un’autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell’apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), ii) la convalida dell’apprendimento non formale e informale, iii) il riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o la concessione di deroghe;

l)

«crediti»: unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell’apprendimento, è stata valutata e convalidata da un’autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell’apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell’apprendimento corrispondenti;

m)

«sistemi di crediti»: strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono comprendere tra l’altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell’apprendimento non formale e informale;

n)

«trasferimento di crediti»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.


ALLEGATO II

Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell’apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

 

Conoscenze

Abilità

Responsabilità e autonomia

 

Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).

Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.

Livello 1

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 1 sono:

Conoscenze generali di base

Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici

Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato

Livello 2

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 2 sono:

Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all’uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici

Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia

Livello 3

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 3 sono:

Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi

Livello 4

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 4 sono:

Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio

Livello 5 (*1)

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 5 sono:

Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze

Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti

Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili

Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri

Livello 6 (*2)

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 6 sono:

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi

Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio

Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili

Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi

Livello 7 (*3)

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 7 sono:

Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca

Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all’intersezione tra ambiti diversi

Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell’innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi

Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici

Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi

Livello 8 (*4)

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 8 sono:

Le conoscenze più all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all’intersezione tra ambiti diversi

Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell’innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti

Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.


(*1)  Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall’Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 5 dell’EQF.

(*2)  Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 6 dell’EQF.

(*3)  Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 7 dell’EQF.

(*4)  Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 8 dell’EQF.


ALLEGATO III

Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)

1.

Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.

2.

Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell’EQF.

3.

I quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull’obiettivo dei risultati dell’apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell’apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti.

4.

Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti.

5.

I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell’allegato IV della presente raccomandazione.

6.

Il processo di referenziazione prevede l’accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità.

7.

Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.

8.

La o le autorità competenti certificano la referenziazione all’EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell’EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l’autocertificazione nell’ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.

9.

Entro sei mesi dalla referenziazione o dall’aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo.

10.

Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, al livello adeguato dell’EQF.


ALLEGATO IV

Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate al quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Occorre assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualifiche corrispondenti a un livello EQF al fine di aumentare la fiducia nella loro qualità e nel loro livello.

In funzione delle circostanze nazionali e tenendo conto delle differenze settoriali la garanzia della qualità delle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbe (1)  (2):

1.

riguardare la progettazione delle qualifiche nonché l’applicazione dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento;

2.

assicurare una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell’apprendimento e riguardare il processo di certificazione;

3.

consistere in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento;

4.

coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo;

5.

comporsi di metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;

6.

essere parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualifiche corrispondenti a un livello EQF;

7.

basarsi su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;

8.

essere sostenuta da risorse adeguate;

9.

comprendere l’esame periodico degli enti o agenzie di controllo esterni esistenti che effettuano valutazioni a garanzia della qualità;

10.

prevedere l’accessibilità elettronica dei risultati della valutazione.


(1)  Questi principi comuni sono pienamente compatibili con le norme e gli orientamenti europei (ESG) per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

(2)  In funzione delle circostanze nazionali, tali principi potrebbero non applicarsi all’istruzione generale.


ALLEGATO V

Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF) (1)

Utilizzando l’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, l’EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero offrire un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all’interno di e tra diversi settori dell’istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. Fatte salve le decisioni nazionali relative i) all’utilizzo dei sistemi di crediti e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, è opportuno che i diversi sistemi di crediti, se del caso, funzionino insieme ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche per sostenere le transizioni e agevolare la progressione. A tal fine i sistemi di crediti collegati, se del caso, ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero rispettare i principi di seguito descritti.

1.

I sistemi di crediti dovrebbero sostenere percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti.

2.

Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell’apprendimento.

3.

I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell’apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali.

4.

I sistemi di crediti dovrebbero essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità.

5.

I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati e indicare i risultati dell’apprendimento conseguiti, il nome del competente istituto che attribuisce i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti.

6.

È opportuno creare sinergie tra i sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell’apprendimento precedente, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti.

7.

I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati mediante la cooperazione tra portatori di interessi ai livelli nazionale e dell’Unione appropriati.


(1)  Questi principi comuni sono pienamente compatibili con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e con il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).


ALLEGATO VI

Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF

DATI

Obbligatorio/Facoltativo

Titolo della qualifica

Obbligatorio

Settore (*1)

Obbligatorio

Paese/regione (codice)

Obbligatorio

Livello dell’EQF

Obbligatorio

Descrizione della qualifica (*3)

a seconda dei casi:

Conoscenze

Obbligatorio

Abilità

Obbligatorio

Responsabilità e autonomia

Obbligatorio

oppure:

Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, capire ed essere in grado di realizzare

Obbligatorio

Ente certificatore o autorità competente (*2)

 

Obbligatorio

Unità di credito/quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell’apprendimento

 

Facoltativo

Processi interni di garanzia della qualità

 

Facoltativo

Organismo esterno di garanzia della qualità/di regolamentazione

 

Facoltativo

Altre informazioni sulla qualifica

 

Facoltativo

Fonte di informazione

 

Facoltativo

Collegamento con i relativi supplementi

 

Facoltativo

URL della qualifica

 

Facoltativo

Lingua delle informazioni (codice)

 

Facoltativo

Requisiti di ammissione

 

Facoltativo

Data di scadenza (se pertinente)

 

Facoltativo

Modalità per l’acquisizione della qualifica

 

Facoltativo

Correlazione con le occupazioni o gli ambiti occupazionali

 

Facoltativo


(*1)  ISCED-F 2013

(*2)  I dati minimi obbligatori sull’ente certificatore o l’autorità competente dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sullo stesso ente o autorità e dovrebbero quindi comprendere il nome o, se del caso, il nome del gruppo di enti certificatori o autorità competenti, corredato del relativo URL o recapito.

(*3)  È composta da campi a testo libero, senza obbligo di utilizzo di una terminologia standard né obbligo, per gli Stati membri, di tradurre la descrizione in altre lingue dell’UE.


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