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Document 32014R0487

Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 138 del 13.5.2014, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/487/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le approvazioni delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo scadranno il 31 gennaio 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché a tali sostanze attive si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere ai richiedenti tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 123, clodinafop, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

2)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 124, pirimicarb, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

3)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 125, rimsulfuron, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

4)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 126, tolclofos-metile, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

5)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 127, triticonazolo, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

6)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 137, metrafenone, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

7)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

8)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 139, spinosad, è sostituita dalla data «30 aprile 2018»;

9)

nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data «31 gennaio 2017» della riga numero 140, tiametoxam, è sostituita dalla data «30 aprile 2018».


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