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Document 32013L0008

Direttiva 2013/8/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013 , che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 56 del 28.2.2013, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/8/oj

28.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/8


DIRETTIVA 2013/8/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2013

che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni generali e prescrizioni per i collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e carico verticale al punto di accoppiamento.

(2)

Negli ultimi anni nuovi tipi di dispositivi di accoppiamento sono stati messi in servizio nell’Unione e sono attualmente approvati a livello nazionale sulla base di norme ISO. Si tratta in particolare di dispositivi di accoppiamento a perno fisso («non-swivel clevis couplings» ISO 6489-5:2011), a sfera («ball type couplings» ISO 24347:2005) e a perno (piton) («pin type couplings» ISO 6489-4:2004).

(3)

Per tener conto dell’attuale situazione del mercato, ridurre al minimo gli eventuali impatti economici e sulla sicurezza e consentire l’omologazione CE dei dispositivi di accoppiamento di cui sopra, è necessario includere tali dispositivi di accoppiamento e le norme ISO pertinenti nella direttiva 2009/144/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/144/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.


ALLEGATO

L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è così modificato:

1)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

 1.1.   Per dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato” si intendono le unità tecniche che, installate sul trattore e sul rimorchio, consentono l’accoppiamento meccanico di questi due veicoli.

Nel contesto della presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore.

Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare:

gancio di traino a perno (e relativo spinotto o perno) (cfr. figure 1 e 2 dell’appendice 1),

gancio di traino a perno fisso (cfr. figura 1d dell’appendice 1),

gancio a uncino (cfr. figura 1 “Dimensioni del gancio” in ISO 6489-1:2001),

barra oscillante (barra di traino) (cfr. figura 3 dell’appendice 1),

gancio a sfera (cfr. figura 4 dell’appendice 1),

gancio a perno (piton) (cfr. figura 5 dell’appendice 1).»;

2)

il punto 2.7 è sostituito dal seguente:

2.7.   Il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento; detta libertà deve essere contrastata mediante un momento frenante di 30-150 Nm.

Il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piton) devono permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 20° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento.»;

3)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.   Dimensioni

Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono essere conformi all’appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1.»;

4)

il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

«3.3.1.

Il carico verticale statico massimo è fissato dal costruttore. Esso non deve però superare 3 000 kg, tranne per i ganci a sfera, nel qual caso non deve superare 4 000 kg.»;

5)

al punto 3.4.1 è aggiunta la seguente frase:

«Le masse mt, mlt, ma e mla sono espresse in kg.»;

6)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

4.2.   Per ogni tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento, la domanda deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti:

disegni in scala, in triplice copia, del dispositivo di accoppiamento. Nei disegni devono essere, in particolare, indicate in dettaglio le dimensioni prescritte nonché le misure necessarie per il montaggio,

una descrizione sommaria del dispositivo di accoppiamento la quale precisi soprattutto il tipo di costruzione e il materiale utilizzato,

l’indicazione del valore D di cui all’appendice 2 al momento della prova dinamica ovvero il valore T (massa rimorchiabile in tonnellate), pari a 1,5 volte la massa massima rimorchiabile a pieno carico tecnicamente ammissibile, come definita nell’appendice 3 per la prova statica, nonché il carico verticale massimo al punto di accoppiamento S (espresso in kg),

un campione del dispositivo, ovvero più campioni, se richiesti dal servizio tecnico.»;

7)

i punti 5.1.3 e 5.1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.3.

in caso di verifica della resistenza, conformemente all’appendice 2 (prova dinamica):

valore D ammissibile (kN)

e carico verticale statico S (kg);

5.1.4.

in caso di verifica della resistenza, conformemente all’appendice 3 (prova statica):

massa rimorchiabile T (tonnellate) e carico verticale al punto di accoppiamento S (kg).»;

8)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   NORME PER L’USO

Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere accompagnato da istruzioni per l’uso a cura del costruttore. Il prospetto deve contenere tra l’altro il numero di omologazione CE nonché i valori D (kN) o T (tonnellate), a seconda della prova cui è stato sottoposto il dispositivo.»;

9)

l’appendice 1 è così modificata:

a)

la figura 1d e la tabella 1 a seguire sono inserite dopo la figura 1c:

«Figura 1d

Gancio di traino a perno fisso (corrispondente alla norma ISO 6489-5:2011)

Image

Image


Tabella 1

Forme e dimensioni dei ganci a perno fisso per il traino del rimorchio o dell’attrezzo agganciato al trattore

Carico verticale

S

kg

Valore D

D

kN

Forma

Dimensioni

mm

D

± 0,5

a

min.

b

min.

≤ 1 000

≤ 35

w

18

50

40

≤ 2 000

≤ 90

x

28

70

55

≤ 3 000

≤ 120

y

43

100

80

≤ 3 000

≤ 120

z

50

110

95»;

b)

sono aggiunte le seguenti figure 4 e 5:

«Figura 4

Gancio a sfera (corrispondente alla norma ISO 24347:2005)

Image

Image

Image

Image


Figura 5

Gancio a perno (piton) (corrispondente alla norma ISO 6489-4:2004)

Image

Image

Image

Image

Image

»;

10)

l’appendice 2 è così modificata:

a)

al punto 2, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il vettore verticale perpendicolare al suolo viene espresso mediante il carico verticale statico “S” (kg).

Le masse tecnicamente ammissibili MT e MR vengono indicate dal costruttore in tonnellate.»;

b)

il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.   Sollecitazione di prova

La sollecitazione di prova risulta geometricamente dalle componenti orizzontale e verticale di prova, secondo la formula:

Formula

dove:

Formula in caso di prova con sollecitazione alternata,

oppure

Formula in caso di prova con sollecitazione in progressione continua (compressione o trazione),

Formula (valore espresso in kN)

S

=

carico statico verticale (carico rispetto al suolo, espresso in kg).»;

11)

nell’appendice 3, il punto 1.5 è sostituito dal seguente:

1.5.   Prima della prova di cui al punto 1.4.2 deve essere effettuata una prova consistente nell’applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato a 3 volte la forza verticale massima ammissibile (in daN, pari a g · S/10) indicata dal fabbricante.

Durante la prova la deformazione del gancio non deve superare il 10 % della deformazione elastica massima riscontrata.

La verifica si effettua dopo aver annullato la forza verticale (in daN, pari a g · S/10) e aver ripristinato il precarico di 500 daN.»;

12)

nell’appendice 4 viene aggiunto il seguente esempio:

«Esempio di marchio di omologazione CE

Image

Il dispositivo che reca il marchio di omologazione CE sopra raffigurato è un dispositivo cui è stata accordata un’omologazione in Germania (e1) con il numero 38 — 363 e che è stato sottoposto a una prova statica di resistenza (S).»;

13)

l’appendice 5 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«INDICAZIONI CONCERNENTI L’ATTRIBUZIONE, IL RIFIUTO O IL RITIRO DELL’OMOLOGAZIONE CE O L’ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DETERMINATO DI DISPOSITIVO MECCANICO [GANCIO DI TRAINO A PERNO, GANCIO DI TRAINO A PERNO FISSO, GANCIO DI TRAINO AD UNCINO, BARRA OSCILLANTE, GANCIO A SFERA E GANCIO A PERNO (PITON)] PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LE SUE DIMENSIONI E IL CARICO VERTICALE AL PUNTO DI AGGANCIO.»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

2.   Tipo di aggancio: [gancio di traino a perno, gancio di traino a perno fisso, gancio di traino ad uncino, barra oscillante, gancio a sfera, gancio a perno (piton)] (2)»;

c)

i punti 5.1 e 5.2 sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.   In caso di prova dinamica:

valore “D”

… (kN)

carico verticale al punto di aggancio (S):

… (kg)

5.2.   In caso di prova statica:

massa rimorchiabile T:

… (tonnellate)

carico verticale al punto di aggancio (S):

… (kg)»;

14)

nell’appendice 7, il punto 9 è sostituito dal seguente:

9.   Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento:

… (kg)».


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