EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0127

Regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza attiva metazaclor Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 41 del 15.2.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/127/oj

15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 127/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza attiva metazaclor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/116/CE della Commissione (2) ha disposto l’iscrizione del metazaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) come sostanza attiva da impiegare come erbicida al tasso di applicazione massimo di 1 kg/ha una volta sola ogni tre anni sullo stesso campo. A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4).

(2)

Il 23 marzo 2010 uno dei notificanti che aveva richiesto l’iscrizione del metazaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ha presentato domanda di modifica delle disposizioni specifiche relative all’uso del metazaclor per consentire applicazioni più frequenti sullo stesso campo, senza eccedere tuttavia la quantità massima complessiva di 1 kg/ha per un periodo di tre anni. Tale domanda è accompagnata da informazioni complementari ed è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (5).

(3)

Lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni complementari fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 4 gennaio 2011 ha presentato tale addendum alla Commissione, che lo ha trasmesso agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare con l’invito a formulare osservazioni. L’addendum al progetto di relazione della valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nel Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 gennaio 2012 sotto forma di un addendum al rapporto di riesame della Commissione relativo al metazaclor.

(4)

Vari esami effettuati dimostrano che la modifica alle disposizioni specifiche relative all’impiego che è stata richiesta non causa nessun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati nell’approvazione del metazaclor e nel rapporto di riesame della Commissione relativo a tale sostanza.

(5)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella colonna «disposizioni specifiche» della riga numero 217, metazaclor, della parte A dell’allegato, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. L’applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di metazaclor in un periodo di tre anni sullo stesso campo.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.


Top