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Document 32011R0739
Commission Implementing Regulation (EU) No 739/2011 of 27 July 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 196 del 28.7.2011, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625
28.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 739/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2011
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare, alcune disposizioni relative alle ispezioni delle carni figuranti nella sezione I, capo II, parti B, D e F, nella sezione II, capi I e V, e nella sezione III, capo II, dell’allegato I di tale regolamento si riferiscono alle malattie degli elenchi A e B dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). |
(2) |
Il sistema di classificazione dell’OIE e l’elencazione delle malattie sono cambiati. Gli elenchi A e B sono stati sostituiti da un unico elenco dell’OIE. Inoltre, la legislazione dell’Unione è ora allineata con le raccomandazioni dell’OIE. Di conseguenza, la maggior parte dei riferimenti a tali elenchi è superflua. È perciò opportuno modificare le disposizioni pertinenti dell’allegato I, sezioni I, II e III, di tale regolamento e fare riferimento alle malattie degli animali contemplate dalla legislazione dell’Unione in relazione all’effettuazione di ispezioni ante o post mortem o altre attività ispettive, tranne nel caso di malattie attualmente sconosciute originarie di paesi terzi. |
(3) |
La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2) stabilisce che i prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali non provenienti da un’azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria. L’allegato I di tale direttiva elenca la legislazione dell’Unione contenente misure di controllo per determinate malattie degli animali da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale. Per motivi di coerenza, gli scambi di prodotti di origine animale vanno sottoposti a restrizioni per motivi di sanità animale solo in base alla legislazione dell’Unione elencata nell’allegato I. |
(4) |
In conformità all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), la salmonella deve essere assente in 25 grammi di carni fresche di pollame immesse sul mercato per il consumo umano. Tuttavia, in conformità a detta parte E, questo criterio non si applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella. L’allegato I, sezione II, capo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che il veterinario ufficiale può imporre requisiti concernenti l’utilizzazione di determinate carni. Per consentire al veterinario ufficiale di imporre un trattamento termico industriale o un altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella occorre modificare la sezione II, capo V, punto 2. |
(5) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 va modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
1) |
nella sezione I, il capo II è così modificato:
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2) |
la sezione II è così modificata:
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3) |
nella sezione III, capo II, punto 3, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
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