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Document 02005R2173-20161115

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/2016-11-15

2005R2173 — IT — 15.11.2016 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

(GU L 347 dell'30.12.2005, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 657/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

108

27.6.2014

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1387 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2016

  L 223

1

18.8.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.  Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l’importazione di taluni legni e prodotti derivati, inteso ad attuare il sistema di concessione di licenze FLEGT.

2.  Il sistema di concessione di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname.

3.  Il presente regolamento si applica alle importazioni di legno e di prodotti derivati indicati negli allegati II e III provenienti dai paesi partner di cui all’allegato I.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale» (di seguito «sistema di licenze FLEGT»): il rilascio di licenze per il legno ed i prodotti derivati per l’esportazione verso la Comunità da paesi partner e la sua attuazione nella Comunità, in particolare nelle disposizioni comunitarie sui controlli alle frontiere;

2) «paese partner»: qualsiasi Stato od organizzazione regionale che aderisce ad un accordo di partenariato di cui all’allegato I;

3) «accordo di partenariato»: un accordo tra la Comunità e un paese partner con cui la Comunità e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT;

4) «organizzazione regionale»: un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze che le attribuiscono la capacità di aderire ad un accordo di partenariato a loro nome nelle questioni disciplinate dal sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato I;

5) «licenza FLEGT»: un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici;

6) «soggetto commerciale»: l’attore privato o pubblico che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati;

7) «autorità di rilascio delle licenze»: la o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT;

8) «autorità competente/competenti»: la o le autorità designate dagli Stati membri per verificare le licenze FLEGT;

9) «legno e prodotti derivati»: i prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 );

10) «legname prodotto legalmente»: il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato;

11) «importazione»: l’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 );

12) «carico»: un carico di legno e di prodotti derivati;

13) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nella Comunità;

14) «monitoraggio da parte di terzi»: un sistema attraverso il quale un’organizzazione indipendente dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname effettua controlli e redige relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT.



CAPO II

SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Articolo 3

1.  Il sistema di licenze FLEGT si applica unicamente alle importazioni provenienti dai paesi partner.

2.  Ciascun accordo di partenariato indica una scadenza concordata per dare attuazione agli impegni assunti nell’ambito di detto accordo.

Articolo 4

1.  È vietata l’importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.

▼M1

2.  Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione per la loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza FLEGT.

3.  Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ( 3 ).

La Commissione riesamina tale deroga tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’esito di tale riesame e, se necessario, presenta adeguate proposte legislative.

▼B

Articolo 5

1.  Una licenza FLEGT relativa a ciascun carico è messa a disposizione dell’autorità competente contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente.

L’importazione di legno e di prodotti derivati ai sensi di una licenza FLEGT rilasciata ad un operatore del mercato è accettata per tutto il periodo di validità di detta licenza.

2.  Le autorità competenti consentono alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT.

3.  Le autorità competenti consentono alle persone o agli organismi indicati dai paesi partner come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT di accedere ai documenti e ai dati pertinenti, ma le autorità competenti non sono tenute a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.

4.  Le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio.

5.  In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall’accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione.

6.  Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.

7.  Le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche sono a carico dell’importatore, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

8.  Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

▼M1

9.  Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali e i documenti standard, compresi i relativi formati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

▼B

Articolo 6

1.  Le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti preposte all’attuazione del presente regolamento e prendono contatti con la Commissione.

2.  La Commissione trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dai paesi partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 aprile una relazione annuale concernente l’anno civile precedente che riporti gli elementi seguenti:

a) i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

b) il numero di licenze FLEGT ricevute, suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;

c) il numero dei casi e dei quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1.

2.  La Commissione definisce un modello delle relazioni annuali, al fine di facilitare il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT.

3.  Entro il 30 giugno la Commissione prepara una relazione annuale di sintesi, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali per l’anno civile precedente, e la rendono accessibile al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 4 ).



CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Due anni dopo l’entrata in vigore del primo accordo di partenariato la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, basata in particolare sulle relazioni di sintesi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e sulle revisioni degli accordi di partenariato. Detta relazione è corredata, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.

▼M1

Articolo 10

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Tali modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis per modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Nell’adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Esse comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.

▼B

Articolo 11

▼M1

1.  La Commissione è assistita dal comitato per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

▼M1 —————

▼M1

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PAESI PARTNER E LORO AUTORITÀ DESIGNATE DI RILASCIO DELLE LICENZE

▼M2



Paese partner

Autorità designata di rilascio delle licenze

LA REPUBBLICA DI INDONESIA

Unità di informazioni sulle licenze (LIU) (1)Ministero dell'Ambiente e delle foresteGedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2Jln. Gatot Subroto — SenayanJakarta — Pusat — Indonesia — 10270Tel. +62 21 5730268/269Fax +62 21 5737093Indirizzo e-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

(1)   A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'AVP, l'Indonesia ha istituito un'Unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) che funge da punto di contatto per le comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e le autorità indonesiane di rilascio delle licenze. La LIU è un'unità di gestione delle informazioni che convalida le informazioni riguardanti il rilascio del documento V-Legal/della licenza FLEGT. Essa è inoltre responsabile dello scambio di informazioni generali sul sistema di verifica della legalità (SVL) del legname e riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di certificati di legalità e di licenze FLEGT. Risponde inoltre alle domande delle autorità competenti dei partner commerciali e delle parti interessate. Alcuni organismi di verifica, che sono organismi di valutazione della conformità accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN), sono autorizzati dal ministero dell'Ambiente e delle foreste indonesiano ad agire, sotto la sua supervisione, in qualità di autorità di rilascio delle licenze. Un elenco aggiornato delle autorità autorizzate al rilascio delle licenze è disponibile presso la LIU, nonché all'indirizzo: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk

▼B




ALLEGATO II



Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT a prescindere dal paese partner

Voce SA

Descrizione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato




ALLEGATO III



Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti

Paese partner

Voce SA

Descrizione

LA REPUBBLICA DI INDONESIA

CAPITOLO 44

 

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.

440121

–  Legno in piccole placche o in particelle – – di conifere

ex 440122

–  Legno in piccole placche o in particelle – – diverso da quello di conifere (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (di seguito «AVP UE-Indonesia») (1), i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

ex 440410

Legno in stecche, strisce, nastri e simili – di conifere

ex 440420

Legno in stecche, strisce, nastri e simili – diversi da quelli di conifere

ex 4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

 

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

440810

–  di conifere

4408.31

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

440839

altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

ex 440890

altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

 

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

440910

–  di conifere

ex 440929

–  diverso da quello di conifere (diverso dalla canna d'India)

 

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

ex 441011

–  di legno – – Pannelli di particelle (diversi dal bambù e dalla canna d'India)

ex 441012

–  di legno – – Pannelli detti «oriented strand board» (OSB) (diversi dal bambù e dalla canna d'India)

ex 441019

–  di legno – – altri (diversi dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (diversi dal bambù e dalla canna d'India)

 

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

441231

–  altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

441232

–  altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

441239

–  altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – altro

ex 441294

–  altro – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dalla canna d'India)

ex 441299

–  altro – – altro – – – Barecore (avanzi di legno incollati) (diversi dalla canna d'India) e – – – altro (diverso dalla canna d'India)

ex 4413

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4414

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4417

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 4419

Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

 

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno;

ex 442090

–  altro – – Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 4420 90 90 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

 

Altri lavori di legno

ex 442190

–  altro – – Legno preparato per fiammiferi (diverso dal bambù e dalla canna d'India) e – – altro – – – Blocchi di pavimentazione di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

ex 442190

–  altro – – altro – – – Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 4421 90 99 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

CAPITOLO 47

 

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4701

Paste meccaniche di legno

4702

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

CAPITOLO 48 (2)

ex 4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4807

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803 , 4809 o 4810 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4812

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

ex 4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

Ex. 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

CAPITOLO 94

 

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

940161

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno – – imbottiti

940169

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno – – altri

 

Altri mobili e loro parti

940330

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

940340

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

940350

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

940360

–  altri mobili di legno

ex 940390

–  parti – – altri (SA 9403 90 90 in Indonesia)

 

Costruzioni prefabbricate

ex 940600

–  Altre costruzioni prefabbricate – – di legno (SA 9406 00 92 in Indonesia)

CAPITOLO 97

 

Incisioni, stampe e litografie, originali

ex 970200

Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 9702 00 00 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

(1)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 252.

(2)   I prodotti della carta provenienti da materiale non legnoso o riciclato sono accompagnati da una lettera ufficiale del ministero dell'Industria indonesiano che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato. Tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT.



( 1 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

( 2 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

( 4 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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