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Lotta contro il terrorismo - definizione dei reatri di terrorismo e sostegno alle vittime

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa è volta ad adattare le leggi dell’UE sulla lotta contro il terrorismo alla luce dell’evolversi delle minacce terroristiche e a prendere in considerazione la natura internazionale del terrorismo.

La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni in questo ambito.

Essa introduce inoltre misure di protezione, sostegno e assistenza alle vittime.

Sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI come pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo, e che modifica la decisione 2005/671/GAI concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.

PUNTI CHIAVE

Definizione dei reati di terrorismo

La direttiva stabilisce un elenco esaustivo dei reati gravi che gli Stati membri sono tenuti a classificare come reati gravi di terrorismo nelle rispettive legislazioni nazionali quando vengono commessi per, o quando sussista una minaccia che vengano commessi per un particolare scopo terroristico.

Gli scopi terroristici vengono descritti come segue:

  • intimidire gravemente la popolazione;
  • costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
  • destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.

Reati riconducibili

L’elenco degli atti terroristici che gli Stati membri sono tenuti a punire come reati, anche se il reato di terrorismo non è stato effettivamente commesso, comprende inoltre:

  • reati riconducibili a un gruppo terroristico (ad esempio dirigere un gruppo terroristico o partecipare consapevolmente alle sue attività) se commessi intenzionalmente;
  • reati connessi ad attività terroristiche. Essi comprendono:
    • diffondere, sia online che offline, un messaggio con l’intento di istigare alla commissione di un reato di terrorismo, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici;
    • sollecitare e reclutare un’altra persona a commettere un reato di terrorismo;
    • fornire o ricevere addestramento a fini terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze pericolose;
    • viaggiare all’interno o all’esterno dell’UE a fini terroristici, ad esempio per partecipare alle attività di un gruppo terroristico o di compiere un attacco terroristico;;
    • organizzare e agevolare tali viaggi, compreso il sostegno logistico o materiale, ad esempio l’acquisto di biglietti o la pianificazione di itinerari;
    • fornire o raccogliere capitali con l’intenzione di utilizzarli o con la consapevolezza che verranno utilizzati per commettere reati terroristici.

Disposizioni generali

Esse comprendono:

  • regole integrate:
    • sul concorso, l’istigazione e il tentativo, e
    • sulla giurisdizione e l’esercizio dell’azione penale per garantire la coerenza e l’effettiva applicazione delle regole relative ed evitare lacune;
  • obblighi per i paesi dell’UE:
    • introdurre sanzioni per le persone fisiche e persone giuridiche responsabili di reati che riflettano la gravità dei reati;
    • adottare misure per la tempestiva rimozione di e il blocco dell’accesso a contenuti online di natura terroristica ospitati nel loro territorio e ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio;
    • rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea nell’applicazione della direttiva;
  • modifiche alla decisione 2005/671/GAI sulla condivisione delle informazioni e sulla cooperazione in materia di reati terroristici.

Sostegno alle vittime

  • La direttiva contiene clausole aggiuntive sui servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, ad esempio il diritto all’accesso immediato a servizi professionali di sostegno che offrano supporto medico e psicologico e assistenza legale o pratica.
  • Essa rafforza inoltre i meccanismi di risposta alle emergenze per assistere le vittime del terrorismo immediatamente dopo un attacco terroristico.
  • Gli Stati membri devono garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a:
    • informazioni sui loro diritti,
    • servizi di sostegno e regimi di indennizzo disponibili e sui nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva si applica dal 20 aprile 2017. I paesi dell’UE hanno l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro l’8 settembre 2018.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88, 31.3.2017, pagg. 6-21)

DOCUMENTI COLLEGATI

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea - Titolo I - Disposizioni comuni - Articolo 6 (ex articolo 6 TUE) (GU C 202, 7.6.2016, pag.19)

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pagg. 39-50)

Le successive modifiche alla direttiva 2014/42/UE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pagg. 8-14)

Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pagg. 22-24)

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pagg. 3-7)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.02.2018

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