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Documento 62013CJ0636

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Roca Sanitario, SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Obbligo di motivazione – Principio della parità di trattamento – Proporzionalità – Esercizio della competenza estesa al merito.
Causa C-636/13 P.

Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación general

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:2017:56

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Proporzionalità — Esercizio della competenza estesa al merito»

Nella causa C‑636/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2013,

Roca Sanitario SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Navarro Varona, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Roca Sanitario SA chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Roca Sanitario/Commissione (T‑408/10, EU:T:2013:440; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha ridotto a EUR 6298000 l’importo dell’ammenda inflitta alla Roca Sanitario in solido con la sua controllata Roca SARL (in prosieguo: la «Roca») con la decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ha respinto, per il resto, il suo ricorso inteso all’annullamento di tale decisione.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, prevede che:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o [102 TFUE] (…)

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

3

L’articolo 31 di tale regolamento dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Orientamenti del 2006

4

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), indicano, al punto 2, che, per quanto attiene alla determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione» e che «l’ammenda inflitta non deve superare i limiti indicati all’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del [regolamento n. 1/2003]».

5

Il punto 13 di tali orientamenti prevede quanto segue:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (…)».

6

Il punto 20 dei citati orientamenti così recita:

«La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti».

7

Il punto 21 degli orientamenti è redatto nei seguenti termini:

«In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite».

8

Secondo il punto 22 degli orientamenti del 2006:

«Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».

9

Il punto 23 di tali orientamenti dispone quanto segue:

«Per la loro stessa natura, gli accordi (…) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

10

Il punto 25 di tali orientamenti sancisce:

«Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22».

11

Il punto 29 degli orientamenti in parola stabilisce quanto segue:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

quando l’impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. Questo non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza;

quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base.

quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge (…)».

Fatti e decisione controversa

12

I fatti della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 28 della sentenza impugnata, e possono essere riassunti come segue.

13

La Roca Sanitario è la società controllante di un gruppo di società che operano nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria (in prosieguo: il «gruppo Roca»). All’epoca dei fatti che hanno integrato l’infrazione, la Roca Sanitario deteneva l’intero capitale della Roca, che distribuiva principalmente articoli in ceramica e di rubinetteria nel mercato francese. Il 29 ottobre 1999 la Roca Sanitario ha acquisito il gruppo controllato dalla Keramik Holding AG (in prosieguo: il «gruppo Laufen»), società di diritto svizzero che deteneva segnatamente l’intero capitale della Laufen Austria AG. All’epoca dei fatti che hanno integrato l’infrazione, la Laufen Austria AG produceva articoli in ceramica sotto i propri marchi e commercializzava tali articoli oltre a prodotti fabbricati da concorrenti. Le sue vendite si concentravano in Austria nonché, in misura minore, in Germania.

14

Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che fabbrica box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende, in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) o, in mancanza, di una riduzione dell’importo delle ammende che potevano essere loro inflitte.

15

Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Dopo aver inviato, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, talune richieste di informazioni alle citate società e associazioni, ivi compreso alla Roca e alla Laufen Austria, in data 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Quest’ultima è stata notificata, in particolare, alla ricorrente.

16

Il 17 gennaio 2006 la Roca ha chiesto, a suo nome e a nome del gruppo Laufen, nei limiti in cui essa ha ripreso le attività di tale gruppo in Francia, di usufruire dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese o, in mancanza, della riduzione dell’importo dell’ammenda che poteva esserle inflitta.

17

Dopo lo svolgimento di un’audizione, dal 12 al 14 novembre 2007, e l’invio, il 9 luglio 2009, di una lettera contenente l’esposizione dei fatti a talune società, nonché di richieste di informazioni supplementari rivolte alla ricorrente, il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa, in cui ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, si sarebbe svolta nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 sotto forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate nel territorio belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco. I prodotti oggetto dell’intesa sarebbero le ceramiche sanitarie e la rubinetteria rientranti in uno dei tre sottogruppi di prodotti seguenti, ossia gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i loro accessori, nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).

18

La Commissione ha rilevato in particolare l’esistenza di associazioni nazionali di categoria i cui membri svolgevano un’attività che abbracciava l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che essa ha denominato «organismi di coordinamento», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri che svolgevano un’attività riguardante almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni multi-prodotto», nonché di associazioni specializzate composte di membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi. Infine, essa ha constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese che avevano partecipato all’intesa in diversi Stati membri nonché nell’ambito di organismi di coordinamento o di associazioni multi-prodotto.

19

Per quanto attiene alla partecipazione del gruppo Roca all’infrazione accertata, la Commissione ha ritenuto che quest’ultimo fosse stato al corrente dell’infrazione relativa ai tre sottogruppi di prodotti. Tuttavia, per quanto riguarda l’estensione geografica dell’intesa, la Commissione ha ritenuto che il gruppo Roca non potesse essere considerato al corrente della sua portata complessiva, ma dovesse essere ritenuto unicamente colpevole dei comportamenti collusivi in Francia e in Austria.

20

La Commissione ha pertanto dichiarato, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, che la Roca Sanitario e le sue due controllate, la Roca e la Laufen Austria, avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, partecipando ad un accordo continuato o a pratiche concertate nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria in Francia e in Austria.

21

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla Roca Sanitario un’ammenda pari a EUR 17700000 in solido con la Laufen Austria e un’ammenda pari a EUR 6700000 in solido con la Roca. Essa ha inoltre inflitto alla Laufen Austria un’ammenda pari a EUR 14300000 per la sua partecipazione all’infrazione nel corso del periodo precedente l’acquisizione del gruppo Laufen da parte della Roca Sanitario.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

22

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la Roca Sanitario ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda oppure, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

23

A sostegno delle sue conclusioni intese all’annullamento parziale della decisione controversa, la Roca Sanitario ha sollevato sei motivi. Il primo, il secondo e il quinto motivo riguardavano l’imputazione alla Roca Sanitario della responsabilità per i comportamenti illeciti addebitati alla Roca e alla Laufen Austria. Il terzo motivo era relativo ad una violazione dei diritti della difesa. Il quarto motivo era relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla Laufen Austria. Il sesto motivo era relativo alla valutazione operata dalla Commissione quanto alla gravità dell’infrazione.

24

Nel contesto della sua domanda intesa, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda, la Roca Sanitario ha addotto la minore gravità della partecipazione all’infrazione addebitatale rispetto alla gravità della partecipazione delle altre partecipanti all’intesa, nonché l’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alla Roca a alla Laufen Austria in seguito ai loro rispettivi ricorsi.

25

Con la sentenza impugnata il Tribunale, esercitando la sua competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in solido con la Roca e l’ha fissata in EUR 6298000 onde far beneficiare la ricorrente di una riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alla Roca. Esso ha respinto il ricorso per il resto.

Conclusioni delle parti

26

La Roca Sanitario chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

condannare la Commissione alle spese.

27

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare la Roca Sanitario alle spese.

Sull’impugnazione

28

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto commesso quando uno dei motivi sollevati in primo grado è stato qualificato alla stregua di «tardivo». Il secondo motivo addebita al Tribunale di avere violato i principi di individualità della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, nonché l’obbligo di motivazione, quando si è rifiutato di ridurre l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

29

Con il primo motivo, la Roca Sanitario critica il Tribunale per aver respinto come irricevibile, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, l’argomento vertente sul fatto che la Commissione, per applicare la presunzione che la Roca Sanitario ha esercitato un’influenza determinante sulla Laufen Austria, abbia utilizzato una data errata di acquisizione, da parte della prima, della quasi totalità delle azioni della Keramik Holding. In effetti, diversamente da quanto indicato nella decisione controversa, tale acquisizione sarebbe avvenuta solo il 31 dicembre 1999.

30

Secondo la ricorrente, il Tribunale, a torto, ha qualificato questo argomento come tardivo in quanto era stato sollevato unicamente in fase di replica. Tale argomento, invece, avrebbe dovuto essere considerato come un ampliamento di un motivo già contenuto nel ricorso. Ad ogni modo, il Tribunale sarebbe tenuto a rilevare d’ufficio un errore di valutazione degli elementi di fatto in qualsiasi fase del procedimento e a ridurre, di riflesso, l’ammenda, a pena di violare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio di proporzionalità sotteso all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

31

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte

32

Occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 62).

33

Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e giurisprudenza citata).

34

Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi (sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 64).

35

Conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione vigente alla data della sentenza impugnata, la deduzione di motivi nuovi nel corso del procedimento è vietata, salvo che tali motivi non si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento. Un argomento che non costituisce l’ampliamento di un argomento formulato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso con cui presenti uno stretto collegamento deve essere considerato un motivo nuovo (v., in questo senso, sentenze del 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:703, punti da 20 a 34, e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 111).

36

Nel caso di specie, al punto 44 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che «la censura vertente sul fatto che la ricorrente deteneva l’intero capitale sociale della Laufen Austria solo a partire dal 6 giugno 2000 è stata sollevata per la prima volta in sede di replica», prima di rilevare, al punto 45 della citata sentenza, che «la ricorrente ha specificamente indicato, nel ricorso, di aver acquisito il 100% del capitale sociale della Keramik Holding il 29 ottobre 1999», e di concludere che, «[p]ertanto, la ricorrente erra quando sostiene che tale censura costituisca un ampliamento dei motivi contenuti nel ricorso».

37

Di conseguenza, considerato il carattere fondamentale della data in cui la ricorrente ha acquisito il capitale sociale della Keramik Holding ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Roca Sanitario, detta censura non può essere considerata come un ampliamento di un motivo sollevato nell’atto introduttivo del ricorso, ma deve invece essere qualificata come motivo nuovo.

38

Per di più, non è compito del Tribunale rimediare agli errori in cui è incorsa una parte nel presentare fatti idonei a fungere da fondamento a mezzi diretti all’annullamento della decisione controversa.

39

Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

40

Con il suo secondo motivo, la Roca Sanitario addebita al Tribunale di avere violato, in particolare ai punti da 157 a 188, 201 e 202 della sentenza impugnata, i principi di individualità della sanzione e di responsabilità personale, di proporzionalità, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, nonché il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha tratto le debite conseguenze dalla sua conclusione che la gravità della partecipazione all’infrazione la cui responsabilità è imputata alla Roca Sanitario era minore rispetto a quella delle altre partecipanti all’intesa, segnatamente modulando i coefficienti legati alla gravità dell’infrazione accertata, a norma dei punti da 20 a 23 degli orientamenti del 2006 (in prosieguo: il «coefficiente “gravità dell’infrazione”») e il coefficiente supplementare previsto al punto 25 di tali orientamenti (in prosieguo: il «coefficiente “importo supplementare”») nonché riducendo l’importo di base dell’ammenda.

41

La Roca Sanitario sostiene, in primo luogo, che i punti da 157 a 188 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, in quanto non tengono affatto conto, nel determinare l’importo dell’ammenda, della circostanza che la partecipazione all’infrazione di cui essa è ritenuta responsabile era meno grave rispetto a quella delle altre imprese punite. A questo riguardo la sentenza impugnata non opererebbe distinzioni, salvo per quanto attiene all’estensione geografica delle partecipazioni all’infrazione, tra la gravità del comportamento delle sue controllate e la gravità dei comportamenti ascritti alle imprese che costituiscono il «nocciolo duro» delle imprese partecipanti, secondo la natura dei loro rispettivi comportamenti e secondo il numero di sottogruppi di prodotti oggetto dell’infrazione. Orbene, in ossequio al principio di non discriminazione, il Tribunale avrebbe dovuto diminuire l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Roca Sanitario, applicandole coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati di quelli applicati alle suddette imprese e avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze da quanto ha accertato ai punti 169, 186 e 187 della sentenza impugnata.

42

In secondo luogo, i punti della motivazione esposti ai punti 168 e 187 della sentenza impugnata sarebbero in contrasto con la giurisprudenza applicabile in materia di graduazione delle ammende e privilegerebbero, erroneamente, il principio di proporzionalità dell’ammenda a discapito del principio della parità di trattamento.

43

In terzo luogo, l’esigua gravità della partecipazione all’infrazione di cui è considerata responsabile la Roca Sanitario avrebbe dovuto essere considerata quale circostanza attenuante, ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006. Orbene, ai punti da 171 a 177 della sentenza impugnata il Tribunale, basandosi su un’interpretazione estremamente restrittiva di tale disposizione, avrebbe escluso qualsiasi riduzione dell’ammenda per questo motivo.

44

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento e sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione perché, pur richiamando i punti da 21 a 23 degli orientamenti al punto 185 della sentenza impugnata, esso ha omesso di rilevare la minor gravità della partecipazione all’infrazione di cui si considera responsabile la ricorrente rispetto alla gravità della partecipazione delle altre partecipanti, considerando che la Commissione avesse agito conformemente al principio di proporzionalità.

45

La Commissione contesta questi argomenti. Peraltro, sebbene essa consideri che il Tribunale ha respinto legittimamente gli argomenti della ricorrente fondati sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, essa reputa, in sostanza, che sia inesatta la premessa da cui ha mosso il Tribunale, secondo la quale i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» applicati alla ricorrente, che ha partecipato solo ai rami francese e austriaco dell’infrazione, avrebbero dovuto essere diversi da quelli impiegati per altri membri dell’intesa che hanno partecipato all’infrazione sul territorio di sei Stati membri e per tre sottogruppi di prodotti. La Commissione invita pertanto la Corte a procedere ad una sostituzione di motivazione.

Giudizio della Corte

46

Si deve ricordare, preliminarmente, che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati per suffragare la domanda di revoca dell’ammenda o di riduzione del suo importo (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244, nonché del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 74).

47

Orbene, quando la Roca Sanitario, mediante il suo secondo motivo di ricorso, lamenta che il Tribunale, sia quando ha esercitato il suo sindacato sulla legittimità della decisione controversa, ai punti da 157 a 179 della sentenza impugnata, sia nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nella fissazione dell’importo dell’ammenda, ai punti da 185 a 188 di tale sentenza, non ha tenuto conto del fatto che la partecipazione all’infrazione addebitatale è meno grave di quella delle imprese che costituivano il «nocciolo duro» dell’intesa, occorre sottolineare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale, che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto dell’Unione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 245, nonché dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punto 87).

48

Peraltro, occorre parimenti rammentare che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tener conto della durata dell’infrazione e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della sua gravità (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 240, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 98).

49

Tra i fattori che possono essere considerati nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da quest’ultima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione (Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 242, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 100)

50

Nel caso di specie, come risulta dal punto 155 della sentenza impugnata, è pacifico che la Roca Sanitario deve essere considerata responsabile, in qualità di società controllante che detiene l’intero capitale della Laufen Austria, delle azioni illecite di quest’ultima, che sono consistite nell’attuazione di un coordinamento di aumenti di prezzi futuri, che, successivamente, la Roca Sanitario è venuta a conoscenza, a causa della partecipazione della Laufen Austria alle riunioni dell’Arbeitskreis Sanitärindustrie, della portata materiale dell’infrazione accertata nella parte in cui questa verteva sui tre sottogruppi di prodotti, circostanza che la ricorrente non ha contestato nel suo ricorso, e che, infine, tale infrazione ha riguardato l’intero territorio austriaco.

51

Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che la Commissione ha correttamente ritenuto, conformemente ai punti da 21 a 23 e 25 degli orientamenti del 2006, che coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» del 15% fossero appropriati.

52

Sul punto, la Roca Sanitario addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della circostanza che la Laufen Austria e la Roca non appartenevano al «nocciolo duro» dell’intesa in quanto, soprattutto, esse non avevano contribuito alla genesi e al mantenimento della stessa.

53

Orbene, anche ammettendo che tale circostanza sia fondata, essa non è tuttavia affatto idonea a dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% non siano adeguati o siano eccessivamente elevati, poiché tale percentuale era giustificata già in ragione della natura dell’infrazione in oggetto, ossia l’attuazione di un coordinamento di aumenti di prezzo. Questo genere di infrazione, infatti, si annovera tra le restrizioni di concorrenza più gravi ai sensi dei punti 23 e 25 degli orientamenti del 2006, e un siffatto tasso del 15% corrisponde al livello più basso della forcella delle sanzioni previste per tali infrazioni da detti orientamenti (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 124125, e dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 125).

54

Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 169 e 185 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio di proporzionalità quando aveva fissato i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15%, nonostante l’estensione geografica ridotta ai soli territori francese e austriaco della partecipazione all’infrazione in questione.

55

Quando la Roca Sanitario censura il Tribunale perché, sebbene avesse accertato che la partecipazione all’infrazione di cui le è imputata la responsabilità era meno grave rispetto a quelle delle altre partecipanti, esso le ha applicato detti coefficienti, violando quindi il principio della parità di trattamento, occorre dichiarare, come in sostanza sostiene la Commissione, che la motivazione figurante ai punti 168 e 169 nonché 186 e 187 della sentenza impugnata – secondo cui, da un lato, un’infrazione che coinvolga i territori di sei Stati membri e tre sottogruppi di prodotti deve essere considerata più grave rispetto ad un’infrazione, come quella in oggetto, commessa sui territori di due Stati membri e, dall’altro lato, le imprese che hanno partecipato a tale prima infrazione avrebbero dovuto, già per questo motivo, subire un’ammenda calcolata sulla base di coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» superiori a quelli applicati alla ricorrente – è viziata da errore di diritto.

56

In effetti, per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», dai punti 22 e 25 degli orientamenti del 2006 si evince che occorre tener conto di un certo numero di fattori, in particolare di quelli individuati al punto 22 di tali orientamenti. Se, per valutare la gravità dell’infrazione e, in seguito, fissare l’importo dell’ammenda da erogare, si può considerare, segnatamente, l’estensione geografica dell’infrazione, la circostanza che un’infrazione copra un’estensione geografica maggiore rispetto ad un’altra non implica obbligatoriamente, di per sé sola, che la prima infrazione, considerata nel suo complesso, e soprattutto avuto riguardo della sua natura, debba essere qualificata come più grave rispetto alla seconda e come idonea a giustificare, in tal modo, la fissazione di coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo addizionale» superiori rispetto a quelli applicati per il calcolo dell’ammenda che punisce tale seconda infrazione (v., in questo senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 178).

57

Ciò premesso, occorre rammentare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la costante giurisprudenza, questo principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51).

58

Il Tribunale è tenuto a rispettare detto principio non solo nell’ambito dell’esercizio del controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della competenza anche di merito. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77).

59

Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, le differenze tra le imprese che hanno partecipato a una medesima intesa, in particolare quanto all’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non devono obbligatoriamente essere prese in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, in virtù del detto principio, in occasione della fissazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma possono essere prese in considerazione in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, come ad esempio quando l’importo di base viene modulato in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti, in forza dei punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punti da 96 a 100, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104105).

60

Come ha osservato la Commissione, siffatte differenze possono altresì trasparire dal valore delle vendite impiegato per calcolare l’importo di base dell’ammenda, dal momento che questo valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, il peso della sua partecipazione all’infrazione in oggetto, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, che consente di prendere come punto di partenza per il calcolo delle ammende un importo che rifletta la portata economica dell’infrazione e il peso dell’impresa in essa (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 76).

61

Di conseguenza, essendo pacifico che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato determinato in funzione del valore delle vendite realizzate dalla Laufen Austria nel territorio austriaco e dalla Roca nel territorio francese, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento quando, ai punti 168 e 169 nonché 186 e 187 della sentenza impugnata, ha fissato al 15% di tale valore il tasso dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare».

62

Nonostante da quanto precede risulti che la motivazione del Tribunale, ai punti 168 e 169 nonché 186 e 187 della sentenza impugnata, è viziata da errori di diritto, occorre rammentare che, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale traspare una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, tale violazione non è atta a comportare l’annullamento di detta decisione e occorre procedere a una sostituzione di motivazione (v., in questo senso, sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28, nonché del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187 e giurisprudenza citata).

63

Orbene, quest’ultima circostanza si verifica nel caso di specie, come si evince dalla motivazione enunciata ai punti da 56 a 61 della presente sentenza, che devono essere sostituiti alla motivazione accolta dal Tribunale.

64

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo nella parte in cui si addebita al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e, segnatamente, di avere violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento perché il Tribunale, non avendo applicato alla ricorrente coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» meno elevati rispetto a quelli applicati alle imprese colpevoli di una partecipazione più grave all’infrazione, non avrebbe tenuto conto, nella sentenza impugnata, della minore gravità della partecipazione all’infrazione la cui responsabilità è addebitata alla ricorrente.

65

Per quanto riguarda la censura vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivazione e avrebbe violato, al punto 185 della sentenza impugnata, il principio della tutela del legittimo affidamento, considerando che la Commissione ha agito in conformità al principio di proporzionalità, occorre rilevare che il Tribunale ha proceduto alla descrizione del metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda in termini generici, ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata, nonché alla descrizione della sua applicazione da parte della Commissione al caso di specie, ai punti da 150 a 152 di tale sentenza.

66

Pertanto, tale censura non può sortire successo.

67

Infine, per quanto attiene alla censura secondo cui il Tribunale non ha tenuto conto, quali circostanze attenuanti nell’accezione del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006, della minor gravità della partecipazione della ricorrente all’infrazione rispetto a quella delle altre partecipanti, è pacifico che la Roca Sanitario si è limitata ad addurre il carattere limitato della partecipazione della Roca e della Laufen Austria all’infrazione accertata.

68

Orbene, in forza del punto 29 degli orientamenti del 2006, la ricorrente, per godere di una riduzione dell’importo dell’ammenda per siffatte circostanze attenuanti, avrebbe dovuto dimostrare di non aver, di fatto, dato applicazione agli accordi illeciti in oggetto adottando un comportamento concorrenziale sul mercato, prova che la ricorrente non ha prodotto, come ha constatato il Tribunale al punto 177 della sentenza impugnata.

69

Ad ogni modo una tale valutazione degli elementi probatori non può, salvo il caso di snaturamento, che non è stato addotto nel caso di specie, essere rimessa in discussione nel contesto di un’impugnazione (v., in questo senso, sentenza del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI, C‑92/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:15, punto 27; del 10 luglio 2014, Grecia/Commissione, C‑391/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2061, punti 2829, nonché del 26 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

70

Se ne evince che la censura attinente all’esame da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti ai sensi del punto 29, terzo trattino, degli orientamenti del 2006 deve essere respinta.

71

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve respingere il secondo motivo e, di conseguenza, respingere l’impugnazione.

Sulle spese

72

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

73

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Roca Sanitario SA è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: lo spagnolo.

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