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Document 02005R1212-20060218

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio del 25 luglio 2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1212/2006-02-18

2005R1212 — IT — 18.02.2006 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

(GU L 199, 29.7.2005, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 268/2006 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2006

  L 47

3

17.2.2006




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:PROCEDURA

(1)

In data 30 aprile 2004, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2004 da Eurofonte («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di pezzi fusi. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame, e del notevole pregiudizio che ne consegue, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori comunitari menzionati nella denuncia, tutti gli altri produttori comunitari noti, le autorità dell'RPC, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

Diversi produttori che rappresentavano il denunziante, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

Campionamento, trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

(5)

Visto il gran numero di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori coinvolti nell’inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto, i produttori comunitari e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell’avviso di apertura. La Commissione ha contattato inoltre le associazioni note di produttori esportatori e le autorità dell’RPC. Nessuna delle suddette parti si è opposta all'uso delle tecniche di campionamento.

(7)

In totale, 33 produttori esportatori dell’RPC, 24 produttori comunitari e 15 importatori hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito, fornendo inoltre le informazioni richieste.

(8)

Per consentire ai produttori esportatori dell’RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta alle società cinesi notoriamente interessate, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. 21 società hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre 3 società hanno chiesto solamente il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(9)

Il campione dei produttori esportatori è stato selezionato previa consultazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e delle autorità dell’RPC. Per la selezione del campione dei produttori esportatori, si è tenuto conto del massimo volume rappresentativo di esportazioni nella Comunità (esaminato sia su base individuale sia per un gruppo di società collegate) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile e dell’eventuale intenzione delle società di chiedere il TEM. Sono state incluse nel campione solo le società che intendevano chiedere il TEM, poiché nel caso di un'economia in fase di transizione il valore normale per le altre società viene stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese terzo di riferimento. Su queste basi, è stato selezionato un campione rappresentativo di sette produttori esportatori. Le sette società incluse nel campione rappresentavano, secondo le risposte al questionario utilizzato per il campionamento, il 50 % circa di tutte le esportazioni dei produttori che hanno collaborato.

(10)

Per quanto riguarda i produttori comunitari, il campione è stato selezionato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, previa consultazione dei produttori che hanno collaborato e con il loro assenso, sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità. Di conseguenza, sono stati inclusi nel campione cinque produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari alle cinque società selezionate, ricevendo quattro risposte complete entro il termine fissato. Una delle società in questione ha risposto dopo lo scadere del termine ed è stata quindi esclusa dal procedimento.

(11)

Per quanto riguarda gli importatori, il campione è stato selezionato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, previa consultazione degli importatori che hanno collaborato e con il loro assenso, per quanto riguarda, in primo luogo, il massimo volume rappresentativo importato nella Comunità e, in secondo luogo, la distribuzione geografica. Due delle 15 società sono state escluse dal campione, poiché si è accertato che erano collegate a stabilimenti di produzione dell’RPC e quindi avrebbero dovuto essere esaminate nel quadro del campionamento dei produttori esportatori. Si sono quindi selezionati quattro importatori, tre dei quali hanno inviato risposte complete al questionario.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede delle seguenti società del campione:

a)  Produttori comunitari

 Saint Gobain PAM, Francia

 Saint Gobain, Regno Unito

 Norford France e gli operatori commerciali collegati: Norinco, Francia, e Norinco, Regno Unito

 Cavanagh, Irlanda

 Fundiciones Odena, Spagna.

b)  Produttori esportatori dell’RPC

 Zibo Benito Metalwork Co. Ltd

 Benito Tianjin Metal products Co. Ltd

 Qingdao Benito Metal Products Co. Ltd

 Shandong Huijin Stock Co., Ltd

 Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd

 Changan Cast Limited Company di Yixian Hebei

 Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

c)  Importatori comunitari collegati ai produttori esportatori

 Fundicio Ductil Benito, S.L.

 Mario Cirino Pomicino S.p.A.

d)  Importatori comunitari indipendenti

 Hydrotec, Germania

 Peter Savage, Regno Unito.

(13)

Vista l'esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori dell’RPC ai quali poteva non essere concesso il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

 Carnation industries Ltd, India.

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra gennaio 2000 e la fine del PI («periodo in esame»).

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILEOsservazioni di carattere generale

(15)

I pezzi fusi sono generalmente costituiti da un telaio incassato nel suolo e da un coperchio o da una grata posti allo stesso livello della superficie percorsa dai pedoni e/o dai veicoli e resistenti al peso e all'impatto del traffico pedonale e/o automobilistico. Il telaio, posto direttamente sopra una camera superiore di calcestruzzo o di mattoni, permette di accedere a una camera sotterranea.

(16)

I pezzi fusi servono a coprire una camera sotterranea e devono sostenere il carico del traffico pedonale e/o automobilistico. Il coperchio o la grata deve rimanere saldamente fissato/a all’interno del telaio onde evitare l'inquinamento acustico, lesioni alle persone e danni ai veicoli. I pezzi fusi devono consentire un accesso agevole e sicuro alla camera sotterranea, sia per l'ispezione visiva sia per permettere agli addetti di calarvisi.

(17)

I pezzi fusi possono avere forme e dimensioni diverse, poiché devono corrispondere alle dimensioni della camera da coprire e alla quale devono consentire l'accesso. I telai sono generalmente circolari, quadrati o rettangolari, mentre i coperchi e le grate sono disponibili in qualsiasi forma (triangolare, circolare, quadrata, rettangolare, ecc.).

(18)

I pezzi fusi sono di ghisa grigia o sferoidale. Vengono prodotti a partire da miscele contenenti quantitativi diversi di rottami di acciaio, coke, ghisa grezza, polvere di carbonio, calcare, ferrosilicio e magnesio. La composizione della miscela dipende dal processo di fabbricazione e dal tipo di prodotto finale (ferro dolce o ghisa grigia). Per fondere il ferro durante la produzione dei pezzi fusi, si utilizzano forni elettrici o cubilotti. I processi di produzione sono simili, che si tratti di pezzi fusi di ghisa grigia o di ferro dolce. La principale differenza nel processo di produzione del ferro dolce rispetto a quello della ghisa grigia consiste nel fatto che al ferro viene aggiunto magnesio, oltre al carbonio, per trasformare la struttura da lamellare a sferoidale. Una volta ultimato il processo di fusione, il ferro fuso viene versato, a mano o meccanicamente, in una forma.

Prodotto in esame

(19)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali originari dell’RPC («prodotto in esame»), normalmente dichiarati ai codici NC 7325 10 50 e 7325 10 92 e dichiarati occasionalmente al codice NC 7325 10 99. Questi codici NC corrispondono alle diverse presentazioni del prodotto (inclusi chiusini, coperchi per pozzetti, botole). Si è constatato che tutte queste presentazioni sono sufficientemente simili da poter costituire un unico prodotto ai fini del procedimento. Si deve osservare che gli idranti sottosuolo sono considerati prodotti sostanzialmente diversi dalle botole, dati il loro impiego e le loro modalità di fabbricazione, e non rientrano pertanto nella definizione del prodotto in esame.

(20)

Nell’RPC, i pezzi fusi vengono fabbricati prevalentemente in cubilotti, mentre l’industria comunitaria utilizza per lo più forni elettrici nel processo di fusione. I processi di produzione dell’RPC, inoltre, differiscono da quelli dell’UE anche per il fatto che generalmente nelle industrie cinesi il ferro fuso viene versato nella forma a mano, mentre i produttori dell'UE utilizzano le macchine. I pezzi fusi sono di ghisa grigia o sferoidale. Vengono prodotti a partire da miscele contenenti quantitativi diversi di rottami di acciaio, coke, ghisa grezza, polvere di carbonio, calcare, ferrosilicio e magnesio. La composizione della miscela dipende dal processo di fabbricazione e dal tipo di prodotto finale (ferro dolce o ghisa grigia). Per fondere il ferro durante la produzione dei pezzi fusi si utilizzano forni elettrici o cubilotti. I processi di produzione sono simili, che si tratti di pezzi fusi di ghisa grigia o di ferro dolce. La principale differenza nel processo di produzione del ferro dolce rispetto a quello della ghisa grigia consiste nel fatto che al ferro viene aggiunto magnesio, oltre al carbonio, per trasformare la struttura da lamellare a sferoidale. Una volta ultimato il processo di fusione, il ferro fuso viene versato, a mano o meccanicamente, in una forma. L’RPC produce pezzi fusi sia di ghisa grigia sia di ferro dolce.

(21)

La ghisa grigia, contrariamente a quella sferoidale, è fatta di grafite lamellare, che conferisce maggiore rigidità al materiale e, in ultimo, fa sì che il pezzo fuso rimanga saldamente fissato al suo posto. Il ferro dolce, invece, è composto di grafite sferoidale, che ne fa un prodotto più flessibile e con maggiori caratteristiche ergonomiche, ma che rende necessario mantenere il pezzo fuso al suo posto mediante un dispositivo di bloccaggio.

(22)

Come si è già detto, l'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante le differenze tra ghisa grigia e ferro dolce, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.

(23)

Di conseguenza, il prodotto in esame ai fini della presente inchiesta è costituito dai pezzi fusi descritti nella parte generale e originari dell’RPC.

Prodotto simile

(24)

Non sono state rilevate differenze tra il prodotto in esame e i pezzi fusi fabbricati e venduti in India, scelta come paese di riferimento onde determinare il valore normale per quanto riguarda l’RPC.

(25)

Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i pezzi fusi fabbricati e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria.

(26)

Alcune parti hanno obiettato che i pezzi fusi fabbricati dall’industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario non sono simili al prodotto in esame. È stato affermato, in particolare, che le norme in vigore a livello europeo sono definite dalle norme EN 124 e che le norme nazionali, pur contemplando tutte le specifiche richieste dalle norme EN 124, contengono abitualmente ulteriori specifiche, creando quindi notevoli differenze tra i prodotti venduti su ciascun mercato nazionale. Alcune parti hanno inoltre dichiarato di distribuire prodotti di tipo «Gatic», i quali costituiscono un’alternativa commerciale alle coperture standard utilizzata in un mercato di nicchia ben distinto, in cui le specifiche di progettazione tecnica richiedono elevati standard di rendimento. Le parti in questione hanno affermato che il prodotto di tipo «Gatic» è complementare al prodotto standard, ma che non può essere considerato sostituibile a quest’ultimo, e hanno pertanto chiesto che venga escluso dalla definizione del prodotto in esame.

(27)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, va osservato che sia il prodotto simile sia il prodotto in esame devono conformarsi alle norme EN 124 e alle norme nazionali quando sono venduti sul mercato comunitario. Ciò definisce quindi i criteri da applicare per la determinazione del «prodotto simile», cioè le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e le applicazioni o le funzioni finali del prodotto. Si è accertato che i pezzi fusi fabbricati dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario, che sono di ghisa grigia o di ferro dolce, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni del prodotto in esame. Analogamente, le differenze in termini di norme nazionali non influiscono in alcun modo sulla definizione del prodotto simile, poiché non è possibile fare una netta distinzione tra i prodotti in funzione delle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, delle applicazioni finali e della percezione degli utilizzatori. Le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto sono determinate dalla sua funzione, installazione e ubicazione e consistono prevalentemente nella resistenza al carico di traffico, determinata dalla cosiddetta classe di carico, nella stabilità del coperchio e della grata all’interno del telaio e nella sicurezza e facilità di accesso. Il prodotto può essere di ghisa grigia o di ferro dolce; il coperchio e/o il telaio del chiusino possono essere riempiti di calcestruzzo o di altri materiali. Per quanto riguarda le applicazioni del prodotto, i coperchi e i telai fabbricati da pezzi fusi fungono da interfaccia tra le reti interrate e la superficie della carreggiata o del marciapiede. Tutte le caratteristiche di cui sopra si applicano anche al cosiddetto prodotto «Gatic», che non può essere distinto dal prodotto in esame. Si è quindi respinta la richiesta di esclusione del prodotto «Gatic» dal prodotto in esame.

(28)

Infine, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame esportato e i pezzi fusi fabbricati e venduti sul mercato interno degli esportatori.

(29)

Si è quindi concluso, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base e ai fini della presente inchiesta, che tutti i tipi di pezzi fusi fabbricati e venduti sul mercato interno dell’RPC, quelli fabbricati e venduti in India e quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono simili al prodotto in esame.

DUMPINGCampionamento

(30)

Si ricorda che, visto il gran numero di società interessate dal procedimento, si è deciso di ricorrere alle disposizioni relative al campionamento, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, e che a tal fine è stato selezionato, previa consultazione delle autorità cinesi, un campione di sette società che avevano registrato i maggiori volumi di esportazione verso l'UE.

(31)

L’analisi ha poi dimostrato che si poteva concedere il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base solo ad una delle sette società selezionate inizialmente, e che il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base poteva essere concesso a tre delle società incluse nel campione.

(32)

Le disposizioni in materia di campionamento sono state pertanto applicate nel modo seguente. Il margine di dumping individuale stabilito per l'unica società cui è stato concesso il TEM è stato attribuito anche alle società non incluse nel campione beneficiarie del TEM. Alle società non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale è stata attribuita la media ponderata dei margini di dumping accertati per le tre società incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale.

Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato

(33)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell’RPC il valore normale deve essere determinato, a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo, per i produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(34)

Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri per ottenere il TEM:

1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze da parte dello Stato;

2) i documenti contabili delle imprese sono soggetti ad una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(35)

Nel quadro della presente inchiesta, 21 produttori esportatori dell’RPC si sono manifestati e hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Tutte le richieste di TEM presentate sono state esaminate. Tuttavia, dato il numero elevato di società interessate, sono state effettuate verifiche in loco soltanto presso le sedi di sette società. Per quanto riguarda le altre società, è stata effettuata un'accurata analisi a tavolino di tutte le informazioni presentate e si è svolta una fitta corrispondenza con le società in questione, nel caso in cui i dati forniti risultassero incompleti o poco chiari. Nel caso in cui una controllata o qualsiasi altra società collegata alla richiedente nell’RPC fosse un produttore e/o una società coinvolta nelle vendite (per l’esportazione o sul mercato interno) del prodotto in esame, anche la parte collegata è stata invitata a compilare il modulo di richiesta del TEM. Tale trattamento, infatti, può essere concesso soltanto se anche tutte le società collegate risultano conformi ai criteri di cui sopra.

(36)

Per quanto riguarda le società presso le quali sono state effettuate le verifiche in loco, dall’inchiesta è emerso che uno dei sette produttori esportatori cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per ottenere il TEM. Le altre sei richieste sono state respinte per i motivi esposti nella tabella in appresso.

(37)

Quanto alle 14 società rimanenti, a seguito dell'esame individuale svolto per ciascuna di esse si è deciso di non concedere il TEM a 10 di queste società. Tre società su 10 non hanno collaborato sufficientemente all’inchiesta, perché non hanno fornito in tempo utile le informazioni richieste o perché si trattava di operatori commerciali, e le imprese produttrici non hanno collaborato. Nella tabella in appresso vengono inoltre indicati i criteri non soddisfatti per le altre 7 di queste 10 società. Le 4 società rimanenti hanno potuto dimostrare in modo soddisfacente la loro conformità ai cinque criteri pertinenti per la concessione del TEM.

(38)

Nella tabella che segue sono riportati i cinque criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna delle società cui è stato rifiutato il TEM, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto. Va osservato che, pur soddisfacendo singolarmente ogni criterio, la società n. 3 non può beneficiare del TEM perché collegata alle società n. 1 e n. 2, che non soddisfano tutti i criteri.



Società

Criteri

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto trattino

1

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

2

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

3

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

4

Non soddisfatto

Soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

5

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

6

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

7

Soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

8

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

9

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

10

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

11

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

12

Soddisfatto

Soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

13

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, degli esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

(39)

L'elenco dei produttori esportatori dell’RPC che hanno ottenuto il TEM è quindi il seguente:

1) Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd

2) Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

3) Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd

4) Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd

5) Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Trattamento individuale

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, a meno che le società non dimostrino di soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per la concessione del trattamento individuale.

(41)

I 21 produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale qualora non venisse loro concesso il TEM, mentre altri tre produttori esportatori hanno chiesto solamente il trattamento individuale.

(42)

Per quanto riguarda, anzitutto, le 16 società che hanno chiesto il TEM senza ottenerlo, si è accertato che 5 di esse rispondevano a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Tre delle altre società non hanno collaborato sufficientemente all’inchiesta, perché non hanno fornito in tempo utile le informazioni richieste o perché si trattava di operatori commerciali, e le imprese produttrici collegate non hanno collaborato, come si è già detto al considerando 37.

(43)

Le 8 società rimanenti che hanno chiesto il TEM senza ottenerlo non soddisfacevano il criterio di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), prima frase, del regolamento di base. Di conseguenza, non è possibile concedere il trattamento individuale alle società in questione.

(44)

In secondo luogo, due delle tre società che hanno chiesto il trattamento individuale hanno smesso di collaborare nelle prime fasi del procedimento. Nel caso del terzo richiedente, un operatore commerciale, si è constatato che le società produttrici collegate non hanno collaborato. Di conseguenza, non è possibile concedere loro il trattamento individuale.

(45)

Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale alle seguenti 5 società:

1) Shandong Huijin Stock Co., Ltd

2) Changan Cast Limited Company di Yixian Hebei

3) Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd e società collegata Shanxi Yuansheng Industrial Co. Ltd

4) Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

5) Hebei Shunda Foundry Co. Ltd.

(46)

Diversi produttori esportatori hanno contestato l'attribuzione del TEM/trattamento individuale, ma senza fornire altre informazioni che consentissero di raggiungere conclusioni diverse al riguardo. Di conseguenza, le loro argomentazioni sono state respinte.

Valore normaleDeterminazione del valore normale per il produttore esportatore al quale è stato concesso il TEM

(47)

La Commissione ha stabilito innanzitutto se le vendite complessive effettuate sul mercato interno da questo produttore esportatore fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(48)

Si è riscontrato che le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore in questione erano nettamente inferiori al 5 % delle esportazioni corrispondenti nella Comunità.

(49)

Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati sostenuti dall’esportatore un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. Non essendovi un’altra società cinese cui fosse stato concesso il TEM, si è deciso di utilizzare le SGAV e il profitto determinati nel paese di riferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Prima di procedere, la Commissione si è accertata che il profitto stabilito come sopra fosse congruo e non superasse quello realizzato del produttore cui è stato concesso il TEM per le vendite effettuate sul mercato interno.

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEMPaese di riferimento

(50)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per le società alle quali non si è potuto concedere il TEM è stato stabilito in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare la Norvegia come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per l’RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Diversi produttori esportatori dell’RPC e importatori della Comunità hanno sollevato obiezioni in merito a questa proposta, dimostrando che la Norvegia non era un paese di riferimento adeguato e che sarebbe stato più opportuno scegliere l’India. In seguito all’inchiesta, i servizi della Commissione hanno riscontrato che in termini di varietà dei tipi di prodotto, volume delle vendite sul mercato interno, concorrenza sul mercato interno, accesso alle materie prime e processi di produzione, l’India costituiva effettivamente un paese di riferimento più appropriato, per la Cina, di quanto non fosse la Norvegia. Tutte le parti interessate sono state informate di questa conclusione e nessuna di esse ha sollevato obiezioni. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto e ottenuto la piena collaborazione di un produttore indiano.

Determinazione del valore normale

(51)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore di un paese terzo a economia di mercato, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’India. Si è accertato che le transazioni in questione i) sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali e ii) sono rappresentative, conformemente al metodo di cui al considerando 47. L’inchiesta ha messo in luce determinate differenze tra i processi di produzione dei fabbricanti indiani e cinesi. Questi ultimi, infatti, utilizzano attrezzature meno sofisticate e meno energia. I prezzi di vendita sul mercato interno indiano, quindi, sono stati abbassati di un importo corrispondente a queste differenze. All’occorrenza, questi prezzi sono stati adeguati in modo tale da garantire un equo confronto con i tipi di prodotto esportati nella Comunità dai produttori cinesi interessati.

(52)

Il valore normale, pertanto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta.

Prezzo all'esportazione

(53)

Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. Si è applicato questo metodo alle tre società incluse nel campione alle quali è stato concesso il trattamento individuale.

(54)

Per le esportazioni nella Comunità realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita dell’importatore collegato ai suoi primi acquirenti indipendenti, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti dall'importatore collegato tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un congruo margine di profitto. Si è applicato questo metodo all’unica società cui è stato concesso il TEM e alle tre società del campione cui non è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale.

Confronto

(55)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati raffrontati sulla base di dati franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi opportuni adeguamenti per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari, ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

(56)

Si è accertato che l'importo del rimborso dell'IVA sulle vendite all'esportazione era inferiore a quello rimborsato per le vendite sul mercato interno; per tener conto di ciò, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati in funzione della differenza tra il rimborso dell'IVA sulle esportazioni e quello dell'IVA sulle vendite interne, differenza pari al 2 % nel 2003 e al 4 % nel 2004.

Margine di dumpingPer i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/trattamento individualeTEM

(57)

Per l’unica società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(58)

Alle quattro società cui è stato concesso il TEM, ma che non sono state incluse nel campione, è stato attribuito il margine di dumping stabilito per la suddetta società inclusa nel campione, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

Trattamento individuale

(59)

Per le tre società incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale, la media ponderata del valore normale calcolato per il paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(60)

Alle due società non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale viene attribuito un margine di dumping equivalente alla media ponderata del margine di dumping stabilito per le società incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale.

(61)

Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping individuali, espressi in percentuale del valore CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:



Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd

0,0 %

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

0,0 %

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd

0,0 %

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd

0,0 %

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd

0,0 %

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

18,6 %

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

28,6 %

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd

28,6 %

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

31,8 %

Shandong Huijin Stock Co. Ltd

37,9 %

Margine di dumping a livello nazionale

(62)

Per poter stabilire un margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. A tal fine, si è calcolato il seguente rapporto. Il numeratore è il volume delle esportazioni nella Comunità realizzate dalle società che hanno collaborato cui non è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale. Il denominatore è il volume totale delle esportazioni originarie dell’RPC nella Comunità (dati Eurostat) meno il volume delle esportazioni delle società cui sono stati concessi il TEM e il trattamento individuale. Su queste basi, si è calcolato un livello di collaborazione del 22 %, considerato basso anche per un'industria frammentata come quella del prodotto in esame.

(63)

Il margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni degli altri produttori esportatori è stato determinato come segue.

(64)

Per le esportazioni delle società che non hanno collaborato, il livello di dumping è stato determinato in base alle due categorie di prodotti cui corrispondevano i margini più elevati stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione ai quali non è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale.

(65)

Alle società che hanno collaborato e cui non è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale viene attribuito, ai fini del presente calcolo, un margine individuale figurativo secondo il metodo di cui al considerando 55.

(66)

Si è infine calcolato il margine di dumping a livello nazionale in base ai margini individuali figurativi, utilizzando come fattore di ponderazione il valore CIF di ciascun gruppo di esportatori, cioè di quelli che hanno collaborato e degli altri.

(67)

Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato al 47,8 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

INDUSTRIA COMUNITARIAProduzione comunitaria

(68)

L’inchiesta ha dimostrato che i pezzi fusi sono stati fabbricati dai quattro produttori comunitari denunzianti inclusi nel campione e da altri cinque produttori comunitari che appoggiano la denuncia.

Definizione di industria comunitaria

(69)

I produttori comunitari denunzianti e i produttori comunitari che appoggiano la denuncia, che hanno risposto al questionario utilizzato per il campionamento e hanno collaborato all’inchiesta, rappresentano complessivamente oltre il 60 % della produzione comunitaria del prodotto simile. Si è pertanto considerato che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(70)

Una società denunziante ha smesso di collaborare subito dopo l’avvio dell’inchiesta, un’altra società inclusa nel campione ha risposto a termini scaduti e una società che aveva appoggiato la denuncia ha ritirato il sostegno subito dopo l’avvio dell’inchiesta. Di conseguenza, le tre società in questione non sono state incluse nella definizione di industria comunitaria.

(71)

A detta di alcune parti, le due principali società denunzianti dovrebbero essere escluse dalla definizione di industria comunitaria perché hanno importato ingenti quantitativi di pezzi fusi originari dell’RPC. A tale riguardo, va osservato anzitutto che i produttori importatori comunitari vengono tradizionalmente esclusi dalla definizione di industria comunitaria se sono protetti dagli effetti del dumping o se ne traggono vantaggio, mentre non vengono esclusi se si accerta che sono stati costretti a ricorrere alle importazioni in misura temporanea e alquanto limitata a causa dell’erosione dei prezzi sul mercato comunitario. Nel caso in esame, le importazioni totali di queste due società nel PI rappresentavano una percentuale inferiore al 3,5 % della loro produzione complessiva ed erano circoscritte a determinate regioni della Comunità particolarmente colpite dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Considerati i modesti quantitativi in gioco, i due produttori comunitari possono rientrare nella definizione di industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, l’argomentazione è stata respinta.

PREGIUDIZIOOsservazioni preliminari

(72)

Essendosi proceduto a un campionamento per quanto riguarda l'industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato sulla base delle informazioni raccolte. Le tendenze relative alla produzione, alla capacità produttiva e alla sua utilizzazione, alla produttività, alle vendite, alla quota di mercato, all'occupazione e alla crescita sono state analizzate con riferimento ai dati dell'intera industria comunitaria. Si sono chieste ulteriori informazioni al riguardo a tutti i produttori comunitari che hanno collaborato, inviando un questionario a tutti i produttori comunitari che hanno collaborato non inclusi nel campione. In totale, hanno risposto cinque società non incluse nel campione, le cui informazioni sono state prese in considerazione, mentre le altre sono state escluse dal procedimento perché non hanno collaborato. Le tendenze relative a prezzi e redditività, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari sono state analizzate in base alle informazioni raccolte tra i produttori comunitari del campione.

(73)

Come risulta dall’analisi del pregiudizio, la penetrazione delle importazioni in dumping nel mercato comunitario non era omogenea. Il mercato francese, infatti, non risentiva ancora delle importazioni in dumping, che pure affluivano in misura massiccia in quattordici Stati membri. Al tempo stesso, il fattore di ponderazione dei due produttori francesi del campione nella situazione globale dell'industria comunitaria era particolarmente elevato, poiché la loro produzione e le loro vendite di pezzi fusi in Francia rappresentavano il 36 % circa della produzione e delle vendite totali dell'industria comunitaria. Considerata questa situazione particolare, si è ritenuto opportuno presentare, unitamente all’analisi del pregiudizio per l'industria comunitaria nel suo insieme, un'analisi delle tendenze di determinati indicatori per il mercato comunitario interessato, cioè il mercato comunitario senza la Francia (UE14).

Consumo comunitario apparente

(74)

Il consumo apparente di pezzi fusi nella Comunità è stato calcolato sulla base delle cifre relative alla produzione dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta e alla produzione degli altri produttori comunitari, aggiungendo le importazioni e sottraendo le esportazioni ricavate da Eurostat e dalle informazioni fornite dal denunziante in merito alle dimensioni del mercato di ciascuno Stato membro e al suo andamento in tutto il periodo in esame.

(75)

Si è così riscontrato che il consumo apparente di pezzi fusi sul mercato comunitario si è attestato intorno alle 580 000 tonnellate per tutto il periodo in esame, con una lieve diminuzione nel 2002. Il mercato dei pezzi fusi è in funzione della domanda derivante dal relativo dinamismo del settore idrico e fognario, che a sua volta dipende dallo sviluppo economico globale in ciascuno Stato membro.



Consumo apparente nella Comunità

2000

2001

2002

2003

PI

Tonnellate

584 000

597 000

568 000

577 000

578 750

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

102

97

99

99

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria, denuncia, statistiche Eurostat.

Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(76)

Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originario dell’RPC è stato ottenuto detraendo dai dati Eurostat i volumi delle importazioni non in dumping. Il volume delle importazioni in dumping è passato da 122 511 tonnellate nel 2000 a 179 755 tonnellate nel PI, registrando quindi un forte aumento del 47 %.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni (in tonnellate)

122 511

149 329

163 135

181 400

179 755

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

122

133

148

147

(77)

Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni in dumping originarie dell’RPC è aumentata costantemente, passando dal 21,0 % nel 2000 al 31,1 % nel PI. Nel periodo in esame, quindi, si è registrato un aumento considerevole (oltre il 10 %) delle importazioni in dumping sia in termini assoluti sia in relazione al consumo comunitario.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Quota di mercato

21,0 %

25,0 %

28,7 %

31,4 %

31,1 %

Consumo apparente nell’UE14

(78)

Il consumo apparente di pezzi fusi nell’UE14 è stato calcolato sulle stesse basi del consumo per l’intera Comunità, detraendo il consumo in Francia. Per tutto il periodo in esame, il consumo apparente di pezzi fusi nell'UE 14 si è attestato a poco più di 460 000 tonnellate.



Consumo apparente nella Comunità

2000

2001

2002

2003

PI

Tonnellate

464 000

480 000

458 000

462 000

462 500

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

103

99

100

100

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria, denuncia, statistiche Eurostat.

Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato nell’UE14

(79)

Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originario dell’RPC è stato ottenuto detraendo dai dati Eurostat relativi ai volumi totali delle importazioni dall’RPC i volumi delle importazioni non in dumping e i volumi delle importazioni della Francia. Si è ritenuto che l’ultima detrazione riflettesse correttamente le importazioni in dumping nell’UE14, poiché in base alle informazioni fornite dai produttori denunzianti si poteva escludere che fossero entrati nel mercato francese volumi ingenti di importazioni in dumping. Il volume delle importazioni in dumping è passato da 119 818 tonnellate nel 2000 a 171 946 tonnellate nel PI, registrando quindi un forte aumento del 44 %.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Volume delle importazioni (in tonnellate)

119 818

145 509

158 323

172 886

171 946

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

121

132

144

144

(80)

Nel corso del periodo in esame, la quota del mercato dell’UE14 detenuta dalle importazioni in dumping originarie dell’RPC è aumentata costantemente, passando dal 25,8 % nel 2000 al 37,2 % nel PI. L'incremento della quota di mercato è lievemente superiore a quello riscontrato per l’intera Comunità nel periodo in esame.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Quota di mercato

25,82 %

30,31 %

34,57 %

37,42 %

37,18 %

Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione dei prezziPrezzi all'importazione

(81)

Dalle informazioni sui prezzi delle importazioni in esame, basate sui volumi e sul valore delle importazioni ricavati da Eurostat, risulta che tra il 2000 e il PI i prezzi medi CIF delle importazioni originarie dell'RPC sono scesi dell’11 %. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2003 e il PI.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Prezzo in EUR/tonnellata

548

560

531

486

489

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

102

97

89

89

Fonte: Eurostat.

Sottoquotazione e ribasso dei prezzi

(82)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si sono confrontati i prezzi del prodotto simile venduto dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione con i prezzi delle importazioni in dumping effettuate sul mercato comunitario durante il PI dai produttori esportatori che hanno collaborato, sulla base della media ponderata del prezzo applicato, per ciascun tipo di prodotto, ai pezzi fusi venduti ad acquirenti indipendenti, al netto di tutte le riduzioni e imposte. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica. I prezzi delle importazioni in esame erano a livello CIF, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

(83)

Secondo vari importatori che hanno collaborato, le vendite del prodotto in esame realizzate dai produttori comunitari tramite appalti pubblici dovrebbero essere escluse dal calcolo delle sottoquotazioni, poiché nelle vendite ad autorità pubbliche possono rientrare servizi, garanzie e altri costi che rendono i prodotti venduti mediante gara d'appalto oggettivamente diversi dai prodotti venduti attraverso normali trattative commerciali. A tale riguardo, va osservato anzitutto che l’argomentazione non è suffragata da alcun elemento di prova attestante la differenza tra i prezzi derivanti dalle gare d’appalto e quelli derivanti da altre trattative commerciali. Inoltre, le vendite tramite appalti pubblici realizzate nel PI dai produttori comunitari inclusi nel campione che hanno collaborato rappresentavano una percentuale bassissima dei volumi e non potevano quindi incidere in misura significativa sui calcoli delle sottoquotazioni. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.

(84)

Per definire i diversi tipi di prodotto si è tenuto conto prevalentemente delle materie prime utilizzate per il prodotto in questione (ghisa grigia o ferro dolce, con o senza aggiunta di calcestruzzo), del suo uso (chiusini, coperchi per pozzetti, botole), delle sue dimensioni, dei diversi accessori e della sua conformità con le norme europee EN 124.

(85)

Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari dell’RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale di quelli dell'industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi di un ampio margine compreso tra il 31 % e il 60 %.

Situazione economica dell'industria comunitaria

(86)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria dal 2000 fino al PI.

Capacità produttiva, produzione e utilizzazione della capacità produttiva

(87)

Il lieve aumento della capacità produttiva dell’industria comunitaria registrato nel periodo in esame è dovuto alla ristrutturazione degli impianti esistenti anziché a nuovi investimenti. Nel corso del periodo in esame la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 7 %, mentre il suo tasso di utilizzazione della capacità produttiva è sceso dell’8 %.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Capacità produttiva (in tonnellate)

295 287

295 987

302 487

303 487

303 487

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

100

102

103

103

Produzione (in tonnellate)

244 983

236 042

211 495

217 151

227 100

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

96

86

89

93

Produzione/Tasso di utilizzazione della capacità produttiva

83,0 %

79,7 %

69,9 %

71,6 %

74,8 %

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria.

(88)

Nell’UE14, la capacità produttiva dell’industria comunitaria ha registrato un incremento analogo a quello verificatosi a livello comunitario. Per contro, la sua produzione e il suo tasso di utilizzazione della capacità produttiva hanno subito un calo più pronunciato (– 14 %).



 

2000

2001

2002

2003

PI

Capacità produttiva (in tonnellate)

188 287

188 987

191 737

191 987

191 987

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

100

102

102

102

Produzione (in tonnellate)

169 749

168 624

140 969

140 834

145 819

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

99

83

83

86

Produzione/Tasso di utilizzazione della capacità produttiva

90,2 %

89,2 %

73,5 %

73,4 %

76,0 %

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria.

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita



 

2000

2001

2002

2003

PI

Vendite in tonnellate

249 053

237 632

211 706

221 250

224 545

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

95

85

89

90

Quota di mercato

42,6 %

39,8 %

37,3 %

38,3 %

38,8 %

(89)

Durante il periodo in esame, si sono registrati un calo delle vendite dell'industria comunitaria pari al 10 % e, successivamente, una diminuzione del 3,8 % della sua quota di mercato, mentre il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping sono aumentati rispettivamente del 47 % e del 10,1 %.

(90)

Nell’UE14, la diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria è stata più netta (– 5,4 %), poiché nel periodo in esame le sue vendite hanno registrato un forte calo (– 17 %).



 

2000

2001

2002

2003

PI

Vendite in tonnellate

151 987

143 367

123 504

126 896

126 492

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

94

81

83

83

Quota di mercato

32,76 %

29,87 %

26,97 %

27,47 %

27,35 %

Occupazione e produttività

(91)

Il livello di occupazione dell'industria comunitaria è diminuito del 13 % nel corso del periodo in esame. La produttività dell'industria comunitaria, misurata in tonnellate annue prodotte per singolo lavoratore, è aumentata, passando da 133 tonnellate nel 2000 a 141 tonnellate nel PI. Questo incremento della produzione per lavoratore è dovuto prevalentemente alle misure prese dall'industria comunitaria per razionalizzare la sua produzione e far fronte all'aumento delle importazioni in dumping.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Numero di lavoratori dipendenti

1 843

1 783

1 721

1 657

1 610

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

97

93

90

87

Produttività: produzione/singolo lavoratore

133

132

123

131

141

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria.

(92)

Nel corso del periodo in esame, il livello di occupazione dell'industria comunitaria nell’UE14 è diminuito in misura ancora più pronunciata (– 16 %). La sua produttività è passata da 132 tonnellate nel 2000 a 135 tonnellate nel PI.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Numero di lavoratori dipendenti

1 290

1 238

1 187

1 128

1 084

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

96

92

87

84

Produttività: produzione/singolo lavoratore

132

136

119

125

135

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria.

Scorte

(93)

Il livello delle scorte dell’industria comunitaria, nel corso del periodo in esame, è aumentato del 16 %. Ciò è dovuto al fatto che il livello delle vendite è diminuito più rapidamente del livello di produzione.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Scorte

33 815

36 964

37 510

37 455

39 375

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

109

111

111

116

Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(94)

Il prezzo netto medio di vendita dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è rimasto abbastanza stabile. Questa stabilità, tuttavia, non rispecchia il forte rincaro (+ 34 %) dei rottami di acciaio, elemento principale del costo di fabbricazione del prodotto in esame, registrato tra il 2002 e il PI. A tale riguardo, va osservato che qualsiasi variazione del prezzo dei rottami di acciaio si riflette direttamente e pienamente nel costo di fabbricazione del prodotto in esame, fattore principale dei suoi processi di produzione. L'industria comunitaria, quindi, non poteva ripercuotere questo aumento sui prezzi di vendita, come sarebbe stato logico in assenza delle pressioni esercitate dalle importazioni in dumping e considerato che i prezzi medi all'importazione dagli altri paesi erano nettamente superiori a quelli dell'RPC.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Prezzo medio di vendita (EUR/t)

1 131

1 157

1 153

1 141

1 153

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

102

102

101

102

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

(95)

Si è osservata una stabilità analoga per quanto riguarda il prezzo netto medio di vendita dei produttori dell'industria comunitaria nell'UE14.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Prezzo medio di vendita (EUR/t)

1 056

1 070

1 053

1 031

1 048

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

101

100

98

99

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

Redditività

(96)

L'utile sulle vendite nette, al lordo delle imposte, realizzato sul mercato comunitario dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è sceso dal 12,1 % nel 2000 al 9,9 % nel corso del PI, con una diminuzione del 18 % nel periodo in esame. Il calo è stato ancora più pronunciato fino al 2002. Successivamente, la redditività ha registrato un andamento piuttosto positivo facendo pensare, a prima vista, che l’industria comunitaria fosse in grado di riprendersi dalle sue difficoltà finanziarie. Si è osservata una tendenza analoga per indicatori come la produzione, l'utilizzazione della capacità produttiva, la produttività e il volume delle vendite.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Redditività

12,1 %

10,5 %

8,1 %

9,4 %

9,9 %

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

87

67

78

82

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

(97)

La redditività nell’UE14 è scesa dal 9,4 % nel 2000 al 5,3 % nel PI, con un calo del 44 % nel periodo in esame. Nonostante l’evoluzione positiva registrata dopo il 2002, detta redditività non è più tornata a livelli analoghi a quelli del 2000, ritenuti appropriati per questo tipo di industria.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Redditività

9,4 %

5,9 %

1,0 %

4,3 %

5,3 %

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

63

11

46

56

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

Investimenti e utile sul capitale investito

(98)

Il livello degli investimenti effettuati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione si è dimezzato nel corso del periodo in esame, passando da 12 milioni di EUR a circa 6 milioni di EUR.

(99)

L'utile sul capitale investito dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione, che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella fabbricazione del prodotto in esame, risultava positivo nel periodo 2000-2001, riflettendo il calo dei profitti di tali produttori. Nel periodo successivo al 2001, com’è avvenuto per la redditività, dopo il calo registrato nel 2002 vi è stata una ripresa nel 2003 e nel PI.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Investimenti in migliaia di euro

12 091

10 989

6 497

6 496

6 124

Valore indicizzato (1999 = 100)

100

91

54

54

51

Utile sul capitale investito

32,4 %

29,0 %

23,7 %

30,1 %

33,9 %

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

Capacità di reperire capitali

(100)

Non sono emersi elementi da cui risulti che l’industria comunitaria considerata globalmente abbia avuto difficoltà a reperire capitali per finanziare le sue attività.

Flusso di cassa

(101)

I produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione hanno registrato un calo del flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative durante il periodo in esame.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Flusso di cassa (in migliaia di euro)

51 162

40 295

39 517

41 955

40 824

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

79

77

82

80

Flusso di cassa (in percentuale del fatturato)

19 %

16 %

17 %

18 %

17 %

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

(102)

Anche nell’UE14, i produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione hanno registrato un calo del flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative durante il periodo in esame. Questa diminuzione, tuttavia, è stata molto più pronunciata, cosa che vale anche per il flusso di cassa netto espresso in percentuale del fatturato (4 %) in relazione alla loro attività nell'intera Comunità.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Flusso di cassa (in migliaia di euro)

23 869

18 081

13 468

15 724

15 556

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

76

56

66

65

Flusso di cassa (in percentuale del fatturato)

17 %

13 %

12 %

13 %

13 %

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

Salari

(103)

Nel corso del periodo in esame, il salario medio per lavoratore ha registrato un incremento del 9 %. Dopo essere rimasti stabili nel 2000 e nel 2001, infatti, i salari sono aumentati del 2 % nel 2002 e di nuovo del 5 % e del 2 % nel 2003 e nel corso del PI. Considerato il calo occupazionale, tuttavia, la massa salariale complessiva dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame.



 

2000

2001

2002

2003

PI

Salario per lavoratore (in euro)

42 470

42 504

43 474

45 336

46 203

Valore indicizzato (2000 = 100)

100

100

102

107

109

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

Entità del margine di dumping

(104)

Per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dall’RPC, tale incidenza è da ritenersi significativa.

Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(105)

L'industria comunitaria non si trovava nella situazione di dover ancora superare le conseguenze di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli.

Conclusione relativa al pregiudizio

(106)

Dall'analisi dei fattori summenzionati, emerge che, tra il 2000 e il PI, le importazioni in dumping sono nettamente aumentate in termini di volume e di quota di mercato. Il loro volume, infatti, è aumentato del 47 % durante il periodo in esame, mentre la loro quota di mercato era pari al 31 % circa durante il PI. Va inoltre osservato che, sempre durante il PI, queste importazioni rappresentavano circa l'80 % delle importazioni complessive del prodotto in esame nella Comunità e che i loro prezzi erano nettamente inferiori (anche del 60 %) ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria. Nel periodo in esame, inoltre, hanno registrato un andamento negativo anche altri indicatori di pregiudizio come la produzione (– 7 %), l’utilizzazione della capacità produttiva (– 10 %), il volume delle vendite (– 10 %), gli investimenti (– 49 %) e l’occupazione (– 13 %).

(107)

Contemporaneamente, l'industria comunitaria ha perso parte della sua quota di mercato. Di fatto, le importazioni in questione hanno conquistato una quota di mercato supplementare tre volte superiore a quella persa dall’industria comunitaria nel periodo in esame. Di conseguenza, si può concludere con certezza che le importazioni dall'RPC si sono assicurate, oltre alla quota di mercato persa dall'industria comunitaria, la quota di mercato di altre fonderie europee che hanno cessato l'attività o sono diventate importatori/operatori commerciali.

(108)

Questo quadro negativo si riflette solo in parte nella redditività registrata dall’industria comunitaria. Misurati in termini assoluti, i profitti hanno registrato un calo del 18 %. La redditività (cioè i profitti espressi in percentuale degli utili ricavati dalle vendite) è scesa dal 12,1 al 9,9 %. Rispetto ai sostanziali livelli di sottoquotazione riscontrati, ci si sarebbe potuto aspettare un livello maggiore di pregiudizio. Tuttavia, la sola percentuale di redditività non rispecchia di per sé l'intero quadro della situazione.

(109)

L’industria comunitaria poteva scegliere tra competere direttamente sui prezzi con le importazioni dall’RPC o cercare di mantenere i prezzi, grosso modo, intorno ai suoi livelli tradizionali. Il ribasso dei prezzi necessario per competere direttamente con le importazioni oggetto di dumping sarebbe risultato chiaramente eccessivo rispetto a quello accettabile da parte dei produttori comunitari per poter continuare a registrare profitti. Pur avendo diminuito in certa misura i loro prezzi, infatti, tali produttori non hanno cercato di adeguarli ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Ne consegue che essi hanno accettato di ridurre i volumi delle vendite, cercando poi di tagliare i costi per compensare tale riduzione dei volumi. I profitti espressi in percentuale degli utili ricavati dalle vendite, quindi, non hanno registrato un calo così netto, ma in compenso si sono verificati un crollo dei volumi delle vendite e una perdita di quota di mercato.

(110)

Analizzando separatamente la situazione nell’UE14, inoltre, si osserva che la redditività relativamente elevata registrata globalmente nella Comunità durante il PI era dovuta prevalentemente alle prestazioni particolarmente buone di determinate società del campione sul mercato di uno Stato membro, la Francia, dove le importazioni in dumping sono affluite in misura limitata. La situazione finanziaria delle società incluse nel campione a seguito delle loro attività nell'UE14, dove le importazioni in dumping sono affluite in modo particolarmente massiccio, indica una tendenza nettamente negativa, con livelli di redditività scesi sotto il 6 %. Nell’UE14 gran parte degli indicatori hanno registrato un andamento maggiormente negativo nel corso del periodo in esame: la produzione (– 14 %), l’utilizzazione della capacità produttiva (– 14 %), il volume delle vendite (– 17 %), gli investimenti (– 56 %), l’occupazione (– 16 %) e il flusso di cassa (– 45 %).

(111)

Nel periodo in esame, la quota di mercato dell’industria comunitaria considerata globalmente è diminuita, contemporaneamente a un forte aumento delle importazioni in dumping in termini di volume e di quota di mercato. Di fronte all'accentuarsi della pressione esercitata dalle importazioni in dumping, l'industria comunitaria ha deciso di migliorare la produttività mediante tagli all'occupazione. Al tempo stesso, l’industria ha dovuto ridurre anche gli investimenti, che sono letteralmente precipitati come dimostra l’andamento di certi indicatori nel periodo in esame. Durante il PI, infatti, si è registrato un andamento positivo, oltre alle vendite, della redditività e della produzione in termini di volume, che pure era crollata tra il 2000 e il 2002. Per quanto riguarda il primo periodo, è logico supporre che l'aumento delle pressioni esercitate dall’impennata delle importazioni in dumping abbia influito negativamente sull'attività e sui risultati dell'industria comunitaria. Per quanto riguarda il secondo periodo, il miglioramento relativo di questi indicatori è il risultato delle misure prese dall'industria comunitaria per controbilanciare gli effetti negativi delle importazioni in dumping sulla sua situazione finanziaria a breve termine (razionalizzazione degli impianti di produzione per aumentare l’utilizzazione della capacità produttiva e ridurre gli investimenti, l'occupazione e, di conseguenza, i costi di produzione). Ciò compromette tuttavia la sua situazione finanziaria a lungo termine, poiché l’industria registra una diminuzione della sua quota di mercato e deve rinunciare agli investimenti necessari per mantenere o addirittura migliorare la produttività e la competitività a lungo termine.

(112)

Di conseguenza, e malgrado sembri che le importazioni oggetto di dumping non abbiano ancora preso aggressivamente di mira il mercato francese, si può concludere che l'industria comunitaria nel suo complesso abbia subito un notevole pregiudizio. Essa ha infatti subito una forte pressione sui prezzi, ha registrato perdite di volumi di vendite (– 10 %) e di quota di mercato (– 3,8 %) ed è stata costretta a ridurre la produzione (– 7 %). Ha mantenuto un certo livello di redditività, ma non tale da consentirle di realizzare investimenti nel lungo periodo. La sua situazione complessiva mostra segni di grave deterioramento. Alla luce di quanto sopra, si conclude quindi che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

CAUSALITÀIntroduzione

(113)

Al fine di pervenire a una conclusione circa la causa della minaccia di pregiudizio cui deve far fronte l'industria comunitaria, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base la Commissione ha esaminato l'incidenza di tutti i fattori noti e le relative conseguenze sulla situazione di tale industria. La Commissione ha inoltre esaminato fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un grave pregiudizio all'industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping.

Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(114)

Nel corso del periodo in esame, le importazioni in dumping originarie dell’RPC sono notevolmente aumentate in termini di volume (47 %) e di quota di mercato (dal 21,0 % nel 2000 al 31,1 % nel PI).

(115)

I prezzi delle importazioni in dumping sono rimasti inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria per tutto il periodo in esame. Per di più, la loro pressione ha costretto l'industria comunitaria a mantenere praticamente invariati i suoi prezzi, nonostante il forte aumento del costo delle materie prime. I prezzi delle importazioni in dumping originarie dell’RPC erano nettamente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria, con margini di sottoquotazione compresi tra il 31 % e il 60 %. Va osservato al riguardo che il mercato dei pezzi fusi è al tempo stesso competitivo e trasparente. Di conseguenza, una sottoquotazione dei prezzi in un mercato con queste caratteristiche costituisce un fattore negativo che ha per effetto di orientare gli acquisti verso le importazioni in dumping dalla Cina.

(116)

Gli effetti delle importazioni in dumping sono illustrati anche dalla decisione di numerosi produttori comunitari di cessare la produzione per diventare importatori di pezzi fusi.

(117)

Nel complesso, tra il 2000 e il PI la quota di mercato persa dall’industria comunitaria (3,8 %) è stata totalmente assorbita dall’aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping originarie dell'RPC.

(118)

La diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria è coincisa con un deterioramento della sua situazione economica globale in termini di produzione, utilizzazione della capacità produttiva, vendite, investimenti e occupazione.

(119)

L’industria comunitaria, inoltre, ha registrato un calo della redditività, passata dal 12,1 % nel 2000 al 9,9 % nel PI. A causa di questi fattori, cui si aggiunge che la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping ha impedito all’industria comunitaria di controbilanciare gli effetti negativi del rincaro delle materie prime, detta industria comunitaria si è trovata a dover fronte a una situazione di pregiudizio, malgrado le misure prese a fini di razionalizzazione e di miglioramento della produttività. L'incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping e il calo dei prezzi si sono verificati contemporaneamente al repentino e netto deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

(120)

A detta di vari importatori che hanno collaborato, mentre l’incremento delle importazioni dalla Cina nella Comunità è la diretta conseguenza dell'aumento della domanda del prodotto in questione, il mercato dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza negativa generale, a causa del declino della domanda di pezzi fusi verificatosi nel 2002 nel settore delle telecomunicazioni. Il mercato in questione si è trovato in una fase di massima espansione negli anni precedenti il 2002, il che ha falsato l’analisi del pregiudizio a causa dei risultati eccezionalmente buoni del 2000 e del 2001. Nel periodo successivo al 2002, i risultati dell’industria comunitaria sono progressivamente migliorati dimostrandone la solidità.

(121)

A tale riguardo, va osservato che l'inchiesta non ha messo in luce un aumento della domanda, bensì un consumo stabile a fronte di un costante incremento delle importazioni nell’intero periodo in esame. L’andamento del mercato delle telecomunicazioni nel 2002 non ha inciso sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina, il cui flusso è aumentato a ritmo sostenuto e a prezzi di dumping. L’argomentazione, inoltre, non è suffragata da alcun elemento di prova. Dall’inchiesta, infine, è emerso che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame. Le argomentazioni di cui sopra, quindi, sono state respinte.

Effetti di altri fattori

Importazioni da altri paesi terzi

(122)

I volumi delle importazioni originarie di altri paesi terzi sono scesi da 70 600 tonnellate del 2000 a 49 000 tonnellate nel PI, mentre la quota di mercato corrispondente è passata dal 12 % nel 2000 all’8,5 % del PI. La maggior parte di queste importazioni proveniva da Polonia, Repubblica ceca e India. Secondo i dati Eurostat, tuttavia, i prezzi medi dei pezzi fusi importati dai paesi terzi risultavano nettamente superiori ai prezzi delle importazioni in dumping originarie dell’RPC (la differenza è passata dal 12 % nel 2000 al 55 % nel PI). Per di più, nel periodo in esame i prezzi degli altri paesi sono aumentati in media del 16 %. Queste importazioni non possono, quindi, aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

Risultati degli altri produttori comunitari

(123)

Per quanto riguarda la produzione e i volumi delle vendite degli altri produttori comunitari, la loro quota di mercato nel PI si aggirava intorno al 18,5 %. Nel corso del periodo in esame, le loro vendite sono fortemente diminuite in termini di volume (– 21 %) e hanno perso una parte considerevole della loro quota di mercato (– 4,9 %). Non è emersa dall'inchiesta alcuna indicazione del fatto che i prezzi di questi altri produttori comunitari fossero inferiori a quelli dei produttori dell'industria comunitaria che hanno collaborato. Di conseguenza, si può legittimamente concludere che i prodotti fabbricati e venduti dagli altri produttori comunitari non hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

(124)

Non sono stati individuati nel corso dell'inchiesta, né segnalati dalle parti interessate, altri fattori che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria.

Conclusione sulla causalità

(125)

La situazione vulnerabile dell'industria comunitaria è coincisa con un netto aumento delle importazioni dall’RPC e con una sostanziale sottoquotazione dei prezzi ad opera di tali importazioni.

(126)

Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, considerato che la loro quota di mercato è diminuita durante il periodo in esame e che nel corso del PI i prezzi medi sono risultati nettamente superiori a quelli delle importazioni in dumping, si ritiene poco probabile che questi fattori costituiscano una minaccia per la situazione dell'industria comunitaria.

(127)

Si è pertanto concluso che le importazioni in dumping originarie dell’RPC hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(128)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(129)

Al fine di valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha svolto un'inchiesta in merito ai probabili effetti dell'istituzione o della non istituzione di misure antidumping nei confronti degli operatori economici interessati. Oltre ai produttori e agli importatori della Comunità, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti notoriamente interessate quali, ad esempio, le associazioni di utilizzatori e di consumatori.

Interesse dell'industria comunitaria

(130)

L'industria comunitaria è composta sia da grosse imprese sia da piccole e medie imprese.

(131)

L'istituzione delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, prevenire un'ulteriore distorsione del mercato e un nuovo deterioramento dei prezzi. Ciò consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato persa, continuando al tempo stesso a vendere a prezzi in grado di coprire i costi, il che a sua volta le permetterebbe di abbassare i costi unitari grazie all'incremento della produttività. In conclusione, si prevede che la diminuzione dei costi unitari (dovuta a una maggiore utilizzazione della capacità produttiva e, di conseguenza, a un incremento della produttività) e, in misura minore, un lieve aumento dei prezzi consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria, senza peraltro provocare distorsioni sul mercato dei beni di consumo.

(132)

Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continui a registrare un andamento negativo. Tale situazione si è rivelata particolarmente difficile nel PI a causa della perdita di entrate, dovuta al ribasso dei prezzi, e all’ulteriore diminuzione della quota di mercato. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non vengano istituite, dato il calo delle entrate è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiori ulteriormente. Si dovrebbe in definitiva procedere a tagli della produzione e alla chiusura di altri impianti di produzione, oltre a quelli già chiusi, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nella Comunità.

(133)

Si è pertanto concluso che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti delle pratiche di dumping pregiudizievoli.

Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(134)

Come si è detto al considerando 11, quindici società hanno fornito le informazioni chieste nell’avviso di apertura per poter selezionare un campione entro il termine fissato. Tra queste società è stato selezionato un campione rappresentativo di quattro importatori, cui è stato inviato un questionario.

 Importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità inclusi nel campione

(135)

Una delle quattro società incluse nel campione non ha risposto al questionario ed è stata quindi esclusa dal procedimento. Tutte le altre società selezionate hanno fornito risposte esaurienti e complete al questionario. Tali società rappresentavano il 19 %, in volume, delle importazioni totali di pezzi fusi originari dell’RPC realizzate durante il PI.

(136)

Secondo diversi importatori che hanno collaborato, uno degli importatori inclusi nel campione non avrebbe dovuto essere selezionato, in quanto si tratta di una controllata di un’altra società, principale cliente singolo di una società denunziante, e del fornitore della società denunziante in questione. Si è asserito che questo collegamento giustificasse l'esclusione dell'importatore in questione dal campione in quanto fonte di un conflitto di interessi. A tale riguardo, va osservato che il presunto collegamento tra l’importatore e la società denunziante non va oltre i normali rapporti commerciali tra operatori economici indipendenti e pertanto non dà luogo ad alcun conflitto di interessi. L’argomentazione, inoltre, non è suffragata da alcun elemento di prova. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(137)

È stato inoltre affermato che l’istituzione di misure inciderebbe molto probabilmente sull'occupazione a livello dell'industria utilizzatrice comunitaria e degli importatori. Stando a quanto dichiarato, gli importatori non avrebbero margine per assorbire eventuali dazi e sarebbero subito estromessi dal settore, perciò dovrebbero procedere a licenziamenti immediati. Si è inoltre addotto un notevole aumento della domanda nella Comunità, specialmente se si tiene conto dei dieci nuovi Stati membri, il cui rapido sviluppo accentuerà ulteriormente questa tendenza. In tale contesto, l’istituzione di dazi potrebbe causare problemi di approvvigionamento sul mercato comunitario e, di conseguenza, un forte rincaro dei prezzi. A questo punto, i produttori comunitari avrebbero il pieno controllo del mercato in mancanza di una forte concorrenza.

(138)

Non sono stati forniti elementi di prova degli effetti negativi delle misure sull'occupazione a livello dell'industria utilizzatrice comunitaria e degli importatori. Per quanto riguarda gli effetti negativi per gli utilizzatori nella Comunità, durante il procedimento non sono pervenute osservazioni né dagli utilizzatori né dalle loro associazioni (cfr. considerando 140). Per quanto riguarda gli effetti negativi sugli importatori, contrariamente a quanto dichiarato, la loro posizione di forza sul mercato comunitario rispecchia una situazione sana e stabile anziché una loro fragilità. Va osservato inoltre che l’assorbimento del dazio annullerebbe l’obiettivo stesso della sua istituzione, cioè ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato ovviando alle distorsioni causate dal comportamento anticoncorrenziale degli operatori che praticano il dumping. Per quanto riguarda i presunti problemi di approvvigionamento dovuti all'incremento della domanda nei dieci nuovi Stati membri, va osservato anzitutto che l'industria comunitaria non sta utilizzando appieno la sua capacità produttiva, e pertanto potrebbe ovviare a qualsiasi penuria attraverso una maggiore utilizzazione degli impianti e una riduzione delle scorte. In secondo luogo, la produzione attuale di alcuni dei nuovi Stati membri e le importazioni dai paesi terzi continueranno a rifornire il mercato a prezzi ragionevoli, contribuendo a mantenere un contesto trasparente e competitivo.

(139)

Di conseguenza, si può concludere che i probabili effetti dell'istituzione delle misure antidumping sugli importatori/operatori commerciali indipendenti non sarebbero significativi.

Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(140)

Nessuna associazione di utilizzatori o di consumatori si è manifestata entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Data l'assenza di collaborazione di queste parti, si può concludere che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe incidere in misura eccessiva sulla loro situazione.

Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

(141)

Per quanto concerne gli effetti delle eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, è probabile che i produttori esportatori interessati potranno continuare a vendere pezzi fusi, seppure a prezzi che non minaccino di arrecare un grave pregiudizio all'industria comunitaria, poiché godono di una salda posizione sul mercato. Oltre a ciò, il numero elevato di produttori nella Comunità e le importazioni dagli altri paesi terzi permetteranno a utilizzatori e dettaglianti di continuare a disporre di un'ampia scelta tra diversi fornitori di pezzi fusi a prezzi ragionevoli. A detta di vari importatori che hanno collaborato, l’industria comunitaria non è competitiva ed è caratterizzata dalla presenza di mercati locali e regionali dominati da monopoli/duopoli. Gli importatori in questione hanno inoltre dichiarato che uno dei produttori comunitari che hanno collaborato è stato condannato in passato poiché aveva abusato della sua posizione dominante per impedire l'accesso del prodotto in esame al mercato francese.

(142)

A tale riguardo, va osservato anzitutto che l'argomentazione relativa alla presunta presenza di mercati locali e regionali dominati da monopoli/duopoli è stata respinta per mancanza di prove a sostegno. La decisione relativa all’abuso di posizione dominante si riferisce ad una situazione passata, che esula completamente dal periodo in esame, e a un prodotto diverso da quelli oggetto della presente inchiesta. Inoltre, una decisione pertinente presa successivamente nel periodo in esame in merito alla denuncia di un importatore nei confronti dello stesso produttore per il suo comportamento anticoncorrenziale sul mercato francese non ha condannato il produttore e il procedimento è stato chiuso. L'affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

(143)

Sul mercato continuerà quindi ad essere presente un numero significativo di operatori in grado di far fronte alla domanda. Di conseguenza, si conclude che molto probabilmente la concorrenza rimarrà notevole anche dopo l'istituzione delle misure antidumping.

Conclusione in merito all'interesse della Comunità

(144)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che non vi sono motivi validi per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione dei dazi antidumping è nell'interesse della Comunità.

MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVELivello di eliminazione del pregiudizio

(145)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio che ne deriva, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(146)

A tal fine, i prezzi all’importazione sono stati confrontati anzitutto con i prezzi dell’industria comunitaria senza operare adeguamenti per tener conto di un margine di profitto adeguato. Il confronto è stato effettuato tra tipi di prodotto paragonabili. La differenza è stata espressa in percentuale del fatturato delle esportazioni corrispondenti. I margini ottenuti per tutti i produttori esportatori superavano già i margini di dumping. Secondo la regola «del dazio inferiore», quindi, non si è ritenuto necessario determinare un margine di profitto che l'industria comunitaria avrebbe realizzato in assenza delle importazioni in dumping, poiché il margine di pregiudizio corrispondente sarebbe risultato superiore al margine di dumping.

(147)

Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituiti nei confronti delle importazioni di pezzi fusi originarie dell’RPC dazi antidumping al livello dei margini di dumping stabiliti, poiché in ogni caso questi sarebbero inferiori ai margini di pregiudizio.

(148)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per le società cui è stato concesso il TEM indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione di queste società accertata durante l'inchiesta. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’RPC fabbricati da queste società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate nel presente regolamento. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(149)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(150)

Alla luce delle risultanze suesposte, le aliquote del dazio antidumping sono le seguenti:



Paese

Società

Dazio antidumping (%)

RPC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd

0,0 %

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

0,0 %

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd

0,0 %

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd

0,0 %

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd

0,0 %

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

18,6 %

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

28,6 %

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd

28,6 %

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

31,8 %

Shandong Huijin Stock Co. Ltd

37,9 %

Tutte le altre società

47,8 %

(151)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Sono state debitamente esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e, ove ritenuto opportuno, sono state debitamente modificate le conclusioni. Tutte le parti hanno ricevuto risposte dettagliate alle loro osservazioni.

FORMA DELLE MISURE

(152)

Quattro produttori esportatori ai quali è stato concesso il trattamento individuale hanno comunicato la loro intenzione di offrire un impegno sui prezzi, ma non sono stati in grado di proporre un impegno comprovato da sufficienti pezze d'appoggio entro i termini stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto accettare alcuna offerta di impegno. Malgrado ciò, il Consiglio, considerata la complessità della questione per gli operatori economici interessati (per lo più piccole e medie imprese) e dato che la comunicazione delle conclusioni definitive non è stata preceduta da quella delle conclusioni provvisorie, ritiene che ai suddetti produttori esportatori debba essere eccezionalmente consentito di presentare offerte complete di impegni oltre la scadenza dei termini summenzionati.

(153)

Le autorità dell’RPC hanno chiesto, inoltre, che, per i numerosi produttori esportatori dell’RPC interessati dal procedimento che hanno collaborato all’inchiesta, si prenda in considerazione una soluzione analoga a quella adottata per i quattro produttori esportatori di cui al precedente considerando. Qualora, in seguito a discussioni svolte a tal fine, si ritenga opportuna una modifica della forma delle misure diversa dall’accettazione degli impegni, un riesame intermedio verrà effettuato prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 e ex732510 99 (codice Taric 7325109910).

2.  Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati nella Repubblica popolare cinese dalle società sotto elencate sono le seguenti:



Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale Taric

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd, Xinongcheng,Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City,Hebei Province, 051430, RPC

0,0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village,Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC

0,0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd,Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC

0,0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd,Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC

0,0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd,Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town,Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC

0,0

A679

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd,No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory,Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City,062159, Hebei Province, RPC

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd, Qufu Road, Quyang,073100, RPC

28,6

A682

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200, RPC

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd, North of Kouzhen Town,Laiwu City, Shandong Province, 271114, RPC

37,9

A684

Tutte le altre società

47,8

A999

3.  Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

▼M1

4.  Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

 durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1,

 non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

 ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

 opera in condizioni di economia di mercato definite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore i) alle società soggette al dazio dello 0 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 28,6 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 2

1.  Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/109/CE della Commissione ( 3 ), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

 siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e

 siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e

 le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

2.  Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte nell’articolo 1 ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate nel paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato. Sono considerati inoltre un’inosservanza i casi in cui la fattura corrispondente all’impegno non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno.

3.  Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo 1 e definite più dettagliatamente nel paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 4 ). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione.

▼B

Articolo ►M1  3 ◄

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna le vendite di alcuni tipi di pezzi fusi soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni:

1. l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2. la ragione sociale della società che emette la fattura commerciale, figurante nell’articolo 1 della decisione 2006/109/CE con cui la Commissione accetta l’impegno;

3. il numero della fattura commerciale;

4. la data di emissione della fattura commerciale;

5. il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6. la descrizione esatta delle merci, compresi:

 il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio NCP 1, NCP 2, ecc.),

 una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione,

 eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

 il codice NC,

 la quantità (in tonnellate);

7. la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

 il prezzo per tonnellata,

 le condizioni di pagamento applicabili,

 le condizioni di consegna applicabili,

 sconti e riduzioni complessivi;

8. il nome della società operante come importatore nella Comunità, nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno;

9. il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci figuranti nella presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/109/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»



( 1 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

( 2 ) GU C 104 del 30.4.2004, pag. 62.

( 3 ) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

( 4 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

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