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Document 32017R1352

Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

C/2017/2358

GU L 190 del 21.7.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1352/oj

21.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1352 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (2) stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (3), cui l'Unione ha aderito nel 1978. Alcune di dette misure stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture e le catture accessorie di talune specie a cui si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco.

(3)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (4) prevede deroghe all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2015 per quanto riguarda le catture e le catture accessorie di capelin che devono essere rigettate a norma delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(5)

Al più tardi a partire dal 1o gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applicherà alle altre specie che definiscono le attività di pesca, comprese quelle catturate nella zona di regolamentazione della NAFO.

(6)

A norma dell'articolo 5 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, alcuni stock catturati nella zona di regolamentazione della NAFO sono soggetti a limiti di cattura, a eccezione del gamberello boreale nella divisione NAFO 3M ove la gestione è effettuata con l'assegnazione dello sforzo di pesca.

(7)

L'articolo 6 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce limiti di detenzione a bordo di catture accessorie per gli stock soggetti a limiti di cattura o di sforzo quando tali stock sono prelevati come catture accessorie in altre attività di pesca. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che se è in vigore un divieto di pesca, le specie classificate come catture accessorie detenute a bordo non possono superare 1 250 kg o il 5 %, se questo valore è superiore.

(8)

Inoltre, l'articolo 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che nessuna nave conserva a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima applicabile e che tali pesci sono immediatamente rigettati in mare.

(9)

L'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce una tabella recante i contingenti annuali per tutti gli stock della NAFO soggetti a limiti di cattura.

(10)

Il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce l'obbligo di rigetto in mare delle catture che superano i limiti di catture o di catture accessorie stabiliti. Per quanto riguarda le navi dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione NAFO, sono interessate le seguenti attività di pesca della NAFO: merluzzo bianco (nelle divisioni 2J3KL, 3M, 3NO), passera lingua di cane (nelle divisioni 3L e 3NO), passera canadese (nelle divisioni 3M e 3LNO), totano (nelle sottozone 3 e 4), limanda (nelle divisioni 3LNO), ippoglosso nero (nelle divisioni 3LMNO), razze (nelle divisioni 3LNO), scorfano (nelle divisioni 3LN, 3M, 3O e nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K), musdea americana (nelle divisioni 3NO) e gamberello boreale (nelle divisioni 3LNO). È necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali da parte dell'Unione e la certezza del diritto per i pescatori.

(11)

È opportuno rettificare la designazione della zona NAFO in cui è prevista l'applicazione delle misure stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/98, sostituendo il termine «zona della convenzione NAFO» con «zona di regolamentazione NAFO» in tale regolamento.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/98.

(13)

In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

per “zona di regolamentazione NAFO” si intende la zona definita all'articolo I, paragrafo 2 della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Convenzione NAFO).»;

b)

il punto 2 è soppresso.

2)

Il capo III del regolamento (UE) 2015/98 è sostituito dal seguente:

«CAPO III

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Articolo 6

Calcolo dei limiti per le catture accessorie

1.   I limiti delle catture accessorie di cui al presente regolamento si applicano agli stock (combinazione di specie e divisione) elencati nell'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

2.   Per ciascuno stock, il calcolo della percentuale di catture accessorie di cui al presente regolamento si basa sul rapporto tra le catture di tale stock detenute a bordo e il totale delle catture di tutti gli stock detenute a bordo.

3.   I limiti e le percentuali di cui al presente regolamento si riferiscono al peso delle catture detenute a bordo al momento dell'ispezione e sono calcolati per divisione sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca. A titolo di deroga, il calcolo del livello di catture accessorie di pesci demersali non include le catture di gamberello boreale nel totale delle catture a bordo.

Articolo 6 bis

Deroghe generali per la zona di regolamentazione NAFO

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pesci catturati nella zona di regolamentazione NAFO al di là dei limiti stabiliti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione non sono conservati a bordo.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, che vieta di conservare a bordo catture accessorie al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, di specie per le quali il limite di cattura è fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione.

3.   L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, che impone di rigettare immediatamente in mare qualsiasi pesce di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui all'allegato III di detto regolamento, si applica in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6 ter

Merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 3NO

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nelle divisioni NAFO 3NO al di sopra di 1 000 kg o del 4 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

Articolo 6 quater

Passera canadese nelle divisioni NAFO 3LNO

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di passera canadese effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO nella pesca diretta di limanda al di sopra del 15 % non sono conservate a bordo.

Articolo 6 quinquies

Limanda nelle divisioni NAFO 3LNO

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di limanda effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO al di sopra di 2 500 kg o del 10 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

2.   Una volta raggiunto il limite di cattura per la limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, le catture accessorie di limanda al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

Articolo 6 sexies

Scorfano nella divisione NAFO 3M

Sebbene la pesca diretta dello scorfano nella divisione NAFO 3M sia temporaneamente chiusa in quanto è stato raggiunto il 50 % del limite di cattura annuale, le catture accessorie di scorfano effettuate nella divisione NAFO 3M al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).


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