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Document 22016A0323(02)

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

GU L 76 del 23.3.2016, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/431/oj

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23.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/19


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata «Cina»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di rinsaldare ulteriormente tra loro stretti legami;

DESIDEROSE di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai titolari di passaporti diplomatici e di lasciapassare dell'UE condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e desiderose di tutelare i principi di uguaglianza e di reciprocità,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Cina, titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di lasciapassare dell'UE, che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino della Cina»: chiunque possieda la cittadinanza della Cina;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen;

e)   «lasciapassare dell'UE»: il documento rilasciato dall'Unione a certi agenti delle istituzioni dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio (1).

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell'UE possono recarsi e soggiornare nel territorio della Cina senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Cina si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

3.   Durante il soggiorno, i cittadini dell'Unione ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Cina.

Durante il soggiorno, i cittadini della Cina ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Fatto salvo l'articolo 8, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale della Cina.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro o di un lasciapassare dell'UE possono soggiornare nel territorio della Cina per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dalla Cina possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Cina e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Visite di alti funzionari

I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate della Cina informano le autorità competenti degli Stati membri per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di questi ultimi per fini ufficiali.

I funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale degli Stati membri e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate degli Stati membri informano le autorità competenti della Cina per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest'ultima per fini ufficiali.

Articolo 6

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 7

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e della Cina. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e la Cina

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Cina, nella misura in cui tali disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 9

Scambio di fac-simile

1.   Se non vi hanno già provveduto, entro 90 giorni dalla data della firma del presente accordo la Cina, gli Stati membri e l'Unione procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti diplomatici validi e dei lasciapassare dell'UE.

2.   Nel caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o lasciapassare dell'UE o di modifica di quelli esistenti, la Cina, gli Stati membri e l'Unione procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati o dei lasciapassare dell'UE, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l'applicabilità, al più tardi 90 giorni prima dell'introduzione.

Articolo 10

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   La Cina può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri nel loro insieme.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети февруари през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého devátého února dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende februar to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Februar zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of February in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf février deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove febbraio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit devītajā februārī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Frar fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, negenentwintig februari tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego lutego roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă februarie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho deviateho februára dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne devetindvajsetega februarja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde februari år tjugohundrasexton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Китайската народна република

Por la República Popular China

Za Čínskou lidovou republiku

For Folkerepublikken Kina

Für die Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

For the People's Republic of China

Pour la République populaire de Chine

Za Narodnu Republiku Kinu

Per la Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā –

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

A Kínai Népköztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de Volksrepubliek China

W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej

Pela República Popular da China

Pentru Republica Populară Chineză

Za Čínsku ľudovú republiku

Za Ljudsko republiko Kitajsko

Kiinan kansantasavallan puolesta

På Folkrepubliken Kinas vägnar

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(1)  Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Cina, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ALTRI SETTORI DI COOPERAZION NEL QUADRO DEL DIALOGO EU-CINA IN MATERIA DI MIGRAZIONE E MOBILITÀ

Le parti contraenti ricordano che questo accordo rappresenta uno dei risultati della tabella di marcia per i negoziati concordata nel verbale della seconda sessione del dialogo EU-Cina in materia di migrazione e mobilità e approvata dai leader politici nella dichiarazione comune del 17o vertice EU-Cina. Tale tabella di marcia comprende, nella prima fase, la negoziazione e la firma di un accordo di esenzione reciproca dal visto per i titolari di passaporti diplomatici, l'apertura di centri per la presentazione delle domande di visto nelle città cinesi, individuate di comune accordo, prive di rappresentanza consolare e l'avvio di una cooperazione pratica alla lotta contro l'immigrazione irregolare; nella seconda fase, include la negoziazione di accordi sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla cooperazione alla lotta contro l'immigrazione irregolare.

Le parti contraenti ribadiscono la loro ferma intenzione di rispettare gli impegni presi nella tabella di marcia e la comune idea che tali impegni siano interdipendenti e siano parte di un pacchetto indivisibile.


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