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Document 32011D0471

2011/471/UE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010 , relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria [notificata con il numero C(2010) 8289] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 195 del 27.7.2011, p. 55–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/471/oj

27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria

[notificata con il numero C(2010) 8289]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/471/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle succitate disposizioni (2) e tenuto conto delle osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.1.   Procedimento dinanzi alla Commissione

(1)

Il 23 gennaio 2002 e il 20 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante aiuti di Stato sotto forma di una garanzia di Stato a favore del gruppo Biria.

(2)

In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e la Germania, quest’ultima ha comunicato alla Commissione con lettera del 24 gennaio 2003, protocollata il 28 gennaio 2003, l’annullamento della concessione della garanzia che richiedeva un’autorizzazione preventiva della Commissione. L’autore della denuncia è stato informato con lettera del 17 febbraio 2003.

(3)

Con lettera del 1o luglio 2003, protocollata il 9 luglio 2003, e con lettera dell’8 agosto 2003, protocollata il 5 settembre 2003, l’autore della denuncia ha fornito ulteriori informazioni riguardanti sia un’altra garanzia di Stato a favore del gruppo Biria che partecipazioni pubbliche in imprese appartenenti al gruppo.

(4)

La Commissione ha chiesto chiarimenti alla Germania con lettera del 9 settembre 2003, che le autorità tedesche hanno fornito con lettera del 14 ottobre 2003, protocollata il 16 ottobre 2003. La Commissione ha richiesto precisazioni ulteriori il 9 dicembre 2003, che sono state trasmesse dalla Germania con lettera del 19 marzo 2004, protocollata alla stessa data.

(5)

Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha emesso un’ingiunzione di fornire informazioni, poiché dubitava che le misure di aiuto a favore del gruppo Biria fossero conformi alla normativa in base alla quale erano state presumibilmente accordate. In risposta a detta ingiunzione la Germania ha trasmesso ulteriori ragguagli con lettera del 31 gennaio 2005, protocollata alla stessa data.

(6)

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in merito a tre presunti aiuti di Stato. Nella stessa decisione la Commissione constatava che diversi altri aiuti la cui ammissibilità era stata contestata non costituivano aiuto o erano stati accordati a norma di regimi di aiuti autorizzati. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a formulare osservazioni in merito alle presunte misure di aiuto. Una parte interessata, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 27 gennaio 2006, protocollata il 30 gennaio 2006; hanno inoltre comunicato le loro osservazioni le imprese Prophete GmbH & Co KG (Rheda-Wiedenbrück) e Pantherwerke AG (Löhne), con lettera del 6 febbraio, protocollata alla stessa data, e l’impresa Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Neuenrade), con lettera del 6 febbraio 2006, protocollata alla stessa data, e con lettera del 27 febbraio 2006, protocollata alla stessa data.

(7)

Dette osservazioni sono state trasmesse alla Germania in data 6 febbraio 2006 e 2 marzo 2006. La Germania ha risposto con lettera del 5 aprile 2006, protocollata il 7 aprile 2006, e con lettera del 12 maggio 2006, protocollata alla stessa data.

(8)

Le autorità tedesche hanno espresso il proprio parere sull’avvio del procedimento di indagine formale con lettera del 23 gennaio 2006, protocollata alla stessa data.

(9)

Con lettera del 6 febbraio 2006 la Commissione ha chiesto altri chiarimenti, forniti dalla Germania con lettera del 5 aprile 2006, protocollata il 7 aprile 2006. La Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta d’informazioni il 19 luglio 2006, alla quale la Germania ha risposto con lettera del 25 settembre 2006, protocollata il 26 settembre 2006.

(10)

Il 24 gennaio la Commissione ha adottato una decisione (4) a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5).

1.2.   Procedimento dinanzi al Tribunale

(11)

Il 5 aprile 2007 il Land della Sassonia ha fatto ricorso avverso la decisione della Commissione in merito alle misure 2 e 3 (Causa T-102/07). Il 16 aprile 2007 hanno adito il Tribunale anche MB Immobilien Verwaltungs GmbH e MB System GmbH & Co. KG, gli aventi causa del beneficiario e destinatari della decisione. Quest’ultimo ricorso riguardava tutte e tre le misure oggetto della decisione. Il 24 novembre 2008 il presidente del Tribunale ha deciso di riunire le due cause.

(12)

Con sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 24 gennaio 2007.

(13)

I due ricorsi, che si sovrapponevano in larga misura, adducevano gli argomenti principali riportati in appresso. Innanzitutto, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che le misure 2 e 3 non erano coperte dal regime di aiuto tedesco autorizzato. In secondo luogo, sarebbe erronea la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla classificazione del beneficiario come impresa in difficoltà. In terzo luogo, i ricorrenti addebitavano alla decisione della Commissione un difetto di motivazione in merito all’elemento di aiuto.

(14)

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione secondo la quale le misure 2 e 3 non erano coperte dal regime di aiuto autorizzato. Il Tribunale ha altresì confermato la classificazione del beneficiario come «impresa in difficoltà», cui la Commissione ha proceduto sulla base della definizione che figura negli orientamenti del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6) (in appresso gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999»). Il Tribunale ha dichiarato nulla la decisione della Commissione solo perché presentava un difetto di motivazione relativamente ai premi di rischio utilizzati per determinare l’elemento d’aiuto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che per determinare l’elemento di aiuto di un prestito concesso a un’impresa in difficoltà non sia sufficiente un semplice riferimento alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, del 1997 (7) (in appresso la «comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento»).

(15)

La presente decisione attua pertanto la sentenza del Tribunale a norma dell’articolo 266, paragrafo 1, del TFUE, e spiega più in dettaglio il metodo applicato dalla Commissione per calcolare l’elemento di aiuto della misura in oggetto. La presente decisione non apporta alcuna modifica alla valutazione effettuata dalla Commissione con la decisione del 24 gennaio 2007, in particolare per quanto riguarda gli aspetti già esaminati dal Tribunale.

1.3.   Procedimento a seguito della sentenza del Tribunale

(16)

A seguito della sentenza, i beneficiari hanno trasmesso ulteriori osservazioni con lettera del 7 giugno 2010, protocollata alla stessa data. Tali informazioni sono state inoltrate alla Germania il 16 giugno 2010. La risposta della Germania è stata inviata alla Commissione con lettera del 12 luglio 2010, protocollata alla stessa data.

(17)

Il 19 agosto 2010 la Commissione ha trasmesso alla Germania una richiesta di informazioni, alla quale le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 14 settembre 2010, protocollata alla stessa data.

II.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario delle misure

(18)

Fino al 7 novembre 2005 il gruppo Biria produceva e distribuiva biciclette. La sede della società madre del gruppo, denominata all’epoca Biria AG, si trovava a Neukirch, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (8).

(19)

Nel 2003 il gruppo ha raggiunto un fatturato di 93,2 milioni di EUR (a fronte di 83,8 milioni di EUR nel 2002) e ha registrato un utile pari a 3,7 milioni di EUR (nel 2002 le perdite ammontavano a 5,8 milioni di EUR). Nel 2003 il gruppo contava 415 dipendenti (490 nel 2002) e si classificava pertanto come grande impresa.

(20)

La società madre Biria AG è nata nel 2003, in seguito alla fusione tra la vecchia Biria AG e una sua affiliata, Sachsen Zweirad GmbH. In quell’occasione il nome dell’impresa è cambiato, passando da Sachsen Zweirad GmbH a Biria GmbH. Nell’aprile del 2005 Biria GmbH è stata ribattezzata Biria AG. Nel 2003 Biria GmbH ha registrato un fatturato annuo di 55,7 milioni di EUR e utili pari a 3,6 milioni di EUR. Proprietario unico di Biria AG è il signor Mehdi Biria. La società madre è citata in appresso come «Biria».

(21)

Oltre alla società madre, le principali imprese del gruppo sono: Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG («Bike Systems») — controllata da Biria attraverso la sua affiliata Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH («BSBG») — e Checker Pig GmbH.

(22)

Bike Systems ha la propria sede a Nordhausen in Turingia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Nel 2003 Bike Systems ha realizzato un fatturato di 6,1 milioni di EUR e registrato perdite pari a 0,6 milioni di EUR. L’impresa contava 157 collaboratori. Bike Systems produce esclusivamente biciclette per la società madre BSBG (Lohnherstellungsvertrag — contratto di subfornitura) la quale si occupa della distribuzione delle biciclette.

(23)

Checker Pig GmbH ha la propria sede a Dresda, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Nel 2003 Bike Systems ha realizzato un fatturato di 6,9 milioni di EUR e registrato perdite pari a 0,4 milioni di EUR. L’impresa contava 43 collaboratori.

(24)

Il 7 novembre 2005 Biria ha ceduto la quota maggioritaria delle sue attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. I beni immobili rimangono di proprietà di Biria e vengono affittati da quest’ultima al gruppo Lone Star. Il prezzo di vendita delle attività ammontava a 11,5 milioni di EUR. Un esperto esterno ha stimato il prezzo di mercato di tali attività a 10,7 milioni di EUR.

(25)

In base alle informazioni fornite dalla Germania, la vendita è stata effettuata mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata, pubblicata su internet e su diversi organi di stampa. Per la partecipazione di un nuovo investitore erano previste diverse opzioni: acquisto di attivi (asset-deal), acquisto «in blocco» di tutti gli attivi o acquisto di quote. Alla fine Lone Star ha rilevato gli attivi nell’ambito di un asset-deal.

(26)

In base ai dati forniti dalla Germania, la vendita dell’impresa era già iniziata prima che il 20 ottobre 2005 la Commissione decidesse di avviare il procedimento di indagine formale. Il primo termine per la presentazione delle offerte scadeva il 4 ottobre 2005.

(27)

L’attuale avente causa della nuova Biria AG è MB Immobilien Verwaltung GmbH (in appresso «MB Immobilien»); l’avente causa di Bike Systems è MB System GmbH und Co. KG (in appresso «MB System»). Dal luglio 2008 MB Immobilien è in liquidazione.

(28)

Nella presente decisione, ad eccezione della società madre Biria, le imprese saranno designate con il nome che avevano al momento della concessione dell’aiuto.

2.2.   Le misure finanziarie

(29)

Misura 1: nel marzo 2001 gbb Beteiligungs AG (in appresso «gbb») ha apportato un conferimento tacito pari a 2 070 732 EUR a favore di Bike Systems con scadenza a fine 2010. All’epoca gbb era una controllata al 100 % di DtA-Beteiligungs-Holding AG, a sua volta interamente controllata da Deutsche Ausgleichsbank, una banca di sviluppo del governo federale tedesco, istituita come ente di diritto pubblico a norma della legge tedesca.

(30)

La gbb Beteiligungs AG esisteva già ai tempi della ex Repubblica democratica tedesca come banca di Stato per il settore agrario. Nel 1990, con il trattato di unificazione, è divenuta Berliner Genossenschaftsbank, un ente di diritto pubblico posto sotto la sorveglianza del ministero federale delle finanze. Nel 1991 è stata denominata gbb Beteiligungsholding e nel 1997 è stata trasformata in società per azioni. In tal modo non era più proprietà del governo tedesco, ma una controllata di Deutsche Ausgleichsbank. La pubblica amministrazione ha esercitato una forte influenza su ggb sin dalla sua fondazione. In quanto ente di diritto pubblico gbb sottostava al controllo diretto del ministero competente e il suo consiglio di amministrazione comprendeva rappresentanti delle autorità pubbliche. Dopo la trasformazione in società per azioni (AG) è divenuta una controllata di Deutsche Ausgleichsbank e da allora sottostà al controllo che le autorità pubbliche esercitano su quest’ultima (cfr. il considerando seguente).

(31)

Come ente di diritto pubblico Deutsche Ausgleichsbank era sotto la responsabilità del ministero federale dell’interno. La maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione era costituita da rappresentanti dei ministeri federali o dei Länder o da membri del Bundestag.

(32)

L’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulla Deutsche Ausgleichbank stabilisce che l’attività della banca è limitata al finanziamento di misure volte a sostenere le piccole e medie imprese e le libere professioni nonché a favorire la protezione dell’ambiente, la politica sociale e l’integrazione dei profughi della seconda guerra mondiale.

(33)

L’articolo 4, paragrafo 4, di detta legge prevede la possibilità che la banca acquisisca partecipazioni in altre imprese previo accordo del consiglio di amministrazione e del ministero responsabile del controllo della banca.

(34)

La partecipazione a Bike Systems è attestata nelle relazioni annuali 2001 e 2002 della Deutsche Ausgleichsbank, poiché la partecipazione relativa al conferimento tacito ammontava al 20 % e superava quindi la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di rendicontazione. Nel 2011 gbb deteneva partecipazioni del 20 % o più in 18 imprese.

(35)

Nel 2003, sulla base di una legge federale, la Deutsche Ausgleichsbank si è fusa con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

(36)

Deutsche Ausgleichsbank e KfW sono entrambe cosiddette banche di sviluppo (Förderinstitute), la cui attività si limita pertanto a sostenere misure relative alle politiche regionali, economiche e sociali. Nel caso relativo all’aiuto di Stato E10/2000 (9) la Germania ha accettato misure specifiche che limitavano obbligatoriamente le attività delle banche di sviluppo a determinati settori non commerciali, tra cui la gestione dei programmi di sostegno a favore delle PMI.

(37)

Secondo la Germania la partecipazione di gbb a Bike Systems è avvenuta a condizioni di mercato e non costituiva pertanto un aiuto di Stato.

(38)

Misura 2: il 20 marzo 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 5,6 milioni di EUR a favore di Sachsen Zweirad GmbH con scadenza a fine 2008. La garanzia è stata restituita nel gennaio del 2004 per venir sostituita da una garanzia a favore di Biria GmbH (cfr. misura 3). La garanzia è stata concessa in conformità della «Bürgschaftsrichtlinie» (direttiva sulle garanzie) della Sassonia, un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione (10).

(39)

Misura 3: il 9 dicembre 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 24 875 000 EUR a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG), per finanziare l’incremento pianificato del volume d’affari e per reimpostare il piano di finanziamento del gruppo. Il credito, con scadenza al 31 dicembre 2011, è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale. La garanzia è stata concessa in conformità della «Bürgschaftsrichtlinie» (direttiva sulle garanzie) della Sassonia, un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, a condizione che venisse restituita la garanzia fornita a Sachsen Zweirad GmbH (misura 2). La garanzia è dunque divenuta operativa solo il 5 gennaio 2004, dopo la restituzione della garanzia concessa a Sachsen Zweirad.

III.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(40)

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale poiché dubitava della versione data dalla Germania, secondo la quale il conferimento tacito era avvenuto a condizioni di mercato. Secondo la Commissione, Bike Systems aveva appena evitato l’insolvenza mediante l’adozione di una procedura concorsuale e le sue prospettive future apparivano precarie. All’epoca Bike Systems era pertanto da considerarsi un’impresa in difficoltà. La Commissione dubitava che il compenso fosse proporzionato, visto il rischio, e che il conferimento tacito fosse avvenuto a condizioni di mercato. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la Commissione non disponeva di alcuna informazione riguardo al rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione.

(41)

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale anche perché aveva concluso in via provvisoria che le garanzie concesse a Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH non rispettavano le condizioni del regime di aiuti autorizzato e che pertanto non erano da esso coperte. Secondo la Commissione, al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH erano imprese in difficoltà. Trattandosi inoltre di grandi imprese, le garanzie avrebbero dovuto essere notificate individualmente a norma dello stesso regolamento sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la Commissione dubitava che fossero soddisfatte le condizioni degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione.

IV.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(42)

Sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate da un terzo interessato, che ha preferito mantenere l’anonimato, e dalle imprese Prophete GmbH & Co. KG, Pantherwerke AG e Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

4.1.   Osservazioni di un concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato

(43)

Nelle sue osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, il concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato afferma che, sebbene egli disponesse del luogo di produzione meno costoso in Germania, grazie alla garanzia statale di 24,5 milioni di EUR Biria AG è stata in grado di vendere le biciclette ai clienti del concorrente in questione a un prezzo inferiore al costo di produzione.

(44)

Inoltre, nel 2003 Biria AG è riuscita a registrare un utile soltanto perché le banche avevano rinunciato alla restituzione di crediti per un valore di 8,567 milioni di EUR. Gli anni successivi (2004 e 2005) Biria AG era di nuovo in perdita.

(45)

Il concorrente ricorda inoltre che Biria è stata ceduta a Lone Star a seguito di un asset-deal e che contestualmente Sachsen-LB e Mittelständische Beteiligungsgesellschaft avevano verosimilmente rinunciato a gran parte dei loro crediti. La nuova Biria GmbH, che appartiene al gruppo Lone Star, ha rilevato tutte le attività della vecchia Biria AG.

4.2.   Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG

(46)

Nelle loro osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG (in appresso «Prophete e Pantherwerke») affermano che, grazie agli aiuti di Stato, Biria riusciva a praticare prezzi insostenibili in normali condizioni di mercato. Entrambe le imprese sono concorrenti di Biria e risentono quindi direttamente delle conseguenze dell’aiuto.

(47)

Il gruppo Biria è il più grande produttore tedesco di biciclette, con una produzione annuale di circa 700 000 unità. Le imprese del gruppo Biria operano in due segmenti del mercato delle biciclette: il commercio non specializzato e il commercio specializzato all’ingrosso.

(48)

Il segmento del commercio non specializzato copre l’intero commercio al dettaglio attraverso le grandi catene di vendita e le vendite per corrispondenza. I prezzi delle biciclette di questo segmento variano in genere tra 100 e 199 EUR. Prophete e Pantherwerke stimano che su questo mercato vengano vendute circa 1,5 milioni di biciclette. Biria, con 650 000 biciclette vendute, detiene una quota di mercato di circa il 50 %.

(49)

Secondo Prophete e Pantherwerke, il gruppo Biria occupa una posizione dominante anche nel commercio specializzato all’ingrosso. Il volume commerciale di questo segmento di mercato va da 150 000 a 200 000 biciclette. Nel commercio specializzato all’ingrosso il prezzo delle biciclette può arrivare a 400 EUR. In questo segmento Pantherwerke è un diretto concorrente di Biria.

(50)

Da anni Prophete e Pantherwerke osservano che i prezzi applicati dal gruppo Biria sono costantemente inferiori a quelli degli altri produttori. Questa differenza non ha alcuna giustificazione economica poiché, sebbene il gruppo Biria registri un volume di acquisti maggiore grazie alla sua posizione dominante sul mercato, non gode di condizioni più vantaggiose. Prophete e Pantherwerke ritengono che il gruppo Biria abbia registrato negli ultimi anni pesanti perdite a causa dei bassi prezzi che pratica.

(51)

Per quanto riguarda il conferimento tacito, Prophete e Pantherwerke dubitano che, considerando la situazione economica di Bike Systems nel marzo 2001, un investitore privato avrebbe acquisito una tale partecipazione.

(52)

Prophete e Pantherwerke ritengono che la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 sia incompatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Ritengono inoltre che le imprese beneficiarie fossero in difficoltà quando furono accordate loro le garanzie. La nuova impresa Biria deve essere considerata come l’avente causa delle due precedenti imprese dalle quali trae origine. Vaterland-Werke sostiene che il bilancio d’apertura della nuova impresa non era significativo.

(53)

La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché le imprese del gruppo Biria sono state in grado di proseguire la loro attività economica solo grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

(54)

Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Sul suo sito internet, Biria avrebbe annunciato la propria intenzione di incrementare ulteriormente le vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo quota 850 000 nel 2005. Prophete e Pantherwerke citano inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe venduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

4.3.   Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(55)

Nelle sue osservazioni riguardanti l’avvio del procedimento di indagine formale Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (in appresso «Vaterland-Werke») osserva che, con una produzione annua dell’ordine di 700 000-800 000 biciclette, il gruppo Biria è il più grande produttore di biciclette in Germania. Soltanto MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke raggiunge una produzione analoga, con 700 000 biciclette prodotte ogni anno; il volume registrato dagli altri produttori oscilla tra 250 000 e 400 000 unità.

(56)

Sia Vaterland-Werke che Biria sono presenti nel segmento delle vendite non specializzate, che comprende anche le grandi catene di vendita al dettaglio e le vendite per corrispondenza. Questo segmento è caratterizzato da una forte concorrenza, e Biria è conosciuta per le sue pratiche aggressive con prezzi di vendita inferiori al costo di produzione. Un comportamento del genere è possibile solo grazie a fonti di finanziamento esterne, ossia, nel caso del gruppo Biria, agli aiuti di Stato. Questa situazione minaccia l’esistenza dei concorrenti di piccole dimensioni che non beneficiano di aiuti di Stato. In questo contesto Vaterland-Werke è particolarmente colpita, in quanto le capacità produttive inutilizzate non possono essere sfruttate per commesse di altro tipo. Poiché il mercato presenta un eccesso di capacità, ogni aumento della capacità di produzione di un fabbricante grazie ad aiuti di Stato va a discapito degli altri produttori.

(57)

Per quanto riguarda il conferimento tacito, Vaterland-Werke dubita che, considerata la situazione economica in cui si trovava Bike Systems nel marzo del 2001, un investitore privato avrebbe acquisito una partecipazione del genere.

(58)

Prophete e Pantherwerke ritengono che la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 sia incompatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Al momento della concessione delle garanzie le imprese beneficiarie si sarebbero trovate in difficoltà. La nuova impresa Biria andrebbe considerata l’avente causa delle due imprese dalle quali trae origine. Vaterland-Werke sostiene che il bilancio d’apertura della nuova impresa non era significativo.

(59)

La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché le imprese del gruppo Biria sono state in grado di proseguire la loro attività economica solo grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

(60)

Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Sul suo sito internet Biria avrebbe annunciato l’intenzione di incrementare ulteriormente le vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo le 850 000 unità nel 2005. Vaterland-Werke cita inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe ceduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

4.4.   I beneficiari

(61)

Nelle loro osservazioni presentate il 7 giugno 2010 in seguito all’annullamento della prima decisione da parte del Tribunale, i beneficiari hanno trasmesso ulteriori informazioni.

(62)

In particolare hanno fatto valere che la Commissione deve tener conto dell’esistenza di una «lettera di patrocinio», fornita da Biria GmbH, per valutare il conferimento tacito operato da gbb a favore di Bike Systems (misura 1). L’impresa Biria GmbH è una persona giuridica distinta rispetto a quella nata dalla fusione della vecchia Biria AG con Sachsen-Zweirad GmbH, di cui al punto 20. La Biria GmbH, che ha fornito la lettera di patrocinio a favore di Bike Systems, è il predecessore legale della vecchia Biria AG.

V.   PARERE DELLA GERMANIA

(63)

Nelle sue osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale la Germania sostiene che il conferimento tacito da parte di gbb è avvenuto a condizioni di mercato. La Germania concorda con la Commissione sul fatto che un conferimento tacito comporti rischi maggiori rispetto a un prestito tradizionale. Nella fattispecie le condizioni del conferimento tacito sarebbero tuttavia tali da rispettare le disposizioni della comunicazione del 1997 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In base a tale comunicazione il tasso di riferimento è un tasso minimo che in determinati casi di rischio può essere aumentato applicando una maggiorazione di 400 punti di base o più.

(64)

Stando ai dati forniti dalla Germania, la remunerazione per il conferimento tacito ammonterebbe al 12,25 % (8,75 % fisso più 3,5 % in proporzione agli utili). Essa è pertanto superiore di 600 punti di base rispetto al tasso di riferimento della Commissione (6,33 %). Gbb ha quindi tenuto conto del fatto che l’impresa era in fase di ristrutturazione e che il rischio del conferimento tacito era maggiore a causa della riorganizzazione dell’impresa e della mancanza di coperture. Questo rischio supplementare trova riscontro nel premio aggiuntivo di 200 punti di base.

(65)

La decisione relativa al conferimento tacito sarebbe inoltre stata presa sulla base di una previsione relativa all’aumento delle vendite da 0,89 milioni di EUR nel 2001 a 3,38 milioni di EUR nel 2003. La Germania conclude pertanto che la remunerazione concordata per il conferimento tacito del 12,25 % era proporzionata al rischio. Secondo la Germania, il fatto che una parte della remunerazione sia variabile rappresenta un fattore trascurabile, poiché ciò è frequente nel caso dei conferimenti taciti e corrisponde al comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato.

(66)

Per quanto riguarda la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH, la Germania sostiene che, al momento della sua concessione, l’impresa non era in difficoltà e non presentava alcuna caratteristica tipica delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. Inoltre, nel 2003 (e fino alla fusione con Biria in ottobre) l’impresa disponeva di un capitale proprio di 404 milioni di EUR e aveva registrato utili pari a 2,1 milioni di EUR. Grazie al piano di consolidamento avviato alla fine del 2002 e all’evoluzione favorevole del mercato, la situazione economica dell’impresa era migliorata nel 2003 rispetto al 2001/2002.

(67)

La situazione di liquidità dell’impresa era difficile ma non «grave» e non sussisteva il pericolo che gli istituti di credito non prorogassero le loro linee di credito. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il pagamento di interessi anche elevati non avrebbe causato problemi sul fronte della liquidità.

(68)

Quanto alla garanzia per Biria GmbH (diventata poi Biria AG), la Germania afferma che sarebbe stata concessa sulla base del nuovo piano del gruppo Biria, il quale prevedeva la riorganizzazione del gruppo e l’affidamento delle attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione a Biria GmbH. Accanto al fabbisogno finanziario per l’incremento del volume d’affari, il piano contemplava anche una riorganizzazione del sistema di finanziamento del gruppo.

(69)

Secondo la Germania, l’impresa Biria GmbH (in seguito Biria AG) non era un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia. Al riguardo si deve operare una distinzione tra la vecchia e la nuova Biria AG. La nuova impresa andrebbe considerata come impresa in difficoltà se avesse ereditato i problemi della vecchia impresa (ammesso che ve ne fossero stati). In realtà, ciò non è accaduto con la nuova Biria AG. La nuova Biria AG era nata da una fusione tra la vecchia Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH. Quest’ultima non era affatto in difficoltà e nell’ambito della fusione occupava una posizione economicamente dominante. Pertanto, non si può presupporre automaticamente che la nuova Biria AG si trovasse in difficoltà. Anche se la vecchia Biria AG fosse stata in difficoltà, la fusione con Sachsen Zweirad GmbH avrebbe infatti messo la nuova Biria AG al riparo da automatiche difficoltà.

(70)

La Germania ha inoltre affermato che il ritiro di un istituto di credito privato dall’operazione di finanziamento dell’impresa era dovuto al riassetto strategico della banca in seguito ad una fusione. Gli altri due istituti di credito hanno interrotto il loro impegno in concomitanza con l’uscita della banca privata. Ciò non andrebbe tuttavia interpretato come una perdita di fiducia, poiché uno dei due istituti ha continuato a cofinanziare due progetti separati.

(71)

La Germania ricorda che la fusione tra Sachsen Zweirad GmbH e Biria AG non era intesa a eludere la normativa sugli aiuti di Stato e la classificazione come impresa in difficoltà, bensì era il risultato di un nuovo piano del gruppo.

(72)

In risposta alle osservazioni del concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato, la Germania afferma che le cifre riguardanti la struttura dei costi del concorrente non sono paragonabili con quelle di Biria. Il fatturato del concorrente era cresciuto, mentre le vendite del gruppo Biria erano diminuite. Nel contempo, l’EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni) del concorrente si era ridotto, mentre quello del gruppo Biria era rimasto costante. Ciò dimostra che Biria non ha venduto a prezzi di dumping e che il concorrente ha attuato una politica dei prezzi più aggressiva di quella del gruppo Biria.

(73)

Gli svantaggi economici che il concorrente avrebbe subito a causa del comportamento del gruppo Biria non sono suffragati dai fatti né sono stati dimostrati in maniera coerente. Inoltre, è normale che in un mercato competitivo un’impresa venda i propri prodotti a prezzi inferiori rispetto a un concorrente.

(74)

Quanto alla vendita delle attività del gruppo Biria al gruppo Lone Star menzionata dal concorrente, la Germania ha fornito dettagli sulla vendita stessa e sulla liquidazione dei crediti vantati da creditori pubblici e privati.

(75)

In risposta alle osservazioni di Prophete, Pantherwerke e Vaterland-Werke, la Germania afferma che il mercato delle biciclette è diviso in tre segmenti e non in due, come sostengono tali imprese, ossia il commercio specializzato, le vendite per corrispondenza e i supermercati. Biria vantava una posizione di forza nel segmento delle vendite per corrispondenza, dovuta non tanto ad una politica dei prezzi aggressiva, quanto alle forniture just-in-time. Il segmento supermercati sarebbe invece dominato da MIFA AG, mentre la quota di Biria non raggiungerebbe il 10 %.

(76)

La Germania respinge l’affermazione di Vaterland-Werke, secondo la quale Biria avrebbe programmato un’espansione delle proprie attività tramite una politica dei prezzi aggressiva e rimanda alle informazioni già fornite nel quadro del procedimento di indagine. La Germania afferma che nel 2003 Biria AG ha prodotto 670 000 biciclette e che da allora la produzione è in calo.

VI.   VALUTAZIONE

(77)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, il criterio dell’incidenza sugli scambi è soddisfatto qualora l’impresa beneficiaria eserciti un’attività economica che è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(78)

Al fine di esaminare l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione individua anzitutto l’impresa interessata. In seguito esamina separatamente se ciascuna misura rispetti le disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Infine calcola l’elemento di aiuto e valuta se la misura sia compatibile con il mercato interno.

6.1.   L’impresa beneficiaria

(79)

Gli aiuti sono stati concessi sia a Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) che a Bike Systems, un’affiliata di Biria GmbH. Il 7 novembre 2005 Biria ha ceduto la quota maggioritaria delle sue attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. La Commissione constata che, in base alle informazioni fornite, la vendita è avvenuta mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata. La Germania afferma che il valore di vendita delle attività è stato stimato da un esperto a 10,7 milioni di EUR. Il prezzo pagato dal gruppo Lone Star (11,5 milioni di EUR) era pertanto superiore al prezzo stimato.

(80)

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione conclude che non vi sono elementi per ritenere che il gruppo Lone Star abbia ottenuto in un modo qualsiasi un vantaggio grazie agli aiuti e che abbia quindi beneficiato direttamente o indirettamente degli aiuti concessi a Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e a Bike Systems.

6.2.   Misura 1: Conferimento tacito a presunte condizioni di mercato

(81)

Il conferimento tacito (misura 1) è stato effettuato da gbb. Secondo i dati forniti dalla Germania il conferimento è stato realizzato nell’ambito del programma messo a punto da gbb e non proviene da risorse pubbliche. Come già esposto nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione rileva che al momento della concessione del conferimento gbb era una controllata al 100 % di Deutsche Ausgleichbank, la quale a sua volta era proprietà al 100 % della Repubblica federale di Germania. Gbb è pertanto un’impresa di diritto pubblico. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le risorse delle imprese di diritto pubblico sono senza eccezione fondi statali (11).

(82)

La Commissione ne deduce necessariamente che la misura in oggetto è da imputare allo Stato. Sulla questione la Corte di giustizia si è espressa nella causa C-482/99 nei termini seguenti:

«53.

A questo proposito non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un’istruttoria precisa, che le autorità pubbliche hanno concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare i provvedimenti di aiuto in questione. Infatti, da un lato, considerato che tra lo Stato e le imprese pubbliche sussistono relazioni strette, vi è un rischio reale che aiuti statali vengano concessi per il tramite di tali imprese pubbliche in maniera poco trasparente ed in violazione del regime previsto dal trattato per gli aiuti statali.

54.

Dall’altro lato, come regola generale, sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato ed una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche.

55.

A questo proposito, la Corte ha già preso in considerazione fattispecie caratterizzate dalla circostanza che l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri (cfr. in particolare, sentenza Van der Kooy e a./Commissione, cit., punto 37), ovvero dal fatto che, oltre agli elementi di natura organica che vincolavano le imprese pubbliche allo Stato, tali imprese, grazie alla cui intermediazione gli aiuti erano stati accordati, dovevano tener conto delle direttive impartite da un Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, cit., punti 11 e 12, e causa C-305/89, Italia/Commissione, cit., punti 13 e 14).

56.

Altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali, in particolare, l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.»

(83)

Nella fattispecie, la Commissione ha rilevato indizi che le consentono di concludere che la decisione presa da gbb è imputabile allo Stato.

(84)

Innanzitutto il governo federale aveva affidato a gbb la concessione di sovvenzioni; la banca era ad esempio responsabile del fondo per il consolidamento e la crescita nella Germania dell’Est (Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ostdeutschland) destinato a fornire capitale d’esercizio alle medie imprese della Germania dell’Est onde consolidarne i fondi propri.

(85)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la storia di gbb è all’insegna di un forte coinvolgimento dello Stato nelle decisioni della banca. In quanto ente di diritto pubblico, gbb sottostava alla sorveglianza diretta del ministero competente e i rappresentanti delle autorità costituivano la maggioranza del suo consiglio di amministrazione. Dopo la trasformazione in società per azioni, la società madre, Deutsche Ausgleichsbank, sottostà alla sorveglianza del ministero competente e nel suo consiglio di amministrazione prevalgono rappresentanti delle autorità pubbliche.

(86)

In terzo luogo, la Commissione rileva che, all’epoca della decisione relativa alla partecipazione, la società madre, Deutsche Ausgleichsbank, era un ente di diritto pubblico sotto il controllo del ministero federale dell’interno e che la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione era costituita da rappresentanti di ministeri federali e dei Länder o da membri del Bundestag. A Deutsche Ausgleichsbank non è consentito acquisire partecipazioni in altre società senza l’autorizzazione preventiva sia del ministero responsabile della sorveglianza sia del proprio consiglio di amministrazione. Anche dopo la trasformazione di gbb da ente di diritto pubblico in società per azioni, lo Stato continua a controllarne le decisioni commerciali tramite la società madre.

(87)

In quarto, la Commissione rileva che nel 2002 la Germania ha accettato misure specifiche in relazione alle banche di sviluppo tedesche (12) che valgono anche per Deutsche Ausgleichsbank. Tali misure prevedono che le attività di Deutsche Ausgleichsbank si limitino a sostenere interventi relativi alle politiche strutturali, economiche e sociali e alle missioni pubbliche del suo proprietario statale conformemente all’interesse pubblico. La Commissione ritiene quindi che Deutsche Ausgleichbank sia parte della pubblica amministrazione e che pertanto tutte le sue azioni siano imputabili allo Stato.

(88)

In quinto, la Commissione rileva che il conferimento tacito sembra rientrare nella missione di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (13) conferito a Deutsche Ausgleichsbank.

(89)

La Commissione ritiene di conseguenza che tale misura sia imputabile allo Stato.

(90)

Secondo la Germania il conferimento tacito di gbb a favore di Bike Systems (misura 1) è avvenuto a condizioni di mercato. Un conferimento tacito corrisponde in termini di rischio a un prestito postergato e va pertanto considerato come un prestito ad alto rischio. In caso di insolvenza o di liquidazione il conferimento viene restituito solo dopo l’estinzione di tutti gli altri debiti. Il rischio associato al conferimento tacito è pertanto maggiore rispetto a quello di un tradizionale prestito di investimento, che solitamente è garantito applicando le condizioni della banca e rispecchia il tasso di riferimento della Commissione. Al momento della concessione dell’aiuto, il livello medio dei tassi d’interesse in vigore nel mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da normali garanzie era di 6,33 %. Di conseguenza, la remunerazione concessa per un tale conferimento avrebbe dovuto essere nettamente superiore al tasso suddetto.

(91)

Per il conferimento fu concordata una remunerazione fissa dell’8,75 % e una remunerazione variabile e subordinata agli utili del 3,5 % (14). La remunerazione concordata è pertanto superiore al tasso di riferimento della Commissione.

(92)

Va tuttavia evidenziato che questo ragionamento parte dall’ipotesi che Bike Systems sia in grado di ripristinare la propria redditività. Bike Systems aveva però appena scongiurato l’insolvenza grazie all’adozione di una procedura concorsuale. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata portata a termine. In base al bilancio del 2001 l’impresa risultava ancora in perdita. Sebbene il capitale proprio fosse ancora negativo, l’impresa era riuscita ad evitare l’insolvenza grazie alle sue riserve occulte. All’epoca dei fatti Bike Systems deve quindi essere considerata un’impresa in difficoltà.

(93)

Per quanto riguarda la lettera di patrocinio, la Commissione precisa innanzitutto che non disponeva di questa informazione quando aveva adottato la prima decisione (cfr. il considerando 62). Il testo della lettera di patrocinio è stato fornito solo nell’ambito del procedimento giudiziario.

(94)

Secondo la lettera di patrocinio del 6 marzo 2001, Biria GmbH prende atto del conferimento tacito e, per tutta la sua durata, si impegna a gestire e finanziare Bike Systems in modo che quest’ultima rispetti gli obblighi derivanti da detto conferimento.

(95)

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

(96)

Per quanto riguarda la forza finanziaria della società madre (Patron), la Germania ha asserito che nel 2001 gli utili di Biria GmbH era insignificanti: la società era operativa solo come distributore per altre divisioni del gruppo (15). In termini di rendimento finanziario (16), l’impresa ha registrato un utile netto di 205 000 DEM nel 1999 e una perdita netta di 473 000 DEM nel 2000.

(97)

A causa delle perdite subite, il capitale proprio della società era negativo nel 1999 ed è divenuto positivo nel 2000, anche se ciò non è da ascrivere alle prestazioni dell’impresa, ma a un trasferimento degli utili dalla controllata Sachsen Zweirad (17) alla società madre. La Commissione osserva che la lettera di patrocinio non è stata emessa da un’impresa dello stesso gruppo con una situazione finanziaria solida, ma dalla società madre che presentava risultati meno positivi.

(98)

Per le ragioni suesposte la Commissione conclude che Biria GmbH, a prescindere dal fatto che possa essere formalmente classificata come impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999, non sarebbe stata in grado di soddisfare gli eventuali obblighi derivanti dalla lettera di patrocinio relativi al conferimento tacito per un importo di oltre 2 milioni di EUR. Come già menzionato, va sottolineato che nel 2000 il rendimento contabile era dovuto esclusivamente al trasferimento degli utili della controllata, non già ai risultati economici dell’impresa, e che senza detto trasferimento la dotazione di capitale proprio dell’impresa sarebbe stata negativa (compreso il capitale sottoscritto e altre forme di capitale quali le riserve o le liquidità di bilancio). Vista la situazione, ci si può quindi chiedere come Biria GmbH avrebbe potuto impedire l’eventuale insolvenza di Bike Systems. Di conseguenza, secondo la Commissione la lettera di patrocinio non ha alcun valore economico effettivo atto a compensare le difficoltà di Bike Systems e non costituisce una copertura adeguata per ridurre la remunerazione che un investitore operante in economia di mercato avrebbe richiesto per il conferimento tacito.

(99)

La Commissione ritiene pertanto che la remunerazione non fosse proporzionata al rischio e che il conferimento tacito non sia avvenuto a condizioni di mercato. Il conferimento ha quindi dato a Bike Systems un vantaggio che l’impresa non sarebbe riuscita ad ottenere sul mercato.

(100)

Sia Bike Systems che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH producono biciclette. Poiché tale prodotto viene commercializzato su scala transfrontaliera, le misure minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri.

6.3.   Misure 2 e 3: aiuti presumibilmente coperti da regimi di aiuti autorizzati

(101)

La garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH per un credito d’esercizio di 5,6 milioni di EUR (misura 2) e la garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) per un credito d’esercizio di 24,875 milioni di EUR (misura 3) sono state concesse in base alla normativa della Sassonia in materia di garanzie (18). Tale regime di aiuti autorizzato prevede che si possano concedere garanzie per prestiti superiori a 5 milioni di DEM (2,6 milioni di EUR) a imprese sane per nuovi investimenti e, in via straordinaria, per il finanziamento supplementare di investimenti e il fondo d’esercizio. In casi eccezionali è ammesso anche il finanziamento di operazioni di consolidamento e di ristrutturazione. La concessione di garanzie per la ristrutturazione di una grande impresa deve essere tuttavia notificata individualmente alla Commissione.

(102)

Secondo la Germania sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa alla quale le garanzie sono conformi. La Germania ritiene inoltre che al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) non fossero in difficoltà. Le garanzie sarebbero state concesse per garantire il prestito d’esercizio rimborsabile, il che è compatibile con il regime di aiuti.

(103)

La Commissione ritiene che le garanzie non sono compatibili con il regime di aiuti in virtù del quale esse sarebbero state presumibilmente concesse. Come spiegato oltre più in dettaglio, contrariamente alle autorità tedesche, la Commissione ritiene che al momento della concessione della garanzia (marzo 2003) Sachsen Zweirad GmbH fosse un’impresa in difficoltà e che lo stesso valga per Biria GmbH (dicembre 2003). La concessione di una garanzia per la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà deve comunque essere specificamente notificata alla Commissione.

(104)

Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH non presentava alcuna caratteristica tipica delle imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ricorda che le caratteristiche tipiche di un’impresa in difficoltà di cui al punto 6 di detti orientamenti servono solo a fornire un’indicazione circa il momento in cui un’impresa possa ritenersi in difficoltà, ma non devono essere considerate come condizioni da soddisfare cumulativamente. Nel 2001 e nel 2002 l’attività aziendale di Sachsen Zweirad GmbH ha registrato perdite che ammontavano rispettivamente a 1 274 000 EUR e 733 000 EUR. Tali perdite sono state assunte dalla casa madre Biria in base al contratto di trasferimento degli utili. Nel 2002 le vendite hanno segnato una flessione rispetto al 2001.

(105)

In base alla relazione di bilancio del 2002, Sachsen Zweirad GmbH ha inoltre dovuto far fronte a problemi di liquidità. La relazione indica esplicitamente che, a causa delle ingenti spese associate al prefinanziamento dello stock di merci e della crescita interna al gruppo, la situazione di liquidità di Sachsen Zweirad GmbH era tesa e la sopravvivenza dell’impresa dipendeva dalla disponibilità delle banche a mantenere aperte o a ristrutturare le linee di credito esistenti.

(106)

Secondo la Germania non vi è stato mai il pericolo che gli istituti di credito privati non prorogassero le loro linee di credito. È però un dato di fatto che l’impresa registrava difficoltà di liquidità. Secondo la relazione di bilancio, la maggior parte delle linee di credito sarebbero giunte a scadenza entro cinque anni, una situazione decisamente svantaggiosa per finanziare l’attività aziendale, con conseguente aggravio dei rischi. La scadenza a breve delle linee di credito comportava inoltre tassi di interesse elevati (nonostante un lieve calo nel 2002 rispetto al 2001), riducendo ulteriormente la liquidità dell’impresa.

(107)

La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Sachsen Zweirad GmbH era un’impresa in difficoltà e che la garanzia deve ritenersi finalizzata alla ristrutturazione. Dal momento che la concessione di questo tipo di garanzia ad una grande impresa deve essere notificata individualmente alla Commissione, non sono state rispettate le condizioni del regime di aiuti autorizzato sulla cui base le garanzie erano state concesse; di conseguenza la garanzia non era coperta da tale regime.

(108)

Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è stata fondata il 1o ottobre 2003 in seguito alla fusione tra (l’ex) Biria AG e la sua affiliata Sachsen Zweirad GmbH.

(109)

Secondo la Germania è necessario operare una netta distinzione tra Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e (l’ex) Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH, poiché la fusione ha dato vita a una nuova impresa. Per determinare se al momento della concessione della garanzia (9 dicembre 2004) l’impresa si trovasse in difficoltà è pertanto opportuno basarsi sul bilancio di apertura dell’impresa nata dalla fusione. Il bilancio di apertura mostrerebbe che Biria GmbH non può essere considerata un’impresa in difficoltà.

(110)

La Commissione non condivide questo ragionamento. L’attuale Biria GmbH non può essere considerata come un’entità distinta dall’ex Biria AG e da Sachsen Zweirad GmbH, poiché è nata dalla fusione tra le due imprese. In caso contrario sarebbe facile evitare la classificazione come impresa in difficoltà attraverso la fusione di soggetti economici o mediante la creazione di nuove imprese. Anche l’ex Biria AG ha registrato perdite nel 2002 e aveva problemi di liquidità come la Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH ha assunto tutti i debiti e gli impegni dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH possiede inoltre la stessa consistenza patrimoniale e gestisce le stesse attività aziendali dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. La Commissione ritiene pertanto che Biria GmbH abbia ereditato i problemi dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH.

(111)

Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH occupava una posizione dominante nell’ambito della fusione. L’impresa non era in difficoltà, motivo per il quale non si può automaticamente presupporre che la nuova Biria GmbH si trovasse in difficoltà. Contrariamente alla Germania, la Commissione è fermamente convinta che Sachsen Zweirad GmbH si trovasse in difficoltà. La nuova Biria GmbH ha quindi «ereditato» anche i problemi di Sachsen Zweirad GmbH.

(112)

Secondo la relazione di bilancio 2003 la ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo Biria è stata portata avanti nel 2003. Questo processo era già iniziato nel 2002 e prevedeva anche la riorganizzazione del finanziamento del gruppo. Sulla base della garanzia fornita dalla Sassonia per il prestito di oltre 24,875 milioni di EUR il gruppo Biria ha elaborato un nuovo piano per il finanziamento a medio termine delle proprie attività, che prevedeva anche un notevole adeguamento dei tassi di interesse e quindi una riduzione del pesante onere derivante dagli interessi.

(113)

Contemporaneamente si è riorganizzato il pool di banche: tre banche si sono dette disposte a rinunciare a crediti per un valore di 8 567 000 EUR (un valore nettamente superiore al 50 % dei loro crediti) in cambio dell’immediata estinzione del rimanente debito. Pertanto, il prestito coperto dalla garanzia dell’80 % attraverso la misura 3 è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale.

(114)

Al momento della concessione della garanzia Biria aveva quindi gravi problemi di liquidità e di conseguenza era un’impresa in difficoltà. Questa valutazione viene confermata dal fatto che tre banche hanno cessato di finanziare le attività di Biria e si sono dette persino disposte a rinunciare alla maggior parte dei loro crediti in cambio dell’immediata liquidazione dei crediti rimanenti. Ciò dimostra che le banche nutrivano seri dubbi sulla capacità di Biria di far fronte ai propri debiti e sulla sua redditività.

(115)

La Germania sostiene invece che le banche hanno cessato il finanziamento esclusivamente a causa della revisione della loro strategia commerciale. La Commissione osserva che le banche hanno rinunciato probabilmente a un 50 % dei crediti esigibili. Anche se si ammettesse che le banche si sono ritirate a seguito di una reimpostazione della strategia commerciale, ciò dimostrerebbe che gli istituti di credito consideravano assai improbabile il recupero totale dei crediti.

(116)

La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Sachsen Zweirad GmbH era un’impresa in difficoltà e che pertanto la garanzia deve essere considerata come garanzia per la ristrutturazione. Poiché la concessione di una garanzia di questo tipo a favore di una grande impresa deve essere notificata individualmente alla Commissione, non erano soddisfatte le condizioni del regime di aiuti autorizzato sulla cui base le garanzie erano state concesse; di conseguenza la garanzia non era coperta da tale regime.

(117)

Le garanzie di cui alle misure 2 e 3 sono state concesse dalla Sassonia: di conseguenza, provengono da risorse statali e sono imputabili allo Stato.

(118)

Per sua natura, un aiuto conferisce un vantaggio al beneficiario. Secondo la Commissione le due garanzie in oggetto hanno conferito un vantaggio indebito a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH (l’attuale Biria AG).

(119)

Per i motivi di cui ai punti 2.2 e 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (19) (in appresso la «comunicazione sulle garanzie»), il mutuatario ottiene un vantaggio quando non è tenuto a pagare la garanzia al prezzo di mercato. In alcuni casi un’impresa in difficoltà non troverebbe un istituto finanziario disposto a concederle un prestito senza una garanzia statale.

(120)

Nel caso in oggetto sono state emesse garanzie per prestiti a favore di un’impresa in difficoltà, senza che il garante (lo Stato) abbia ricevuto una remunerazione equivalente al prezzo di mercato.

(121)

Al punto 3.2 della comunicazione, la Commissione precisa che, per escludere che un aiuto di Stato sia concesso sotto forma di garanzia, devono essere rispettate le quattro condizioni seguenti:

1)

il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;

2)

l’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione;

3)

la garanzia non assiste più dell’80 % del prestito;

4)

per la garanzia viene pagato un prezzo di mercato.

(122)

La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza di tali condizioni nel caso in oggetto, constata anzitutto che quando la garanzia è stata concessa Sachsen Zweirad GmbH e Biria erano imprese in difficoltà.

(123)

Per le garanzie non sono stati corrisposti premi e, per di più, esse sono state emesse per prestiti a favore di un’impresa in difficoltà. Il fatto stesso che per la garanzia non sia stato corrisposto un prezzo di mercato indica che la misura si configura come vantaggio a favore di Sachsen Zweirad GmbH e quindi di Biria. Agli operatori le banche non concedono garanzie per le quali non venga corrisposto un prezzo di mercato. Ciò vale a maggior ragione per le garanzie emesse a favore di imprese in difficoltà che rischiano di non rimborsare il prestito.

(124)

Applicando la logica della comunicazione sulle garanzie, si conclude quindi che la garanzia in oggetto si configura come aiuto di Stato.

(125)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che le garanzie conferiscono un vantaggio a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH (l’attuale Biria AG), in quanto nessuna delle due imprese avrebbe ottenuto garanzie del genere sul mercato, alle stesse condizioni.

(126)

Per i motivi già esposti al considerando 100, le misure 2 e 3 sono tali da falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

6.4.   Conclusione in merito all’esistenza di un aiuto

(127)

La Commissione conclude pertanto che il conferimento tacito ed entrambe le garanzie si configurano come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che nessuna delle garanzie è conforme a un regime di aiuti autorizzato. Le misure 1, 2 e 3 costituiscono quindi un nuovo aiuto e devono essere valutate in quanto tale.

6.5.   Calcolo dell’elemento d’aiuto

(128)

Il punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie precisa che una garanzia ad hoc o un regime di garanzia, i quali non rispettino il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, si configurano come aiuto di Stato. L’elemento d’aiuto deve essere pertanto quantificato per verificare se sia possibile ritenere l’aiuto compatibile con il mercato interno a norma di un’esenzione specifica. Per poter verificare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione deve quindi procedere a calcolare l’elemento d’aiuto.

(129)

La comunicazione sulle garanzie fissa i principi generali per calcolare l’elemento d’aiuto.

(130)

Secondo la Commissione, una garanzia statale in linea di principio può arrivare a coprire l’importo complessivo della garanzia se il beneficiario non è in grado di accedere ai mercati finanziari con mezzi propri [cfr. il punto 2.2 e il punto 4.1, lettera a), della comunicazione sulle garanzie].

(131)

Le regole per calcolare l’elemento d’aiuto sono fissate ai punti 4.1 (Aspetti generali) e 4.2 (Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc) della comunicazione sulle garanzie. La Commissione applica qui di seguito tali regole al caso in oggetto.

(132)

Conformemente al punto 4.2 della comunicazione, in assenza di un prezzo di mercato per la garanzia, si fa riferimento al costo complessivo del finanziamento per un prestito sul mercato con e senza garanzia (ossia il tasso di interesse per un prestito analogo senza garanzia deve essere confrontato con il tasso di interesse più il premio per il prestito con la garanzia statale).

(133)

In molti casi il tasso di mercato non è disponibile. Nelle sue comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, la Commissione ha pertanto messo a punto un metodo che, per i motivi esposti al punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, può essere utilizzato al posto del tasso di mercato.

(134)

Nella comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento, la Commissione fissa tassi di riferimento che devono rispecchiare il livello medio dei tassi d’interesse in vigore sul mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da normali garanzie. Detta comunicazione precisa inoltre che tale tasso di riferimento è un tasso minimo suscettibile di aumento in casi di rischio particolare (ad esempio imprese in difficoltà, mancanza di coperture normalmente richieste dalle banche). In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore. La comunicazione sui tassi di riferimento non specifica se i premi di rischio relativi a rischi diversi possano essere cumulati. Il cumulo non è escluso, ma nella sua decisione la Commissione deve giustificare il metodo utilizzato per il cumulo di diversi premi di rischio sulla base di un’analisi dei metodi in uso sui mercati finanziari (20).

(135)

Nel 2004 la società Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH ha effettuato uno studio (in appresso lo «studio») per la direzione generale Concorrenza della Commissione europea. Sulla base di ricerche empiriche (21), lo studio ha tra l’altro mostrato i differenti premi di rischio osservati sul mercato per imprese appartenenti a diverse categorie di rischio e per transazioni con coperture differenti. Lo studio mostra chiaramente che la combinazione di diversi fattori di rischio (qualità creditizia del mutuatario, coperture) genera una diversa maggiorazione del tasso di base.

(136)

Sulla base di questo studio, nella sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (22) (in appreso la «comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento»), la Commissione ha perfezionato il metodo per calcolare l’elemento di aiuto dei prestiti. Detta comunicazione applica il metodo impiegato nello studio: il tasso di base è maggiorato in funzione della qualità creditizia dell’impresa e delle coperture costituite.

(137)

La Commissione ritiene inoltre che la valutazione dell’elemento di aiuto nelle misure da esaminare vada considerata in relazione al principio dell’aiuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è pacifico che per rispondere alla domanda se un aiuto costituisca o meno un aiuto di Stato ai sensi del trattato occorra riferirsi ai dati obiettivi relativi al momento in cui la Commissione adotta la sua decisione (23).

(138)

La Commissione ritiene pertanto che la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento sia lo strumento adeguato per calcolare l’elemento d’aiuto ed è sulla base di detta comunicazione che valuta qui di seguito l’elemento d’aiuto relativo alla misura in oggetto.

(139)

Secondo la Commissione l’elemento di aiuto del conferimento tacito risulta dalla differenza tra la remunerazione che Bike Systems avrebbe dovuto offrire sul libero mercato per il conferimento tacito e la remunerazione effettivamente pagata. Dato che al momento del conferimento tacito Bike Systems si trovava in difficoltà e il rischio associato al conferimento era elevato, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % del conferimento tacito, poiché nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe effettuato tale conferimento (24).

(140)

Secondo la Commissione un conferimento non è un prestito, ma può essere paragonato ad un prestito a rischio particolarmente elevato, dato che in caso di insolvenza è subordinato a tutti gli altri crediti, compresi quelli postergati.

(141)

Come esposto al considerando 92, la Commissione ritiene che la situazione di Bike Systems, che aveva appena subito una procedura di insolvenza, dovesse essere considerata precaria. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata portata a termine. L’impresa va pertanto considerata un’impresa in difficoltà. Inoltre, non era stata fornita alcuna garanzia per il conferimento tacito, con conseguente aumento del rischio di inadempienza. Per questo motivo la Commissione ritiene che la garanzia offra una copertura di «basso» livello, ai sensi alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Oltre a disporre di coperture insufficienti, il conferimento tacito è anche postergato rispetto a tutti gli altri prestiti in caso di insolvenza, il che accresce ulteriormente il rischio di inadempienza. Secondo la Commissione, quest’ultimo aspetto costituisce un fattore di rischio supplementare che si aggiunge alla mancanza di sicurezze sufficienti. Un basso livello di copertura aumenta infatti il rischio che le richieste di un creditore non possano venire immediatamente soddisfatte in sede di escussione delle garanzie costituite nel caso di un mutuatario insolvibile, mentre il carattere postergato di un conferimento significa che, in caso di insolvenza, il creditore vedrà onorati i suoi diritti dopo quelli degli altri creditori e rischia quindi di non venir rimborsato.

(142)

Secondo la Commissione Bike Systems, essendosi trovata in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, deve essere classificata nella categoria di credito con un basso livello di copertura. La comunicazione sui tassi di riferimento del 2008 precisa che per le imprese di questa categoria che presentano un livello di copertura basso si può richiedere una maggiorazione fino a 1 000 punti di base onde escludere l’esistenza di un aiuto. La Commissione ritiene che l’assenza di coperture e il carattere postergato del conferimento tacito giustifichino una maggiorazione di 1 000 punti di base.

(143)

L’elemento d’aiuto del conferimento tacito corrisponde quindi alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione da corrispondere per il conferimento tacito.

(144)

Nel calcolare l’elemento di aiuto la remunerazione variabile del 3,5 % può essere presa in considerazione solo parzialmente, in quanto era subordinata agli utili. L’impresa si trovava tuttavia in una situazione di difficoltà e le prospettive di guadagno erano incerte. La Commissione ritiene pertanto opportuno tener conto della remunerazione variabile soltanto per metà, ossia per l’1,75 %. Ai fini del calcolo dell’elemento di aiuto, come remunerazione effettiva si dovrebbe quindi applicare un tasso fisso dell’8,75 % più la metà della remunerazione variabile del 3,5 %, il che corrisponde ad un tasso complessivo del 10,5 %. L’elemento di aiuto corrisponde di conseguenza alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del 10,5 %.

(145)

Le garanzie attivate con le misure 2 e 3 hanno permesso a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH di spuntare per i rispettivi prestiti condizioni finanziarie più vantaggiose di quelle solitamente applicate sui mercati finanziari. L’elemento di aiuto relativo alla garanzia della misura 2 e della misura 3 corrisponde alla differenza tra il tasso di interesse che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH avrebbero dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato (ossia senza garanzia) e quello effettivamente concesso sul prestito garantito. La differenza dovrebbe corrispondere al premio che sarebbe stato applicato da un garante operante in condizioni di mercato. Poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà al momento della concessione delle garanzie e dei relativi prestiti, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % delle garanzie, poiché nessun finanziatore avrebbe concesso i prestiti senza una garanzia (25).

(146)

Il prestito e la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH implicavano un rischio aggiuntivo poiché, a parere della Commissione, le coperture offerte erano particolarmente modeste. La garanzia per il prestito a Sachsen Zweirad GmbH era coperta esclusivamente da una garanzia in solido delle imprese del gruppo. Il valore economico di garanzie in solido del genere è estremamente limitato. La Commissione ritiene pertanto che la garanzia sia corredata di una copertura «bassa» ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.

(147)

Per quanto riguarda il prestito e la garanzia a favore di Biria GmbH, le coperture fornite avevano un valore economico superiore rispetto a quelle fornite per la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH. Ciononostante risultavano ancora inferiori a quelle normalmente richieste. La garanzia per Biria GmbH è coperta da un’ipoteca di primo grado sul patrimonio di Bike Systems per un valore di 15 milioni di EUR. L’ipoteca è tuttavia postergata rispetto ad un altro prestito da 2 milioni di EUR. L’ipoteca di primo grado copriva quindi solo poco più del 50 % dell’intero importo del prestito. Non vi sono tuttavia indicazioni relative al valore reale della liquidazione del debito fondiario. Il valore economico delle altre coperture (ipoteche, cessione di crediti, trasferimento di materiali di proprietà delle imprese del gruppo e garanzia in solido dei proprietari di Biria GmbH) era limitato. Nonostante le coperture fornite, la Commissione ritiene che la garanzia vada considerata come una transazione con un livello di copertura «basso» ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.

(148)

Come precedentemente illustrato, Biria GmbH e Sachsen Zweirad GmbH erano in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto e devono essere classificate nella categoria di credito con una copertura bassa. Secondo la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, la maggiorazione da applicare in questa categoria di rating per escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a fronte di una copertura bassa può raggiungere i 1 000 punti. Secondo la Commissione, viste le coperture limitate, nel caso di Sachsen Zweirad GmbH è giustificata una maggiorazione di 800 punti di base. Biria GmbH offriva coperture leggermente superiori, che giustificano una maggiorazione di 700 punti di base. La maggiorazione minore del conferimento tacito per entrambe le imprese dipende dal grado inferiore di postergazione di tale conferimento.

(149)

L’elemento d’aiuto della garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (misura 2) corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito corredato di garanzia.

(150)

Allo stesso modo l’elemento d’aiuto della garanzia a favore di Biria GmbH (misura 3) corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 700 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito corredato di garanzia.

6.6.   Deroghe a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE

(151)

L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE contempla alcune deroghe al divieto generale di erogare aiuti stabilito dall’articolo 107, paragrafo 1.

(152)

Le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non sono applicabili al presente caso, poiché gli aiuti non sono a carattere sociale e non sono concessi a singoli consumatori; inoltre, non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né vengono concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(153)

Non è possibile nemmeno far valere le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d), del TFUE le quali si riferiscono agli aiuti volti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o la cultura e la conservazione del patrimonio.

(154)

Rimangono quindi le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e quelle contenute nei relativi orientamenti comunitari.

(155)

La Commissione osserva innanzitutto che Bike System ha la propria sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE avente titolo a beneficiare di aiuti regionali. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni che dimostrino la sussistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti regionali, come previsto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (26).

(156)

Altre deroghe sono contenute negli orientamenti comunitari. Poiché l’aiuto è stato concesso nel marzo del 2001, si applicano gli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione non dispone di alcuna informazione che dimostri che l’aiuto possa essere considerato compatibile con il TFUE sulla base di detti orientamenti. Gli orientamenti del 1999 subordinano la concessione di un aiuto alla ristrutturazione all’esecuzione di un piano di ristrutturazione valido, che eviti indebite distorsioni della concorrenza e limiti l’aiuto al minimo. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento, la Germania non ha dimostrato che tali condizioni sono soddisfatte. La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione non ricorrono.

(157)

Inoltre, all’aiuto in questione non si applica nessuno degli altri orientamenti o regolamenti che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Dato che la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il TFUE.

(158)

La Commissione osserva che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH hanno la loro sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Tuttavia, le deroghe previste da tale lettera e le disposizioni regionali di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE non sono d’applicazione, poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà e le misure di aiuto non erano intese a promuovere lo sviluppo economico di una determinata regione.

(159)

La Commissione conclude che sono applicabili solo gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Essendo l’aiuto è stato concesso nel marzo del 2003, si applicano gli orientamenti del 1999.

(160)

La concessione di un aiuto è subordinata all’esecuzione di un piano di ristrutturazione di durata possibilmente limitata, che ripristini la redditività di lungo periodo dell’impresa entro un termine adeguato e sulla base di ipotesi realistiche circa le future condizioni operative. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni da cui si evinca che le garanzie sono state concesse sulla base di un piano di ristrutturazione valido, atto a ripristinare la redditività del gruppo.

(161)

È inoltre necessario adottare misure in grado di attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative per i concorrenti. Questa condizione determina spesso una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. La Commissione non dispone di dati sul mercato rilevante e sulla quota di mercato detenuta dal gruppo Biria. Né dispone inoltre di alcun dato sulle eventuali misure di compensazione finalizzate a limitare la presenza dell’impresa sul mercato. Sembrerebbe piuttosto che il gruppo Biria sia cresciuto dopo aver rilevato Checker Pig e Bike Systems nel 2001.

(162)

Conformemente agli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione, l’importo dell’aiuto deve limitarsi al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa e dei suoi azionisti. Normalmente i beneficiari dell’aiuto devono inoltre contribuire in misura significativa al programma di ristrutturazione mediante fondi propri o ricorrendo a fonti esterne di finanziamento. Poiché l’aiuto non è stato concesso nel quadro di un piano di ristrutturazione, la Commissione non dispone di alcun dato relativo all’apporto del beneficiario e al conferimento dell’aiuto al minimo indispensabile.

(163)

In base agli orientamenti del 1999 gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi una sola volta. Qualora l’impresa in questione abbia già ricevuto in passato un aiuto alla ristrutturazione e la fase di ristrutturazione sia terminata da meno di dieci anni, la Commissione autorizza di norma la concessione di un ulteriore aiuto alla ristrutturazione soltanto in caso di circostanze eccezionali ed impreviste.

(164)

Nell’aprile 1996 e nel marzo 1998 Sachsen Zweirad GmbH ha ricevuto un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di una partecipazione pubblica pari a 1 278 200 EUR, sulla base di un regime di aiuti autorizzato. Poiché sono trascorsi meno di dieci anni dalla fine di detta ristrutturazione e dato che alla Commissione non risultano circostanze eccezionali ed impreviste, la concessione delle due garanzie non rispetta il principio dell’aiuto una tantum.

(165)

La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione non sono soddisfatte.

(166)

Inoltre, alle misure 2 e 3 non si applica nessuno degli altri orientamenti e regolamenti che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Dato che la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il trattato CE.

VII.   CONCLUSIONE

(167)

La Commissione conclude pertanto che la partecipazione di gbb in Bike Systems pari a 1 070 732 EUR, la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Sachsen Zweirad GmbH pari a 5,6 milioni di EUR e la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) pari a 24 875 000 EUR costituiscono aiuti di Stato e non soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate compatibili con il mercato interno.

(168)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione è tenuta in linea di principio a imporre il recupero presso il beneficiario dell’aiuto non compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System), Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (divenuta in seguito Biria AG e attualmente MB Immobilien) è incompatibile con il mercato interno. L’aiuto comprendeva le misure seguenti:

a)

misura 1: un conferimento tacito a favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System) pari a 2 070 732 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del conferimento tacito (tasso fisso più 50 % della remunerazione variabile);

b)

misura 2: una garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (divenuta in seguito Biria AG, attualmente MB Immobilien) pari a 4 480 000 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito coperto da garanzia;

c)

misura 3: una garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (divenuta in seguito Biria AG, attualmente MB Immobilien) pari a 19 900 000 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito coperto da garanzia.

Articolo 2

1.   La Germania procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (27).

5.   La Germania annulla tutti i pagamenti pendenti dell’aiuto di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Germania provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Germania trasmette immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, ove opportuno, come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE e il riferimento al Tribunale di primo grado come riferimento al Tribunale.

(2)  GU C 2 del 5.1.2006, pag. 14.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  GU L 183 del 13.7.2007, pag. 27.

(5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(6)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(7)  GU C 273 del 9.9.1999, pag. 3.

(8)  La regione era una regione assistita all’epoca della concessione dell’aiuto e continua ad esserlo secondo la carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania relativa al periodo 2007-2013 (GU C 295 del 5.12.2006, pag. 6).

(9)  Decisione C(2002) 1286 della Commissione, del 27 marzo 2002, Anstaltslast e Gewährträgerhaftung, — Garanzie di Stato per gli enti di credito pubblici in Germania (GU C 146 del 19.6.2002, pag. 6).

(10)  Direttiva n. 73/1993 della Sassonia in materia di garanzie (Bürgerschaftsrichtlinie), SG(93) D/9273 del 7 giugno 1993.

(11)  Cfr. sentenza della Corte del 16 maggio 2002, nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione (Stardust), Raccolta 2002, pag. I-4397, punti da 32 a 43.

(12)  Cfr. nota 9. La decisione stabilisce che Deutsche Ausgleichsbank fa parte della pubblica amministrazione.

(13)  Cfr. nota 9: pagina 11, lettera a), relativamente alle misure specifiche.

(14)  Tale remunerazione non è versata se l’impresa è in perdita. Nel caso di impresa in perdita o di utile insufficiente, la remunerazione variabile è corrisposta l’anno successivo.

(15)  Dai documenti trasmessi dalla Germania emerge inoltre che nel 2000 Biria GmbH aveva 21 dipendenti.

(16)  Poiché le condizioni per il conferimento tacito sono state fissate al momento della concessione, si dovrebbe valutare la situazione finanziaria della società madre al momento dell’emissione della lettera di patrocinio, benché quest’ultima sia valida per tutta la durata del conferimento tacito.

(17)  Il trasferimento degli utili dalla controllato Sachsen Zweirad GmbH era di circa 2,4 milioni di DEM nel 1999 e 3,5 milioni di DEM nel 2000.

(18)  Cfr. nota 10.

(19)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(20)  Cfr. Cause riunite T-102 e 120/07, Freistaat Sachsen MB Immobilien Verwaltungs GmbH e MB System GmbH/Commissione, non ancora pubblicate, punti 218-222.

(21)  Studio effettuato da Deloitte & Touche GmbH contestualmente all’aggiornamento dei tassi di riferimento per i controlli degli aiuti di Stato nell’UE, ottobre 2004.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

(22)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(23)  Cfr. Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost SA e La Poste/Union française de l’express (UFEX) et al., Raccolta 2008, pag. I-4777, punto 95.

(24)  Cfr. anche la comunicazione sulle garanzie.

(25)  Cfr. nota 24.

(26)  GU L 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(27)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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