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Document 32001R1099

Regolamento (CE) n. 1099/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

GU L 150 del 6.6.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001; abrog. impl. da 32001R1942

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1099/oj

32001R1099

Regolamento (CE) n. 1099/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0038 - 0038


Regolamento (CE) n. 1099/2001 della Commissione

del 5 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2001(4), dispone di prorogare fino al 31 maggio 2001 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 31 maggio 2001. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

(3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire un dibattito approfondito.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.

2) All'articolo 3, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.

3) Nella parte B dell'allegato, la data del 31 maggio 2001 è sostituita dalla data del 30 settembre 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

(4) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 33.

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