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Document 31999R2713

Regolamento (CE) n. 2713/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che deroga al regolamento (CE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

GU L 327 del 21.12.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2713/oj

31999R2713

Regolamento (CE) n. 2713/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che deroga al regolamento (CE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0031 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 2713/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

che deroga al regolamento (CE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990(3), recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93(4), prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere completate entro il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto; l'articolo 5 del citato regolamento definisce le condizioni principali che devono essere rispettate dagli operatori; l'articolo 6 del medesimo regolamento prevede la riduzione dell'aiuto o il rifiuto dello stesso se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale;

(2) le decisioni della Commissione 1999/551/CE(5), modificato dalla decisione 1999/601/CE(6), e 1999/640/CE(7), prevedono misure di protezione contro la contaminazione da diossina di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale;

(3) un numero limitato degli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione, del 25 settembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine(8), modificato dal regolamento (CE) n. 2619/98(9), si sono trovati nell'impossibilità di rispettare i loro obblighi contrattuali a causa delle misure di protezione connesse alla contaminazione da diossina di taluni prodotti destinati al consumo umano e del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe;

(4) sempre a motivo delle misure summenzionate, una parte o la totalità dei quantitativi conferiti all'ammasso è esclusa dalla concessione dell'aiuto a causa dei risultati di analisi PCB o a causa della mancanza della prova che le carni sono di qualità sana, leale e mercantile conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3444/90;

(5) è appropriato non applicare le regole normalmente applicabili in siffatte situazioni, contemplate dal regolamento (CEE) n. 3444/90, per evitare di penalizzare gli operatori in misura sproporzionata alla luce delle circostanze assolutamente eccezionali sopra elencate;

(6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 ma che non hanno potuto concludere le operazioni di conferimento all'ammasso a causa delle difficoltà derivanti dalle misure di protezione previste dalla decisione 1999/551/CE, possono avvalersi di una dilazione di 21 giorni dei termini per l'esecuzione di dette operazioni.

Articolo 2

Le cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CE) n. 2042/98 in vista della conclusione dei contratti di ammasso privato la cui condizione principale, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 non ha potuto essere soddisfatta a motivo delle misure di protezione previste dalla decisione 1999/640/CE nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe, sono svincolate per i quantitativi che non sono effettivamente conferiti all'ammasso.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3444/90, se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale a motivo delle misure di protezione previste dalla decisione 1999/640/CE nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe, l'aiuto è erogato per il quantitativo effettivamente all'ammasso.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3444/90, se una parte o la totalità dei quantitativi conferiti all'ammasso nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 è esclusa dalla concessione dell'aiuto a causa dei risultati di analisi PCB previste dalla decisione 1999/640/CE o chieste dalle autorità competenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3444/90, l'aiuto è erogato, se del caso, per il quantitativo che non è escluso a motivo dei suddetti risultati. La cauzione è svincolata integralmente.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica su richiesta degli operatori che possono comprovare, in modo giudicato esauriente dall'autorità competente, che all'atto dell'esecuzione di loro contratti di ammasso privato conclusi nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98, hanno incontrato le difficoltà di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento a causa delle misure di protezione introdotte dalle decisioni 1999/551/CE e 1999/640/CE, nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe.

Per valutare la situazione cui è fatto riferimento al primo comma, l'autorità competente deve segnatamente basarsi sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(10) e sui risultati delle analisi PCB di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

(3) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

(4) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

(5) GU L 209 del 7.8.1999, pag. 42.

(6) GU L 232 del 2.9.1999, pag. 33.

(7) GU L 253 del 28.9.1999, pag. 19.

(8) GU L 263 del 26.9.1998, pag. 12.

(9) GU L 329 del 5.12.1998, pag. 9.

(10) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

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