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Document 31999R2700

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1999, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

GU L 327 del 21.12.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2700/oj

31999R2700

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1999, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2700/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1999, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999(2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in base all'esame annuale 1999;

(2) ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 2000 comporterà entro il 31 dicembre 2000 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1o luglio 2000;

(3) i nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2000 i cui pagamenti saranno stati effettuati sulla base del presente regolamento;

(4) occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2000;

(5) occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 1999:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 165,87 EUR è sostituito dall'importo di 170,35 EUR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 213,61 EUR è sostituito dall'importo di 219,38 EUR,

- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 381,61 EUR è sostituito dall'importo di 391,91 EUR,

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 190,90 EUR è sostituito dall'importo di 196,05 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 1999, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 1999, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 102,24 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

- a 156,75 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 1999 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 1999, la data "1o luglio 1998" che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data "1o luglio 1999".

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1999 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda 112,7

2. Con effetto al 1o luglio 1999 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88(3) restano applicabili.

4. A norma dell'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2000, che fissare nuovi coefficienti correttori con effetto al 1o luglio 2000. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2000, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2000.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 1999, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 1999, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76(4) sono fissate a 296,34 EUR, 447,28 EUR, 489,06 EUR e 666,74 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 1999, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68(5) si applica il coefficiente 4,277878.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.

(3) GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

(4) GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

(5) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom), n. 2459/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3).

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