EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0484

90/484/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA PER QUANTO RIGUARDA LA DIRETTIVA 71/118/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI DI CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE

GU L 267 del 29.9.1990, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/484/oj

31990D0484

90/484/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVO ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA PER QUANTO RIGUARDA LA DIRETTIVA 71/118/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI DI CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0045 - 0045


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania per quanto riguarda la direttiva 71/118/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(90/484/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (2), stabilisce le norme sanitarie applicabili negli scambi di carni di volatili da cortile;

considerando che allo stato attuale non è possibile applicare immediatamente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca talune disposizioni della direttiva 71/118/CEE concernenti i macelli e i laboratori di sezionamento;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania si sono impegnate ad attuare le misure nazionali necessarie per garantire l'applicazione efficace della presente decisione;

considerando che le misure adottate con la presente decisione si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che il comitato ad hoc di cui all'articolo 4 della direttiva 90/476/CEE del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania e prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (3) non si è pronunciato nel termine previsto dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga a quanto disposto nella direttiva 71/118/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una regolamentazione che deroga alle disposizioni seguenti della direttiva 71/118/CEE:

- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere a) ed e),

- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera c) per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato I, capitolo V, n. 28 bis e 28 ter,

- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera a),

- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera e), per quanto riguarda i requisiti di cui al punto A, lettera e).

2. La produzione degli stabilimenti oggetto della presente decisione deve essere destinata esclusivamente al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. Gli stabilimenti oggetto della presente decisione sono iscritti in un elenco speciale e viene loro attribuito un numero di riconoscimento veterinario speciale che non può essere confuso con il numero di riconoscimento previsto per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 71/118/CEE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore, una volta adottata dal Consiglio, nel settore dell'agricoltura, della direttiva relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1990 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione,

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

Top