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Document 31981R1207
Council Regulation (EEC) No 1207/81 of 28 April 1981 regarding the application of Decision No 2/81 of the ACP-EEC Customs Cooperation Committee derogating from the definition of the concept of 'originating products' to take into account the special situation of Mauritius with regard to its production of canned tuna
Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
GU L 123 del 7.5.1981, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1982
Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1207/81 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1981 concernente l ' applicazione della decisione n . 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomù il 31 ottobre 1979 , ha adottato , in applicazione degli articoli 28 , paragrafo 3 , e 30 , paragrafo 1 , del protocollo n . 1 della convenzione , la decisione n . 2/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno ; considerando che , conformemente all ' articolo 33 del protocollo n . 1 , occorre adottare le misure necessarie per l ' esecuzione di tale decisione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La decisione n . 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegato al presente regolamento è applicabile nella Comunità . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 30 gennaio 1981 al 29 gennaio 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 . Per il Consiglio Il Presidente J . de KONING