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Document 31981R1207

Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

GU L 123 del 7.5.1981, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1207/oj

31981R1207

Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0001


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1207/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

concernente l ' applicazione della decisione n . 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomù il 31 ottobre 1979 , ha adottato , in applicazione degli articoli 28 , paragrafo 3 , e 30 , paragrafo 1 , del protocollo n . 1 della convenzione , la decisione n . 2/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno ;

considerando che , conformemente all ' articolo 33 del protocollo n . 1 , occorre adottare le misure necessarie per l ' esecuzione di tale decisione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n . 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegato al presente regolamento è applicabile nella Comunità .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile dal 30 gennaio 1981 al 29 gennaio 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . de KONING

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