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Document 52017XX1114(03)

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.39813 — Ferrovie baltiche

GU C 383 del 14.11.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.39813 — Ferrovie baltiche

(2017/C 383/07)

(1)

Il progetto di decisione si riferisce alla rimozione, da parte di AB Lietuvos geležinkeliai («LG»), di un tratto di linea ferroviaria di 19 chilometri tra Mažeikiai (Lituania) e il confine con la Lettonia («linea»). Secondo il progetto di decisione, ciò costituisce una violazione dell’articolo 102 del TFUE poiché ha creato barriere di accesso al mercato senza che ci fosse una giustificazione oggettiva, indebolendo la (potenziale) concorrenza sul mercato per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario per i prodotti petroliferi tra la raffineria di Bugeniai (Lituania) («raffineria») e i porti marittimi di Klaipėda (Lituania), Riga (Lettonia) e Ventspils (Lettonia).

(2)

L’indagine della Commissione è stata avviata in seguito a una denuncia presentata dal proprietario della raffineria, AB ORLEN Lietuva («OL»). Fino a poco prima della rimozione, la linea era stata usata come parte dell’itinerario principale per il trasporto di prodotti petroliferi dalla raffineria verso la Lettonia o attraverso la Lettonia. In seguito alla rimozione della linea, per tutti i prodotti della raffineria da trasportare in Lettonia per via ferroviaria è stato necessario utilizzare un itinerario diverso, attraverso un valico di frontiera più distante.

(3)

Tra l’8 e il 10 marzo 2011, la Commissione ha effettuato accertamenti presso LG e un’altra impresa.

(4)

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di LG a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3).

(5)

Il 5 gennaio 2015 la Commissione ha inviato ad LG una comunicazione degli addebiti («CA»). In sintesi, secondo la valutazione preliminare contenuta nella CA, la Commissione ritiene che LG, smantellando la linea senza che vi fosse una necessità oggettiva, abbia violato l’articolo 102 del TFUE, creando barriere all’ingresso nel mercato a valle per il trasporto ferroviario dei prodotti petroliferi tra la raffineria e i porti marittimi di Klaipėda, Riga e Ventspils.

(6)

Il 9 gennaio 2015 LG ha ottenuto l’accesso al fascicolo su CD-ROM.

(7)

Il 4 febbraio 2015, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, OL ha ricevuto una versione non riservata della CA. In seguito alla richiesta da parte di OL di accedere ad alcune delle informazioni omesse in tale versione (4), il 25 febbraio 2015 la DG Concorrenza ha fornito ad OL una versione della CA con meno omissis. OL non ha richiesto ulteriori accessi al testo della CA, ma nelle sue osservazioni scritte sulla CA ha criticato l’entità delle espunzioni nella seconda versione «non riservata» ritenendole ingiustificate. Tuttavia, contrariamente a quanto suggerito da OL, l’entità delle espunzioni in tale versione non ha pregiudicato il diritto di OL, in qualità di denunciante, di essere coinvolta da vicino nel procedimento.

(8)

L’8 aprile 2015 LG ha risposto alla CA e alle osservazioni di OL sulla CA.

(9)

Il 27 maggio 2015 LG e OL hanno partecipato a un’udienza.

(10)

Nella risposta alla CA e durante l’udienza, LG ha sostenuto che la CA non contiene una teoria adeguata del pregiudizio e che pertanto il comportamento di LG non è stato esaminato in base a criteri giuridici sufficientemente precisi che descrivessero la natura del presunto comportamento abusivo, facendo riferimento alla giurisprudenza pertinente. Al contrario, secondo LG, la CA combina i dubbi della Commissione con una valutazione superficiale delle dichiarazioni di LG, giungendo a una conclusione vaga secondo la quale la rimozione dei binari non era oggettivamente giustificata.

(11)

Queste critiche essenzialmente sollevano questioni che pertengono al merito piuttosto che all’equità procedurale. L’esercizio effettivo del diritto di difesa di LG, in particolare il diritto dell’impresa di essere ascoltata, non è stato indebitamente limitato dalla struttura o dal contenuto della CA. Di conseguenza, queste critiche sono poco convincenti in termini di correttezza del processo.

(12)

Il 23 ottobre 2015 la DG Concorrenza ha inviato a LG una lettera di esposizione dei fatti, in cui figuravano elementi di prova supplementari ai quali la Commissione intendeva rifarsi. Nella sua risposta scritta del 2 dicembre 2015 LG ha sostanzialmente dichiarato, tra le altre cose, che la Commissione avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione perché, e in che misura, riteneva che determinati elementi di prova andassero a corroborare le argomentazioni fornite nella CA e/o a indebolire le argomentazioni formulate da LG in risposta alla CA.

(13)

La lettera di esposizione dei fatti presenta in modo sufficientemente chiaro e preciso (spesso includendo riferimenti specifici alla CA) gli ulteriori elementi di prova in questione, come pure le conclusioni che si potrebbero trarre da ciascun elemento. Tali conclusioni erano provvisorie, in quanto a LG è stata data la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. Il livello di dettaglio con cui sono state presentate era sufficiente perché LG potesse individuare, se necessario, le argomentazioni cui facevano riferimento le eventuali deduzioni. Il consigliere-auditore ritiene pertanto ingiustificate le critiche di ordine procedurale mosse da LG in relazione alla lettera di esposizione dei fatti.

(14)

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui LG ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(15)

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 29 settembre 2017

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) («regolamento n. 773/2004»).

(4)  Questa richiesta è stata rivolta al consigliere-auditore, ma è stata trasferita alla DG Concorrenza in considerazione del disposto dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE.


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