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Document 62017TN0506

Causa T-506/17: Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Makhlouf/Consiglio

GU C 347 del 16.10.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/38


Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-506/17)

(2017/C 347/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2017/917, del 29 maggio 2017, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti di difesa del ricorrente, segnatamente il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), all’articolo 215 TFUE e agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto avrebbe violato l’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non sarebbe conforme all’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, nonché degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione commesso dal Consiglio quanto al coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del regime siriano.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, e in particolare i suoi diritti di proprietà, sanciti all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto al rispetto della sua reputazione, di cui agli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU, il diritto alla presunzione di innocenza, sancito agli articoli 6 della CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la sua libertà di circolazione, garantita all’articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo 4 della CEDU.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005).


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