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Document 62017CN0503

Causa C-503/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GU C 347 del 16.10.2017, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/21


Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-503/17)

(2017/C 347/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, consentendo l’uso di carburante marcato al fine di rifornire imbarcazioni private da diporto, il Regno Unito ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/60/CE (1);

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che consentire la vendita di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto sia fondamentalmente incompatibile con la direttiva 95/60/EC (in prosieguo: la «direttiva sulla marcatura fiscale»). L’obbligo di marcare il carburante che è stato assoggettato ad un’aliquota di accisa ridotta è diretto specificatamente ad assicurare che tali carburanti siano facilmente distinguibili dal carburante rispetto al quale è stata pagata l’accisa in misura integrale. Tuttavia, la misura nazionale comporta che qualora il carburante marcato si trovi in un serbatoio di un’imbarcazione privata da diporto che è stata rifornita nel Regno Unito, non è possibile determinare tramite il riferimento alla marcatura, se il carburante utilizzato sia stato assoggettato a un’aliquota di accisa in misura integrale o ridotta.


(1)  Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU 1995, L 291, pag. 46).


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