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Document 62016TN0433

Causa T-433/16: Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — Pometon/Commissione

GU C 371 del 10.10.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/17


Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — Pometon/Commissione

(Causa T-433/16)

(2016/C 371/20)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (Martellago, Italia) (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, annullare o ridurre la sanzione inflitta a Pometon;

condannare la convenuta alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti dalla ricorrente nelle more del giudizio in esecuzione della decisione impugnata, nonché al rimborso di ogni altro costo sostenuto dalla ricorrente in esecuzione della medesima decisione impugnata;

in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali e ogni altra spesa e onere della ricorrente connessa al presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C(2016) 3121 definitiva della Commissione, del 25 maggio 2016 (caso AT.39792 — Steel Abrasives), relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo SEE («decisione impugnata»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio d’imparzialità del giudizio, del principio della presunzione d’innocenza e del diritto di difesa, per avere la convenuta attribuito a Pometon comportamenti specifici nel contesto della decisione C(2014) 2074 definitiva, del 2 aprile 2014 («decisione di transazione»), adottata nei confronti di Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel, Winoa SA e WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG e Eisenwerk Würth GmbH (di seguito, «parti»), e per avere, quindi, assunto la decisione impugnata senza aver potuto valutare serenamente e in assenza di condizionamenti la posizione di Pometon e gli argomenti difensivi da essa svolti.

Nella decisione di transazione — quindi, prima che a Pometon fosse data la possibilità di difendersi — la Commissione ha espressamente attribuito alla ricorrente la medesima condotta imputata alle altre parti, alle quali, sempre nella decisione di transazione, è stata poi ascritta, proprio in ragione di quella condotta, una specifica violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. Ciò avrebbe inevitabilmente e insanabilmente minato la capacità della Commissione di esprimere un giudizio davvero imparziale nei confronti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa e del principio dell'onere della prova, per avere la convenuta imputato alla ricorrente, in assenza di prove, il coinvolgimento in un’asserita intesa a cui essa non ha, in realtà, partecipato.

La Commissione avrebbe addotto a supporto delle proprie tesi elementi imprecisi, contraddittori e di dubbia interpretazione, insufficienti a dimostrare la partecipazione di Pometon all’asserita infrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, su errori di valutazione, su difetto di istruttoria e illogicità manifesta, per avere la convenuta ritenuto che la condotta addebitata alla Pometon avesse ad oggetto una restrizione della concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, su difetto di motivazione e d’istruttoria, sulla violazione dell’onere della prova con riferimento alla durata della presunta partecipazione della ricorrente all’asserita infrazione e, per l’effetto, sulla violazione degli artt. 23(2), 25(1) e 25(5) del regolamento n. 1/2003 (1), sulla violazione del principio della certezza del diritto, per avere la Commissione irrogato una sanzione pecuniaria alla ricorrente nonostante l’intervenuta prescrizione.

La data di cessazione dell’asserita partecipazione di Pometon alla presunta infrazione addebitatale nella decisione impugnata non può, secondo la ricorrente, certamente coincidere con la data individuata dalla Commissione, ma, al più, con una data di gran lunga anteriore, sicché il potere della Commissione di infliggere ammende dovrebbe ritenersi prescritto.

5.

Quinto motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione, sulla violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento nella fissazione dell’importo dell’ammenda in sede di modifica dell’importo di base ai sensi del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

La Commissione avrebbe utilizzato l’art. 37 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende in maniera palesemente discriminatoria, applicando, nel caso di Pometon, una percentuale di riduzione della sanzione nettamente inferiore a quella applicata alle altre parti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (testo rilevante ai fini del SEE [GU 2003 L 1, pag. 1].


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