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Document 62016TN0410

Causa T-410/16: Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

GU C 371 del 10.10.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/13


Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-410/16)

(2016/C 371/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dall’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita dal Consiglio non soddisfarebbe l’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea previsto dall’articolo 6 della CEDU, dall’articolo 296 TFUE nonché dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che il Consiglio avrebbe commesso in merito al coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del regime siriano.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dagli articoli 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il suo diritto al rispetto della reputazione, previsto dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU, il principio della presunzione di innocenza, previsto dagli articoli 6 della CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la sua libertà di espressione, prevista dall’articolo 10 della CEDU, nonché il suo diritto di libera circolazione, previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 4 alla CEDU.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativi all’attuazione e alla valutazione di misure restrittive (sanzioni) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005).


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