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Document 62011TN0568
Case T-568/11: Action brought on 26 October 2011 — Kokomarina v OHIM — Euro Shoe Unie (interdit de me gronder I D M G)
Causa T-568/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Unie (interdit de me gronder I D M G)
Causa T-568/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Unie (interdit de me gronder I D M G)
GU C 13 del 14.1.2012, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/19 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Unie (interdit de me gronder I D M G)
(Causa T-568/11)
2012/C 13/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Kokomarina (Concarneau, Francia) (rappresentante: avv. C. Charrière-Bournazel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Euro Shoe Unie NV (Beringen, Belgio)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile l’azione della società Kokomarina; |
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) 21 luglio 2011, procedimento R 1814/2010-1; |
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respingere l’opposizione proposta dalla società EURO SHOE UNIE NV avverso la domanda di registrazione comunitaria del marchio «I D M G — interdit de me gronder» della società Kokomarina. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo recante l’elemento denominativo «interdit de me gronder I D M G» per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Euro Shoe Unie NV
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo del Benelux «DMG» per prodotti delle classi 18, 25 e 35
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: difetto d’uso del marco opposto e assenza di rischio di confusione