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Dokumentum 62011CN0491

Causa C-491/11 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2011 dalla Fuchshuber Agrarhandel GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 , causa T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commissione

GU C 13 del 14.1.2012., 3—4. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/3


Impugnazione proposta il 26 settembre 2011 dalla Fuchshuber Agrarhandel GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 luglio 2011, causa T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commissione

(Causa C-491/11 P)

2012/C 13/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (rappresentante: avv. G. Lehner)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

procedere ad un’audizione;

condannare la Commissione europea a corrisponderle, nel termine di 14 giorni, la cifra di EUR 2 623 282,31 aumentata del 6 % di interessi annuali calcolati sull’importo di EUR 1 641 372,50, a decorrere dal 24 settembre 2007, e il 6 % di interessi annuali calcolati sull’importo di EUR 981 909,81 a decorrere dal 16 ottobre 2007;

dichiarare che la Commissione europea è tenuta a risarcire la ricorrente per gli eventuali ulteriori danni riconducibili all’attribuzione, il 3 settembre 2007, del codice postale KUK459 e, il 17 settembre, KUK465;

condannare la Commissione europea a pagare, entro il termine di 14 giorni, le spese di procedimento alla ricorrente mediante il suo rappresentante.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro un’ordinanza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto, per assenza di fondamento giuridico, un ricorso per risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della mancanza di controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall’organismo di intervento ungherese.

Il parere del Tribunale in base al quale non si può addebitare alla Commissione alcun comportamento illegittimo è errato, poiché la giurisprudenza (1) citata dal Tribunale non è applicabile alla fattispecie in esame.

Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, dalle disposizioni (2) pertinenti risulta che le gare permanenti per la rivendita di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri devono essere attuate sotto la competenza della Commissione. In tale contesto, la Commissione non ha solamente una competenza decisionale ma anche un obbligo di controllo (3). Gli organismi di intervento citati non hanno mai avuto alcun margine di manovra.

L’obbligo di controllo della Commissione non ha soltanto ad oggetto la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ma anche la tutela degli interessi dei vari operatori sul mercato. Il regolamento n. 884/2006 (4) ha concretizzato l’obbligo di controllo nel senso che tutti i magazzini d'intervento devono essere controllati almeno una volta all’anno dagli organismi pagatori al fine di verificarne lo stato di conservazione e l’integrità e una copia dei verbali di controllo deve essere successivamente comunicata alla Commissione. Tali disposizioni sono state manifestamente violate nella fattispecie.

La ricorrente conclude che la Commissione, omettendo di esercitare i propri poteri di controllo prima della gara controversa, ha commesso una violazione qualificata e grave dei suoi obblighi.

Inoltre, il Tribunale è incorso in un vizio di procedura, qualificando come errata l’esposizione dei fatti della ricorrente senza procedimento di assunzione della prova e senza fase orale.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia 1o gennaio 2001, causa C-247/98, Commissione/Grecia, nonché sentenza del Tribunale 13 novembre 2008, causa T-224/04, Italia/Commissione.

(2)  In particolare, artt. 6 e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003 n. 1784, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 270, pag. 78).

(3)  Art. 37 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 21 giugno 2006, n. 884, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171, pag. 35).


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