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Document 52001IR0057

Parere del Comitato delle regioni sul tema "Lo sviluppo delle regioni rurali attraverso una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

GU C 107 del 3.5.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001IR0057

Parere del Comitato delle regioni sul tema "Lo sviluppo delle regioni rurali attraverso una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

Gazzetta ufficiale n. C 107 del 03/05/2002 pag. 0017 - 0018


Parere del Comitato delle regioni sul tema "Lo sviluppo delle regioni rurali attraverso una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

(2002/C 107/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 febbraio 2001, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre un parere sul tema "Lo sviluppo delle regioni rurali tramite una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e di incaricare la Commissione 2 "Agricoltura, sviluppo rurale, pesca" della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere (CdR 57/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (relatore: Lebrun, Deputato del Parlamento vallone e del Parlamento della Comunità di lingua francese del Belgio, sindaco di Viroinval, membro del governo vallone, B/PPE);

considerato il Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

considerata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2000, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 def.);

considerato il parere del CES, del 1o marzo 2001, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (CES 229/2001);

considerata la comunicazione della Commissione, del 31 gennaio 2001, "Le regioni nella nuova economia - Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006" (COM(2001) 60 def.),

ha adottato all'unanimità, il 14-15 novembre 2001, nel corso della 41a sessione plenaria (seduta del 15 novembre), il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. ritiene che, di fronte all'emergenza della "geografia del talento", sia importante utilizzare nel migliore dei modi le TIC per evitare l'esodo dalle zone rurali, nonché i costi economici e sociali tradizionalmente connessi a tale fenomeno.

2. Sottolinea la necessità di predisporre un'offerta adeguata di servizi TIC nell'ambiente rurale per superare talune difficoltà strutturali; si tratterebbe ad esempio di mettere a disposizione:

- servizi di pronto soccorso più efficaci (trasmissione delle diagnosi per via telematica...), pur senza limitarsi esclusivamente a siffatti servizi (esami radiologici a distanza, tomografie, trasmissione di immagini mediche, ...);

- servizi di assistenza e di monitoraggio a distanza destinati a determinate categorie di persone, tenuto conto delle necessità dovute all'età, alle loro condizioni di salute o a particolari handicap;

- attività di formazione a distanza (e-learning), segnatamente nel settore della formazione continua indispensabile alla realizzazione della società basata sulla conoscenza, in cui la ripartizione del sapere e l'innovazione tecnologica sono un binomio inscindibile;

- attività culturali e turistiche specifiche che consentano di valorizzare l'identità e i pregi di ciascuna regione interessata;

- servizi amministrativi on-line.

3. Raccomanda di operare una distinzione netta tra, da una parte, le azioni volte a determinare una domanda solvibile in grado di rendere redditizi gli investimenti che avranno potuto essere effettuati nel contesto di partenariati pubblico-privato nel quadro di adeguate offerte di servizi TIC e, d'altra parte, le misure che concorrono direttamente all'installazione di infrastrutture di telecomunicazione appropriate alle specificità delle regioni rurali.

4. Ribadisce, per quanto concerne le misure volte a creare una domanda solvibile in grado di rendere redditizi gli investimenti che associano il settore pubblico e privato nel quadro di offerte adeguate di servizi TIC, che l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione fisse o mobili che consentano la trasmissione di dati ad alta velocità non potrà essere realizzata senza prima aver individuato l'esistenza di una domanda solvibile di servizi e di contenuti nelle regioni interessate.

5. Raccomanda a tal fine di individuare e di suscitare una tale domanda di servizi TIC che tenga conto, nel settore economico, sociale, politico e culturale, delle peculiarità che caratterizzano le regioni rurali.

6. Auspicherebbe far emergere una domanda di accesso a servizi specialistici qualificati in determinati settori (ad esempio agricoltura o pesca). In proposito è opportuno che vengano predisposti, o favoriti, progetti pilota e sperimentazioni; va prestata particolare attenzione alla popolazione più anziana che vive nelle zone rurali, e soprattutto al settore dell'agricoltura e della silvicoltura.

7. Desidera incoraggiare, mediante i servizi TIC, lo sviluppo di una cooperazione attiva tra gli attori regionali nei settori commerciali e non commerciali al fine di generare attività in grado di raggiungere una massa critica sufficiente.

8. Desidera promuovere lo scambio di esperienze in materia di sviluppo mirato alle regioni rurali al fine di percepire l'insieme di tale processo di identificazione delle necessità e dei relativi costi; a tal fine l'accento sarà posto ad esempio sulla natura degli strumenti tecnici e delle risorse finanziarie ed umane utilizzati, nonché sull'accettabilità delle tecnologie proposte.

9. Auspica che venga stabilito l'obiettivo di disporre, a termine, di un modello d'analisi che consenta di descrivere e di comparare le diverse esperienze, siano esse relative a storie coronate dal successo o ad insuccessi. Tale strumento potrà essere costituito da una banca dati che raggruppi l'insieme di tali esperienze in funzione del contesto specifico di ciascuna regione rurale interessata, una banca dati destinata ad essere arricchita grazie all'organizzazione regolare di seminari per lo scambio di esperienze e tramite la formazione di una vera comunità d'interessi organizzata in rete.

10. Constata che l'installazione di reti di telecomunicazione fisse che consenta il trasferimento di dati ad alta velocità (fibre ottiche, cavo) nelle regioni rurali è di difficile attuazione tenuto conto dei vincoli finanziari ed economici legati alla realizzazione di un'offerta simile; rileva che, per contro, le tecnologie mobili digitali del tipo 2.5G e 3G sembrano un mezzo adatto a ridurre le disparità geografiche quanto all'accesso alla velocità alta e media.

11. Sottolinea che l'atteggiamento degli Stati membri, volto a massimizzare il gettito fiscale nel quadro delle procedure di assegnazione delle licenze UMTS, rischia di indurre gli operatori a concentrare l'installazione delle loro reti attorno alle aree urbane, trascurando così le zone rurali.

12. Propone, al fine di soddisfare i requisiti di copertura previsti dalle licenze UMTS, di estendere i futuri obblighi di servizio universale che possono essere imposti agli operatori di reti mobili in Europa, e di predisporre l'interoperabilità delle reti 2G esistenti con i futuri sistemi UMTS (roaming).

13. Raccomanda inoltre di creare un sistema di ripartizione delle infrastrutture 3G e di renderlo compatibile con il diritto comunitario della concorrenza, di procedere ad una valutazione tecnica ed economica dei diversi tipi di infrastrutture di accesso presenti nelle regioni rurali e di individuare le strategie di installazione in funzione del profilo delle regioni.

14. Propone di quantificare l'impatto, nelle regioni rurali, delle misure regolamentari relative alla liberalizzazione della rete locale(1) e di tradurre nel contesto delle regioni rurali gli obblighi di servizio universale(2), e in particolare il capo II, articolo 4, paragrafo 2, relativo alla "connessione (...) a velocità di trasmissione binaria tale da consentire l'accesso a Internet".

15. Invita a tener conto del parere del CES sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica"(3).

16. Raccomanda di adattare al contesto delle regioni rurali talune iniziative nel settore dei contenuti e dei servizi applicativi tramite una maggiore partecipazione a iniziative orizzontali quali il programma e-Europe-Regio, le misure di accompagnamento relative allo sviluppo rurale nel quadro del FEAOG o le azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006(4), nonché tramite la partecipazione a programmi settoriali in campi quali i trasporti (Galileo, Intelligent Transport Systems), i contenuti digitali multilingue (e-Content) o anche la sanità (Health-Online). Ritiene indispensabile progettare e finanziare, nell'ambito dei diversi programmi esistenti ed utilizzabili a tale scopo, iniziative di alfabetizzazione informatica nelle zone rurali nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione di telecentri aperti al pubblico, la realizzazione di corsi destinati agli agricoltori e la creazione di specifiche quote da assegnare a queste iniziative nel complesso dei programmi di formazione professionale. Invita gli Stati membri ad impegnarsi a fornire un sostegno finanziario alle zone e/o alle regioni che accusano un notevole ritardo per quanto riguarda l'introduzione delle tecnologie dell'informazione.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos Chabert

(1) Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, GUCE L 336 del 30.12.2000.

(2) COM(2000) 392 def. del 12 luglio 2000.

(3) CES 229/2001 - 2000/0183 COD, dell'1.3.2001.

(4) COM(2001) 60 def.

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