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Document 02009R1073-20130701
Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006 (recast) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009R1073 — IT — 01.07.2013 — 002.004
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) n. 1073/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 300 dell'14.11.2009, pag. 88) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 611/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2012 |
L 178 |
4 |
10.7.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) n. 1073/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ( 3 ), e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro ( 4 ). A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento. |
(2) |
L’instaurazione di una politica comune comporta, fra l’altro, l’adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di passeggeri su strada nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. |
(3) |
Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito. |
(4) |
La libera prestazione dei servizi costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti ed esige che l’accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. |
(5) |
È opportuno che l’effettuazione di trasporti internazionali di passeggeri con autobus sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l’obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria, al fine di agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È altresì necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la veste grafica e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi. |
(6) |
I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest’ultimo o di immatricolazione del veicolo. |
(7) |
Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali. |
(8) |
Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda le procedure di autorizzazione. |
(9) |
D’ora in avanti è opportuno che l’autorizzazione per i servizi regolari sia rilasciata a seguito di una procedura di autorizzazione, a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. I motivi di rifiuto per il mercato interessato dovrebbero essere i seguenti: il servizio oggetto della domanda rischia di compromettere gravemente l’esistenza di un servizio comparabile gestito in base a uno o più contratti di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate o lo scopo principale del servizio non è il trasporto di passeggeri tra punti situati in Stati membri diversi. |
(10) |
È opportuno assicurare ai vettori non residenti l’accesso ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri su strada, tenendo tuttavia conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio. Allorché sono effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 5 ), e alla legge nazionale in vigore in settori determinati nello Stato membro ospitante. |
(11) |
Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi ( 6 ), si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio. |
(12) |
Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale a esclusione dei servizi urbani e suburbani, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui in particolare l’applicazione della legislazione in vigore nello Stato membro ospitante. |
(13) |
Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. |
(14) |
Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l’efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate. |
(15) |
Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi imputabili ai vettori che hanno dato luogo a una sanzione. |
(16) |
Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada ( 7 ). |
(17) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ). |
(18) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento e di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(19) |
È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. |
(20) |
Al fine di incentivare il turismo e l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, il regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere modificato per consentire ai conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri di rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di ventiquattro ore consecutivi qualora svolgano attività di trasporto di passeggeri che generalmente non prevedono lunghi periodi di guida continuativi. Detto rinvio dovrebbe essere consentito unicamente nel rispetto di condizioni molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e tengano conto delle condizioni di lavoro dei conducenti, tra cui l’obbligo di prendere periodi di riposo settimanale immediatamente prima e dopo il servizio. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta deroga. Qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione di fatto che giustifica il ricorso a detta deroga e quest’ultima comporti un deterioramento della sicurezza stradale, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate. |
(21) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest’ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti.
Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull’applicazione del presente regolamento.
2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro in cui hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i suddetti paesi terzi.
4. Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «trasporti internazionali»:
a) gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c) gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; o
d) gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
2) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;
3) «servizi regolari specializzati»: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;
4) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;
5) «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:
— l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
— i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;
6) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui il vettore opera, che non sia lo Stato membro di stabilimento del vettore;
7) «trasporti di cabotaggio»:
— servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o
— l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio;
8) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
Articolo 3
Libera prestazione dei servizi
1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’articolo 1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:
a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
b) soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; e
c) soddisfi i requisiti legali in materia di norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità ( 9 ), dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ( 10 ), e dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri ( 11 ).
2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:
a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; e
b) soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE.
CAPO II
LICENZA COMUNITARIA E ACCESSO AL MERCATO
Articolo 4
Licenza comunitaria
1. Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l’originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d’acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi devono essere conformi al modello che figura nell’allegato II. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.
La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.
3. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni.
Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.
5. Allorché una domanda di licenza comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1.
6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria oppure la ritirano.
7. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.
8. Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.
Articolo 5
Accesso al mercato
1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.
Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.
I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.
Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.
Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.
3. I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III.
Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III.
I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro.
La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
4. Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3, primo comma.
5. I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione.
Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito.
La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
CAPO III
SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 6
Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza (in prosieguo «l’autorità competente per l'autorizzazione»), far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, per «punto di partenza» si intende «uno dei capolinea del servizio».
Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il servizio, con copia alle altre imprese.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
c) il periodo di validità dell’autorizzazione;
d) le fermate e gli orari.
4. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3.
In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
a) una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
b) una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio.
Articolo 7
Presentazione delle domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione.
2. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.
Articolo 8
Procedura di autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro due mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione.
Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri possono far conoscere all’autorità competente per l’autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.
4. L’autorizzazione è rilasciata, a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o abbia commesso infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
d) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate. In tal caso, lo Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l’esistenza del summenzionato servizio comparabile e li comunica alla Commissione, su richiesta della stessa;
e) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in Stati membri diversi.
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.
Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
5. L’autorità competente per l’autorizzazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell’accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.
6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.
La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.
L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell’autorizzazione.
7. Se la procedura per il conseguimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non consente all’autorità competente per l’autorizzazione di decidere sulla domanda, entro due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa la Commissione può essere adita da uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.
8. Previa consultazione degli Stati membri interessati ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.
9. La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.
Articolo 9
Rinnovo e modifica dell’autorizzazione
L’articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.
In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati.
Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all’autorità competente per l’autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.
Articolo 10
Decadenza di un’autorizzazione
1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia ( 12 ), l’autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell’autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
Articolo 11
Obblighi dei vettori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.
2. Il vettore pubblica l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
CAPO IV
SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 12
Documenti di controllo
1. Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio, ad eccezione dei servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.
2. I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. Nel foglio di viaggio figurano almeno le seguenti informazioni:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario principale;
c) il vettore o i vettori interessati.
4. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.
5. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
6. Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia certificata conforme del contratto, funge da documento di controllo.
Articolo 13
Escursioni locali
Nell’ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
Tali servizi sono destinati a passeggeri non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e sono effettuati con lo stesso veicolo o un altro veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
CAPO V
CABOTAGGIO
Articolo 14
Principio generale
Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all’articolo 15.
Articolo 15
Trasporti di cabotaggio autorizzati
I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:
a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore e il vettore;
b) i servizi occasionali;
c) i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.
Articolo 16
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio
1. L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di passeggeri e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;
d) i tempi di guida e i periodi di riposo;
e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.
I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere, ove opportuno, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE.
2. Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’articolo 15, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.
3. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento, che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare, sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.
4. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
Articolo 17
Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio
1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
2. Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:
a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
b) le date di partenza e di fine servizio.
3. I fogli di viaggio di cui all’articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.
4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.
Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.
5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.
CAPO VI
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 18
Documenti di trasporto
1. I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale figurano:
a) i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
b) la durata di validità del documento;
c) la tariffa del trasporto.
2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Articolo 19
Controlli durante il trasporto e nelle imprese
1. L’autorizzazione o il documento di controllo devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti a richiesta degli agenti preposti al controllo.
2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:
a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell’impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell’impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell’impresa;
d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.
Articolo 20
Mutua assistenza
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Articolo 21
Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria nel caso in cui il titolare:
a) non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1; o
b) abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.
2. L’autorità competente per l’autorizzazione ritira quest’ultima nel caso in cui il titolare non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Tale autorità ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.
Articolo 22
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento
1. In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale. Ciò potrebbe portare, in particolare, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) il ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
b) il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi di detta licenza in suo possesso in relazione al traffico internazionale.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata.
Qualora non siano state applicate tali sanzioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ne indicano i motivi.
3. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.
4. Il presente articolo non osta a che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore promuovano un’azione legale dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale. Qualora l’azione legale sia promossa, l’autorità competente in questione ne dà informazione alle autorità competenti degli Stati membri in cui le infrazioni sono state accertate.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.
Articolo 23
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante
1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
a) una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;
b) la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e
c) le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 22.
2. Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte i senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.
Articolo 24
Iscrizione nei registri elettronici nazionali
Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabili a vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di uno Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo o dalla data di ritiro, in caso di ritiro permanente.
CAPO VII
ATTUAZIONE
Articolo 25
Accordi tra Stati membri
1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 26
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 13 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 27
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del vettore.
Articolo 28
Relazioni
1. Ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell’anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine di tale periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti.
2. Ogni due anni le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni di trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all’articolo 15, lettera c).
3. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
4. Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.
Articolo 29
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006
All’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il paragrafo seguente:
6 bis. «In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ( 14 ), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1o gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d) dopo il 1o gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.
La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Abrogazioni
I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione dell’articolo 29, che si applica a decorrere dal 4 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elementi di sicurezza della licenza comunitaria
La licenza comunitaria deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
— un ologramma,
— fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
— almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
— caratteri, simboli o motivi tattili,
— doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,
— un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.
ALLEGATO II
Modello di licenza comunitaria
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:
a) è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;
b) soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
c) soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:
a) il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) nel caso in cui il punto di partenza e il punto di arrivo si trovino nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco di passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c) in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
d) tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,
nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CE) n. 1073/2009 per il percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Il regolamento non si applica al percorso effettuato all’interno del territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.
4. La presente licenza è personale e non è cedibile.
5. La presente licenza può essere ritirata dall’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata qualora il vettore:
a) non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009;
b) abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;
c) abbia commesso un’infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada in un qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria.
Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.
6. L’originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione.
9. Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.
La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.
Per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi regolari, chiunque ne sia l’organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.
I servizi regolari specializzati comprendono:
a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.
Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.
Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 684/92 |
Regolamento (CE) n. 12/98 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
|
Articolo 1 |
Articolo 2, punto 1.1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 2, punto 1.2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 1.3 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma |
Articolo 2, punto 3.1 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4, articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 2, punto 3.3 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 2, punto 3.4 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 2, punto 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 5, articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 bis |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
|
Articolo 13 |
Articolo 13 |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
Articolo 1 |
Articolo 14 |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 15 |
|
Articolo 4 |
Articolo 16 |
|
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 6 |
Articolo 17 |
|
Articolo 7 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
|
Articolo 8 |
Articolo 26 |
|
Articolo 9 |
|
Articolo 14 |
|
Articolo 18 |
Articolo 15 |
|
Articolo 19 |
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Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
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Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
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Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
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Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
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Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
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Articolo 22, paragrafo 2 |
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Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
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Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
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Articolo 11, paragrafo 4 |
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Articolo 12 |
Articolo 22, paragrafo 5, articolo 23 |
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Articolo 13 |
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Articolo 16 bis |
Articolo 10 |
Articolo 26 |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
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Articolo 25 |
Articolo 19 |
Articolo 14 |
Articolo 27 |
Articolo 20 |
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Articolo 21 |
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Articolo 30 |
Articolo 22 |
Articolo 15 |
Articolo 31 |
Allegato |
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Allegato II |
( 1 ) GU C 10 del 15.1.2008, pag. 44.
( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 25), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.
( 3 ) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.
( 4 ) GU L 4 dell’8.1.1998, pag. 10.
( 5 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
( 6 ) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
( 7 ) Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.
( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 9 ) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.
( 10 ) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.
( 11 ) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
( 12 ) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.
( 13 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
( 14 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.»