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Document 02000R1760-20141213

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2014-12-13

2000R1760 — IT — 13.12.2014 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

(GU L 204, 11.8.2000, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

33

27.6.2014


Modificato da:

 A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 3 ),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ( 5 ), prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il medesimo articolo prevede inoltre che, in base a una proposta della Commissione, anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine ( 6 ) prevede che tali regole generali si applichino unicamente a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 8 mesi, e cioè dal 1o gennaio al 31 agosto 2000.

(3)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e sostituirlo con il presente regolamento.

(4)

Come conseguenza dell'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

(5)

A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.

(6)

Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

(7)

Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.

(8)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 7 ), dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1o gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.

(9)

A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 8 ), l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.

(10)

Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure di identificazione individuale.

(11)

Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola ( 9 ) e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica ( 10 ).

(12)

Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( 11 ), e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata. Occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni di detta direttiva.

(13)

Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo. Devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.

(14)

Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 12 ), che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.

(15)

È importante che ogni Stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile.

(16)

Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.

(17)

Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto dovrebbero essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.

(18)

Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.

(19)

Ogni animale dovrebbe conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.

(20)

La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.

(21)

I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro dovrebbero essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.

(22)

Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.

(23)

Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.

(24)

Dovrebbe essere introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina ed essere reso obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine dovrebbero indicare sull'etichetta informazioni sulle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.

(25)

Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dovrebbe essere rinforzato a partire dal 1o gennaio 2002. Nel suo ambito, è opportuno che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indichino sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati e sono stati ingrassati e macellati.

(26)

Altre informazioni oltre a quelle concernenti il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati ingrassati e macellati possono essere fornite nell'ambito del sistema di etichettatura volontario delle carni bovine.

(27)

È opportuno che a decorrere dal 1o gennaio 2002 sia in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine, fermo restando che le informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997.

(28)

È necessario che il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine si applichi anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori o le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'etichettatura della carne bovina prodotta nella Comunità. È pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.

(29)

Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, occorre prevedere deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.

(30)

L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.

(31)

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 13 ).

(32)

Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è altresì necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l'autorizzazione, all'autorità competente. L'operatore e l'organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio d'informazioni tra i vari Stati membri.

(33)

Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura facoltativo. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che hanno come fine di garantire nella maggior misura del possibile che le misure adottate per l'etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.

(34)

Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento può provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata, quando ciò appaia giustificato, a risolvere problemi pratici specifici.

(35)

Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli dovrebbero essere effettuati fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( 14 ).

(36)

È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

(37)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 15 ),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

Identificazione e registrazione dei bovini

Articolo 1

1.  Ogni Stato membro istituisce, conformemente alle disposizioni del presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/92 ( 16 ). ►M3  ————— ◄

Articolo 2

Ai fini del presente titolo si intende per:

▼M3

 «animale»: un bovino quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE, compresi gli animali utilizzati per eventi culturali e sportivi,

▼B

 «azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,

 «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato,

 «autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 3

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

▼M3

a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;

▼B

b) basi di dati informatizzate;

c) passaporti per gli animali;

d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di consumatori interessate riconosciute dallo Stato membro, abbiano accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.

▼M3

Articolo 4

Obbligo di identificare gli animali

1.  Tutti gli animali di un’azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nell’allegato I e conformi alle norme adottate ai sensi del paragrafo 3, nonché approvati dall’autorità competente. Almeno uno dei mezzi di identificazione è visibile e reca un codice di identificazione visibile.

Il primo comma non si applica agli animali nati prima del 1 gennaio 1998 e non destinati al commercio intra-Unione. Tali animali sono identificati mediante almeno un mezzo di identificazione.

Al fine di garantire l’adeguamento al progresso tecnologico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo all’aggiunta di mezzi di identificazione all’elenco figurante nell’allegato I, garantendo nel contempo la loro interoperabilità.

I mezzi di identificazione sono assegnati all’azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall’autorità competente.

I due mezzi di identificazione autorizzati conformemente agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3 e del presente paragrafo e che sono applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che, unitamente alla registrazione degli animali, consente di identificare l’animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione dell’animale non permettano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, lo Stato membro interessato può consentire che, sotto la supervisione della sua autorità competente, il secondo mezzo di identificazione possa recare un codice diverso, purché sia rispettata ciascuna delle condizioni seguenti:

a) l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera c);

b) sia garantita la piena tracciabilità;

c) sia possibile l’identificazione individuale dell’animale, nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato;

d) l’animale non sia destinato al commercio nell’ambito dell’Unione.

3.  Al fine di garantire l’opportuna tracciabilità e adattabilità al progresso tecnico e al funzionamento ottimale del sistema di identificazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo ai requisiti relativi ai mezzi di identificazione figuranti nell’allegato I e alle misure transitorie che occorrono per l’introduzione di un particolare mezzo di identificazione.

Sulla base delle pertinenti norme ISO o di altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che le norme internazionali in parola siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie riguardanti:

a) il formato e la concezione dei mezzi di identificazione;

b) le procedure e tecniche per l’identificazione elettronica dei bovini; e

c) la configurazione del codice di identificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.  A decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all’identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al presente regolamento.

A decorrere da18 luglio 2019, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma, comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali e rendono disponibile questa informazione in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.

5.  In deroga al paragrafo 1, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni, possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.

Le aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma sono registrate nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.

La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Al fine di assicurare la tracciabilità in base a standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

La Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, le norme riguardanti il formato e la concezione dei mezzi alternativi di identificazione di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

6.  Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione utilizzati nel suo territorio e rende questa informazione disponibile in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.

▼M3

Articolo 4 bis

Termine per l’applicazione dei mezzi di identificazione

1.  I mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati all’animale entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui l’animale è nato. Il termine massimo è calcolato dalla nascita dell’animale e non supera i 20 giorni.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.

Nessun animale può lasciare l’azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione a tale animale.

2.  Al fine di consentire l’applicazione dei mezzi di identificazione in circostanze eccezionali caratterizzate dall’insorgere di difficoltà di ordine pratico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter al fine di determinare le circostanze speciali nelle quali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l’applicazione dei mezzi di identificazione come previsto dal primo e secondo comma del paragrafo 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta si avvalgono di tale facoltà.

Articolo 4 ter

Identificazione di animali provenienti da paesi terzi

1.  Qualsiasi animale sottoposto ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE, che è introdotto nell’Unione in provenienza da un paese terzo e destinato a un’azienda all’interno del territorio dell’Unione, è identificato nell’azienda di destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

L’identificazione iniziale applicata all’animale nel paese terzo d’origine è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione attribuito all’animale dallo Stato membro di destinazione.

Il primo comma non si applica agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

2.  I mezzi di identificazione degli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale, per il secondo mezzo di identificazione.

I due mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono, in ogni caso, applicati agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

3.  Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico nell’azienda di destinazione nell’Unione entro un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può, per il secondo mezzo di identificazione, essere prorogato fino a 60 giorni dalla nascita dell’animale.

L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

Articolo 4 quater

Identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro

1.  Gli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione originari ad essi applicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, a decorrere dal 18 luglio 2019, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia consentire:

a) la sostituzione di uno dei mezzi di identificazione con un identificatore elettronico senza modificare il codice unico di identificazione originario dell’animale;

b) la sostituzione di entrambi i mezzi di identificazione con due nuovi mezzi di identificazione, entrambi recanti lo stesso e unico codice di identificazione. Questa deroga può essere applicata entro i cinque anni successivi al 18 luglio 2019, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione di un marchio auricolare convenzionale di un animale non consentano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, e a condizione che l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c).

2.  Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico al più tardi nell’azienda di destinazione entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda. Tale termine massimo non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell’azienda di destinazione.

In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.

L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.

Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico.

Articolo 4 quinquies

Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione, la modifica o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell’animale e siano possibili la sua identificazione individuale nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato.

Qualsiasi sostituzione di un codice di identificazione è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione originario dell’animale.

▼M3

Articolo 5

L’autorità competente degli Stati membri istituisce una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.

Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.

Nell’ottica di garantire lo scambio elettronico delle informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio e riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 6

1.  Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell’ambito del sistema di scambio elettronico di cui all’articolo 5:

a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l’autorità competente di tale Stato membro rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;

b) ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;

c) quando l’animale arriva all’azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione.

2.  Al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti degli animali fino all’azienda di origine situata in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme concernenti le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

▼M3

Articolo 6 bis

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.

▼B

Articolo 7

1.  Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

 tiene un registro aggiornato,

▼M3

 comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni.

▼M3

Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.

▼M3

2.  Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli Stati membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

▼B

3.  Il detentore fornisce all'autorità competente, a richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, eventualmente, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.

4.  Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.

▼M3

5.  In deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro è facoltativa per ogni detentore che:

a) abbia accesso alla banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5 che già contiene le informazioni da inserire nel registro; nonché

b) inserisca o abbia fatto inserire le informazioni aggiornate direttamente nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.

6.  Al fine di garantire l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni da accludere nel registro dell’azienda di cui al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme necessarie in relazione alle informazioni, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.

▼M3 —————

▼B

Articolo 9

Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.

▼M3

Articolo 9 bis

Formazione

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell’identificazione e della registrazione degli animali abbiano ricevuto istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

I responsabili di cui al primo comma sono informati di ogni modifica delle disposizioni pertinenti.

Gli Stati membri garantiscono che siano organizzati adeguati corsi di formazione.

La Commissione agevola lo scambio delle migliori prassi per innalzare la qualità delle informazioni e dei corsi di formazione nell’intera Unione.

▼M3 —————

▼B



TITOLO II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articolo 11

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

 siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione,

 intendano, ai sensi della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o le condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono al presente titolo.

Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente normativa comunitaria, segnatamente nel settore delle carni bovine.

▼M3

Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

1)

«carni bovine» : tutti i prodotti dei codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

2)

«etichettatura» : l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;

3)

«organizzazione» : un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio di carni bovine;

4)

«carni macinate» : carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale, di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

5)

«rifilature» : piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

6)

«carni sezionate» : le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest’ultimo. Non rientrano in questa definizione le carni macinate e le rifilature.

▼B



SEZIONE I

Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine

Articolo 13

Regole generali

1.  Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo.

Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

2.  L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»;

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]».

▼M3 —————

▼B

5.  

►M3

 

a) Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

i) lo Stato membro o il paese terzo di nascita;

ii) gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

b) Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati

i) nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro)» oppure;

ii) in uno stesso paese terzo, si può indicare «Origine: (nome del paese terzo)».

▼M3

6.  Al fine di evitare che venga inutilmente ripetuta l’indicazione, sulle etichette delle carni bovine, degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo a modalità di presentazione semplificate per i casi in cui l’animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), tenendo conto dei vincoli relativi all’omogeneità dei gruppi di animali da cui sono ottenute tali carni sezionate e rifilature. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

▼B

Articolo 14

Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta «Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]» secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e «Origine» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.

L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate

 con una o più indicazioni tra quelle previste all'articolo 13 e/o

 con la data di preparazione delle carni in questione.

▼M3

Al fine di garantire la conformità con le norme orizzontali in materia di etichettatura previste dalla presente sezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, sulla base dell’esperienza ottenuta in relazione alle carni macinate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo.

Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all’articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all’articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

«Origine: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo)».

▼B



SEZIONE II

▼M3

Etichettatura facoltativa

▼M3

Articolo 15 bis

Regole generali

Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).

Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l’autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all’articolo 22.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.

▼M3 —————

▼B



SEZIONE III

Disposizioni generali

▼M3 —————

▼B



TITOLO III

Disposizioni comuni

▼M3

Articolo 22

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Eventuali sanzioni imposte da uno Stato membro a un detentore, un operatore o un’organizzazione che commercializza carni bovine sono efficaci, dissuasive e proporzionate.

Ogni anno, l’autorità competente effettua un numero minimo di controlli ufficiali relativi all’identificazione e la registrazione degli animali che interessino come minimo il 3 % delle aziende.

La percentuale minima di controlli ufficiali di cui al secondo comma è immediatamente innalzata dall’autorità competente qualora si appuri che le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali non sono state rispettate.

La selezione, da parte dell’autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un’analisi dei rischi.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 agosto, una relazione annuale sull’attuazione dei controlli ufficiali durante l’anno precedente.

2.  Fermo restando il paragrafo 1, l’autorità competente impone a un detentore le seguenti sanzioni amministrative:

a) qualora vi siano in un’azienda uno o più animali per i quali non è rispettato alcuno dei requisiti stabiliti al titolo I: una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso l’azienda del detentore in questione o da essa provenienti;

b) nel caso in cui vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dal titolo I: una limitazione immediata dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente rispettati;

c) qualora, in una determinata azienda, il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dal titolo I è superiore al 20 %: una limitazione immediata dei movimenti di tutti gli animali presenti in tale azienda; per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione di cui al titolo I;

d) qualora il detentore di un animale non è in grado di procedere all’identificazione né alla rintracciabilità dell’animale: se opportuno, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest’ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare, la distruzione dell’animale senza percepire indennizzo alcuno;

e) l’autorità competente limita i movimenti di un animale in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di comunicare all’autorità suddetta il movimento di un animale a destinazione o in provenienza dall’azienda, conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;

f) l’autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore che non rispetti l’obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino;

g) nel caso in cui il detentore continui a non rifondere i costi di cui all’articolo 9, gli Stati membri possono limitare i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell’azienda del detentore.

3.  Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II nell’etichettare le carni bovine, gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. In aggiunta alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

a) se le carni bovine risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie:

i) consentire che esse vengano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell’Unione; oppure

ii) consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all’articolo 12, primo trattino;

b) disporre la sospensione o la revoca dell’approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.

4.  Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;

b) svolgono ispezioni in loco per assicurare che i controlli siano realizzati conformemente al presente regolamento.

5.  Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un’ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l’assistenza di cui possono aver bisogno nell’esercizio delle loro funzioni. L’esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l’autorità competente dello Stato membro interessato prima dell’elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.

▼M3

Articolo 22 bis

Autorità competenti

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità di tali autorità.

Articolo 22 ter

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui al presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, all’articolo 13, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 5, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 6, dell’articolo 13, paragrafo 6, dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M3

Articolo 23

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita ai fini degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 5 e dell’articolo 13, paragrafo 6, dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

▼M3

Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro:

 il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa, e

 il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,

la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.

Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.

▼B

Articolo 24

1.  Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Tabella di concordanza

Regolamento (CE) n. 820/97

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 25

▼M3




ALLEGATO I

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

A) MARCHIO AURICOLARE CONVENZIONALE A

DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2019

B) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO

C) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI BOLO RUMINALE

D) IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI TRANSPONDER INIETTABILE.



( 1 ) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 42.

( 2 ) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 47.

( 3 ) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 9.

( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 5 ) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

( 6 ) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

( 7 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

( 8 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

( 9 ) GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 515/97 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

( 10 ) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

( 11 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 12 ) GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

( 13 ) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

( 14 ) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

( 15 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 16 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4).

( 17 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

( 18 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

( 19 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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