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Document 52007DC0533

Terza Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al meccanismo di reciprocità

/* COM/2007/0533 def. */

52007DC0533

Terza Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al meccanismo di reciprocità /* COM/2007/0533 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.9.2007

COM(2007) 533 definitivo

TERZA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul mantenimento dell 'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al meccanismo di reciprocità

INDICE

I. Introduzione 3

II. Notifica di situazioni di non reciprocità da parte della Bulgaria e della Romania 4

III. Risultati ottenuti dopo la seconda relazione della Commissione sulla reciprocità 4

1. Casi in cui non sussiste problema di reciprocità 4

1.1. Bolivia 4

1.2. Costa Rica 4

2. Piena reciprocità effettiva 5

2.1. Messico 5

2.2. Nuova Zelanda 5

3. Iniziative attuali per garantire la reciprocità 5

3.1. Brasile 5

3.2. Brunei Darussalam 5

3.3. Israele 6

3.4. Giappone 6

3.5. Malaysia 6

3.6. Panama 7

3.7. Paraguay 7

3.8. Singapore 7

4. Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 3 ottobre 2006 8

4.1. Australia 8

5. Nessun progresso in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 3 ottobre 2006 9

5.1. Canada 9

5.2. Stati Uniti d'America 10

IV. Conclusioni 12

I. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento, in appresso "elenco negativo") e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo (allegato II del regolamento, in appresso "elenco positivo")[1], modificato con regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005[2], è lo strumento fondamentale della politica dei visti e del meccanismo di reciprocità dell'UE. La prima[3] e la seconda[4] relazione sulla reciprocità dei visti illustrano dettagliatamente questo meccanismo.

Nella seconda relazione la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni:

" La Commissione ritiene che il dialogo con i paesi terzi in relazione al nuovo meccanismo di reciprocità si sia già dimostrato efficace. La riduzione costante e significativa del numero delle situazioni di non reciprocità (ovvero dei casi in cui un paese terzo mantiene l'obbligo di visto per i cittadini di uno Stato membro) rappresenta, secondo la Commissione, un risultato notevole[5].

La situazione resta tuttavia ancora bloccata con gli Stati Uniti, mentre, per quanto riguarda Australia, Canada e Brunei la situazione si sta evolvendo. L'andamento di tale evoluzione determinerà la decisione sulle misure da adottare per procedere in modo concreto verso la realizzazione della reciprocità.

Considerata l'importanza che riveste la realizzazione della piena reciprocità, la Commissione annuncia l'intenzione di presentare, se le situazioni di non reciprocità persistono, una nuova relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 marzo 2007 e di presentare delle proposte concrete adeguate, sebbene, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE), essa non sia tenuta a presentare tale relazione prima del 30 giugno 2008 ."

Nelle sue conclusioni del 5 e del 6 ottobre 2006 il Consiglio ha riconosciuto la necessità per la Comunità di continuare a lavorare per assicurare la piena reciprocità dell'esenzione dal visto con i paesi terzi con i quali essa non è ancora stata raggiunta.

Nel giugno 2007 la Commissione ha confermato che avrebbe posticipato la presentazione della terza relazione sulla reciprocità dei visti a causa degli sviluppi registrati in alcuni di quei paesi terzi.

La presente terza relazione traccia un bilancio delle iniziative intraprese dalla Commissione a seguito dell'adozione delle conclusioni del Consiglio del 5 e del 6 ottobre 2006 nei confronti dei paesi terzi dell'elenco positivo che mantengono l'obbligo di visto per i cittadini degli Stati membri.

II. NOTIFICA DI SITUAZIONI DI NON RECIPROCITÀ DA PARTE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA

Per effetto dell'adesione all'Unione europea del 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania hanno dovuto notificare i casi di non reciprocità ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio.

Il 13 febbraio 2007[6] la Bulgaria ha notificato una situazione di non reciprocità con i seguenti paesi: Australia, Bolivia, Brunei, Canada, Costa Rica, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Panama, Singapore e Stati Uniti d'America. La Bulgaria ha inoltre segnalato di aver firmato accordi di esenzione dal visto con Israele e con il Paraguay, che non sono ancora entrati in vigore perché in via di ratifica. Per il momento, i cittadini bulgari sono ancora soggetti all'obbligo di visto per questi due paesi.

Il 21 febbraio 2007[7] la Romania ha notificato una situazione di non reciprocità con i seguenti paesi: Australia, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay e Stati Uniti d'America.

III. RISULTATI OTTENUTI DOPO LA SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RECIPROCITÀ

Dopo le conclusioni del Consiglio del 5 e del 6 ottobre 2006 sulla necessità di continuare a impegnarsi per realizzare la piena reciprocità dei visti, la Commissione si è attivata in tal senso.

1. Casi in cui non sussiste problema di reciprocità

1.1. Bolivia

Notifica: Bulgaria

Conformemente al regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001[8], la Bolivia è stata trasferita nell'allegato I con conseguente introduzione dell'obbligo di visto per i suoi cittadini dal 1° aprile 2007. A seguito di tale modifica, il meccanismo di reciprocità non si applica più alla Bolivia.

1.2. Costa Rica

Notifica: Bulgaria

La circolare del Direttore Generale dell'Immigrazione e degli Stranieri del 14 luglio 2006, presentata alla Commissione dalle autorità costaricane il 20 luglio 2006, precisa che la Bulgaria figura nel primo gruppo di paesi i cui cittadini possono recarsi in Costa Rica senza obbligo di visto per un soggiorno non superiore a 90 giorni.

2. Piena reciprocità effettiva

2.1. Messico

Notifica: Bulgaria

Il 26 febbraio 2007[9] la Bulgaria ha informato la Commissione che dall'11 marzo 2007 i cittadini bulgari sono esenti dall'obbligo di visto per il transito e i soggiorni di beve durata in Messico non superiori a 90 giorni, nei sei mesi successivi alla data del primo ingresso.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

2.2. Nuova Zelanda

Notifica: Bulgaria e Romania

Il 13 marzo 2007 le autorità neozelandesi hanno informato la Commissione di aver deciso di non applicare più ai cittadini bulgari e romeni l'obbligo di visto turistico per l'ingresso e il soggiorno fino a tre mesi in Nuova Zelanda. La decisione si applica dal 30 luglio 2007.

Valutazione

La piena reciprocità dell'esenzione dal visto è ormai raggiunta con tutti gli Stati membri e i paesi associati a Schengen.

3. Iniziative attuali per garantire la reciprocità

3.1. Brasile

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 9 luglio 2007 la Commissione ha adottato una raccomandazione al Consiglio per l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il Brasile. È questo il primo caso di negoziati tra la Comunità ed un paese terzo per un accordo bilaterale di esenzione dal visto.

3.2. Brunei Darussalam

Notifica: Bulgaria e Romania.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 6 ottobre 2006 il Brunei Darussalam ha informato la Commissione della decisione del suo governo di concedere, dal 1° ottobre 2006, l'esenzione dal visto per 30 giorni a tutti gli Stati membri Schengen. Tuttavia, su alcuni siti web governativi del Brunei Darussalam non figurano riferimenti a tale esenzione a beneficio di tutti gli Stati membri e paesi associati. Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti alle autorità locali. Per quanto concerne la notifica della Bulgaria e della Romania, la Commissione ha chiesto alle autorità del Brunei Darussalam di prendere le misure necessarie per garantire ai cittadini bulgari e romeni parità di trattamento per quanto riguarda i visti.

Valutazione

Una valutazione sarà possibile solo quando sarà pervenuta la risposta delle autorità del Brunei Darussalam.

3.3. Israele

Notifica: Bulgaria e Romania

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 27 aprile 2007 la Bulgaria ha informato la Commissione dell'entrata in vigore dell'accordo per l'abolizione del visto tra Bulgaria e Israele. Di conseguenza, dal 15 luglio 2007 i cittadini bulgari non sono più soggetti all'obbligo di visto per il transito e i soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi per semestre.

Il 17 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità israeliane di prendere le misure necessarie per concedere ai cittadini romeni l'esenzione dal visto per soggiorni di tre mesi.

Valutazione

Per quanto riguarda la Bulgaria, la reciprocità dell'esenzione dal visto è stata già raggiunta. Per quanto riguarda la Romania, una valutazione sarà possibile solo quando sarà pervenuta la risposta delle autorità israeliane.

3.4. Giappone

Notifiche: Romania

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 6 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità giapponesi di prendere le misure necessarie per concedere ai cittadini romeni l'esenzione dal visto per soggiorni di tre mesi.

Valutazione

Una valutazione sarà possibile solo quando sarà pervenuta la risposta delle autorità giapponesi.

3.5. Malaysia

Notifiche: Bulgaria

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 14 gennaio 2007 le autorità malesi hanno informato la Commissione che l'esenzione dal visto per soggiorni non superiori a 90 giorni è stata estesa per reciprocità ai cittadini di Estonia, Lettonia e Slovenia.

Nel caso della Bulgaria, la Commissione ha chiesto alle autorità malesi di chiarire la durata del soggiorno in esenzione dal visto attualmente consentita ai cittadini bulgari, e di portarla a tre mesi se inferiore.

Valutazione

La Commissione accoglie con favore i progressi compiuti dalla Malaysia per ripristinare la piena reciprocità dei visti concedendo ai cittadini di tutti gli Stati membri l'esenzione dal visto per i soggiorni non superiori a tre mesi e confida che, appena possibile, questa decisione sia estesa, come richiesto, alla Bulgaria in modo da ottenere la piena reciprocità nei confronti dei cittadini bulgari

3.6. Panama

Notifiche: Bulgaria e Romania

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 5 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità panamensi di prendere le misure necessarie per concedere ai cittadini bulgari e romeni l'esenzione dal visto per soggiorni di tre mesi.

Valutazione

Una valutazione sarà possibile solo quando sarà pervenuta la risposta delle autorità panamensi.

3.7. Paraguay

Notifiche: Bulgaria e Romania

Iniziative intraprese per la reciprocità

Il 9 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità paraguaiane di prendere le misure necessarie per concedere ai cittadini bulgari e romeni l'esenzione dal visto per soggiorni di tre mesi.

Valutazione

Una valutazione sarà possibile solo quando sarà pervenuta la risposta delle autorità paraguaiane.

3.8. Singapore

Situazione attuale

Esenzione dal visto per soggiorni non superiori a 30 giorni, con possibilità di rinnovarne la durata sul posto per due periodi di 30 giorni.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Nel settembre 2006 le autorità di Singapore hanno confermato che ai cittadini di tre paesi è concessa l'esenzione dal visto per un periodo di 90 giorni, sulla base di strumenti giuridici diversi: il programma di esenzione dal visto per gli americani e gli accordi di libero scambio per i cittadini australiani e sudcoreani.

Valutazione

Dato che i cittadini di tre paesi beneficiano di un regime di ingresso e soggiorno più favorevole di quello applicato ai cittadini UE, il regime di reciprocità con Singapore dovrebbe essere rivisto.

La Commissione propone di discutere su come ottenere un allineamento alle condizioni concesse ai cittadini dei tre paesi menzionati. Sarebbe opportuno valutare se l'obiettivo possa essere raggiunto dal punto di vista giuridico e politico con una decisione unilaterale delle autorità di Singapore, o altrimenti considerando la possibilità di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e Singapore.

4. Progressi in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 3 ottobre 2006

4.1. Australia

Situazione attuale

Obbligo dell'autorizzazione di viaggio elettronica ( Electronic Travel Authority – ETA) per i cittadini di 14 Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia), nonché per i cittadini di Islanda e Norvegia.

Obbligo del visto elettronico (e676) per i cittadini di 11 Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia). Per i cittadini di sette fra questi paesi – Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria e Slovenia – è previsto un meccanismo di rilascio agevolato (" autogrant facility ").

Dal 1° luglio 2007 rilascio gratuito del visto elettronico e676 per soggiorni fino a tre mesi e del visto commerciale che è concesso solo per un massimo di tre mesi.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Rispetto alla relazione del 3 ottobre 2006, l'Australia ha esteso il meccanismo di rilascio agevolato ad altri tre Stati membri: la Lituania dal 1° dicembre 2006, l'Ungheria dal 15 gennaio 1007 e Cipro dal 1° luglio 2007.

Il 28 marzo 2007 la Bulgaria e la Romania hanno ottenuto l'accesso al servizio di visto turistico e676.

Inoltre, le autorità australiane hanno fornito chiarimenti sui quattro criteri applicati per l'inclusione di un paese nel meccanismo del visto e676 e, in seguito, nel meccanismo di rilascio agevolato. I quattro criteri sono i seguenti:

- approvazione dei tassi di rilascio;

- tassi modificati per mancato rientro (Mod NRR): visitatori che prolungano il soggiorno oltre la scadenza del visto;

- tassi dei visti di protezione (PV): visitatori che giungono con un visto turistico e che successivamente chiedono un visto di protezione;

- tassi di annullamento.

Le autorità australiane hanno poi dichiarato che la Bulgaria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia non potevano ancora accedere al meccanismo di rilascio agevolato, ma che la questione sarebbe stata riesaminata nel luglio/agosto 2007. Hanno inoltre precisato che, anche se il 65-70% delle domande " autogrant " è trattato "automaticamente", alcuni gruppi di richiedenti (per esempio, le persone di età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni) non possono essere oggetto di trattamento automatico perché devono presentare rispettivamente una prova del consenso dei genitori o un certificato di buona salute. Hanno infine aggiunto che il sistema " eVisitors " sarà operativo verso la metà del 2008. Primi paesi a beneficiarne, tutti gli Stati membri avranno accesso al sistema a prescindere dal loro statuto.

Valutazione

La Commissione accoglie con favore i progressi conseguiti con l'inclusione della Bulgaria e della Romania nel sistema e676, di Cipro, della Lituania e dell'Ungheria nel meccanismo di rilascio agevolato e dall'abolizione delle spese di visto per i visti e676 relativi ai soggiorni inferiori a tre mesi, a decorrere dal 1° luglio 2007.

Inoltre, è incoraggiante constatare che sono a buon punto i miglioramenti tecnici finalizzati all'installazione del sistema eVisitors il che permetterà di ottenere un pari trattamento per i cittadini di tutti gli Stati membri entro la metà del 2008. Nel frattempo, la Commissione continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione delle condizioni per la concessione dei visti, in particolare il sistema ETA e il meccanismo agevolato e676.

5. Nessun progresso in materia di reciprocità rispetto alla relazione del 3 ottobre 2006

5.1. Canada

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo di visto per i cittadini di Bulgaria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Nel novembre 2006 le autorità canadesi hanno fornito spiegazioni sulle principali soglie applicate per l'abolizione dell'obbligo di visto: tassi di rifiuto del visto, tassi delle violazioni dell'immigrazione, sicurezza dei passaporti, sistema di rilascio dei passaporti, informazioni sui passaporti persi e rubati, sicurezza e domande di asilo. Hanno quindi specificato che avrebbero fornito spiegazioni agli Stati membri interessati e alla Commissione su queste soglie e sulla loro applicazione non appena ufficialmente approvate.

Uno scambio di lettere ha permesso di creare un nuovo quadro di cooperazione tra la Commissione e i servizi canadesi. Nel quadro di questa consultazione sulle questioni dell'immigrazione e dell'asilo, è stato nominato un gruppo di lavoro congiunto formato da alti funzionari e incaricato di trovare una soluzione ai problemi connessi ai visti e alle condizioni di rilascio Dopo l'increscioso ritardo con cui sono stati forniti i chiarimenti sulle soglie, la prima consultazione sulle questioni dell'immigrazione e dell'asilo si è comunque svolta il 20 luglio 2007. Durante la riunione le autorità canadesi hanno annunciato il riesame dei criteri per l'esenzione dal visto e hanno dichiarato l'intenzione di effettuare visite tecniche in ogni Stato membro interessato nei prossimi mesi: in quattro Stati membri nel novembre 2007 e in altri quattro nel febbraio 2008 per colloqui tecnici. Per quanto riguarda le misure di allontanamento, la Commissione ha fatto osservare che se il Canada intende concludere un accordo di riammissione lo dovrà stipulare con la Comunità europea perché la questione della riammissione è di competenza comunitaria.

In occasione del vertice UE-Canada del 4 giugno 2007 a Berlino il primo ministro canadese ha dichiarato di comprendere l'importanza dell'esenzione dal visto per l'UE, ha spiegato che il Canada basa le sue decisioni sull'esame della situazione di ciascun paese e non sulla reciprocità e che in quest'ottica gli spostamenti transfrontalieri tra il Canada e gli Stati Uniti hanno grande importanza. Tuttavia, ha aggiunto che tutti i restanti Stati membri si muovono nella giusta direzione e che nel corso dell'anno potrebbe essere abolito l'obbligo di visto per uno o due Stati membri.

Valutazione

Il Canada ha reso più trasparente la sua procedura di riesame dei visti e ha fornito, anche se con notevole ritardo, maggiori informazioni sulle soglie applicabili. Dopo l'Estonia nel settembre 2006, nessun altro Stato membro ha beneficiato dell'esenzione dall'obbligo di visto.

Alla luce delle dichiarazioni del primo ministro canadese e delle spiegazioni fornite durante i colloqui tecnici, la Commissione presume che il riesame potrà proseguire senza ritardi per i restanti Stati membri, ora che sono stati chiariti i criteri di valutazione per l'esame dei visti. La Commissione propone che il Canada, per dimostrare la propria volontà di risolvere la questione, elimini l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell'Unione europea entro la fine dell'anno e provvedeva concretamente ad attuare la reciprocità nel primo semestre del 2008. In mancanza di passi in avanti, potrebbero essere previste misure appropriate nei suoi confronti.

5.2. Stati Uniti d'America

Situazione attuale

Mantenimento dell'obbligo di visto per i cittadini di Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

Iniziative intraprese per la reciprocità

Immediatamente dopo l'adozione della seconda relazione della Commissione, il vicepresidente Frattini ha inviato al Segretario del Dipartimento statunitense per la sicurezza interna Chertoff una lettera in cui osservava che non erano stati registrati passi in avanti concreti con gli Stati Uniti e sottolineava che la differenziazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'obbligo del visto non è né accettabile, né comprensibile. Il vicepresidente Frattini ha chiesto che siano fissati criteri chiari e trasparenti che vadano a costituire una serie di punti di riferimento nella " road map " per evidenziare le diverse fasi. La Commissione ha continuato a sollevare la questione a livello tecnico e politico, soprattutto in occasione della Troika ministeriale GLS UE-USA del 6 novembre 2006. In quei frangenti, il Segretario Chertoff ha dichiarato che il governo statunitense sta preparando proposte di eventuali modifiche legislative del programma di esenzione dal visto (VWP), maggiormente incentrate sulla sicurezza rispetto al passato.

Durante la visita in Estonia del 28 novembre 2006, il Presidente Bush ha annunciato l'intenzione di modificare il programma VWP in modo da aumentare la sicurezza dei viaggi in esenzione dal visto e consentire agli Stati Uniti di accelerare il processo di inclusione di nuovi paesi nel programma. Ha quindi sostenuto che la sua amministrazione lavorerà in stretta collaborazione con il Congresso e i partner internazionali degli Stati Uniti per potenziare gli elementi di sicurezza del programma.

L'8 febbraio 2007 l'amministrazione statunitense ha presentato un progetto di legge sulla modernizzazione del programma VWP. Successivamente, vari membri del Congresso americano hanno presentato una serie di progetti alternativi.

A seguito del Consiglio GAI del 12 e 13 giugno 2007, il 29 giugno 2007 la Commissione e la Presidenza tedesca hanno inviato una lettera al Segretario Chertoff. Il 23 luglio 2007 sono state inviate altre lettere congiunte della Commissione e della Presidenza portoghese a membri eminenti del Congresso. Questi documenti, in cui si ricordava che la reciprocità dei visti è uno dei temi della politica comune dell'UE, contenevano osservazioni su vari punti del progetto di modifica del VWP in fase di discussione. Per quanto riguarda la riammissione, nel caso in cui dovessero rivelarsi insufficienti gli obblighi di diritto internazionale, si proponeva la possibilità di un accordo di riammissione CE-USA, poiché la riammissione è di competenza comunitaria.

Il 3 agosto 2007 il Presidente Bush ha firmato la legge "H.R. 1 Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007 ". La sezione 711 della legge riguarda la modernizzazione del programma di esenzione dal visto ( Modernization of the Visa Waiver Program ), i cui punti fondamentali sono: introduzione di un sistema di autorizzazione di viaggio elettronica ( ETA – Electronic Travel Authorization), che potrebbe essere a pagamento; flessibilità dei tassi di rifiuto del visto a fini diversi dall'immigrazione, rinunciando a un tasso che va dal 3% fino al 10% a determinate condizioni o applicando un tasso di superamento del visto massimo ancora da fissare; introduzione di un sistema biometrico per le partenze aeree, in grado di controllare non meno del 97% dei cittadini stranieri in partenza dagli aeroporti americani; la possibilità di recarsi negli Stati Uniti nel quadro del VWP non implica l'ammissibilità dell'interessato nel paese; segnalazione dei passaporti persi e rubati tramite Interpol o con altri mezzi; i paesi terzi devono accettare il rimpatrio di qualunque cittadino o ex cittadino oggetto di provvedimenti esecutivi di allontanamento; accordi bilaterali sullo scambio di informazione sui passeggeri.

Valutazione

Anche se non sono stati ottenuti progressi concreti con gli Stati Uniti sul fronte della reciprocità dei visti, la Commissione constata che questi hanno assunto e rispettato in pieno l'impegno di modificare il programma VWP. Occorre tenere conto sia dell'esigenza degli Stati Uniti di garantire la sicurezza nazionale, sia delle leggi e della politica dell'Unione europea nell'interesse degli Stati membri che desiderano aderire al programma VWP, ma senza creare un onere per i cittadini di quegli Stati membri che beneficiano già del diritto di viaggiare nel quadro del programma. L'attuazione della nuova normativa, comprese tutte le conseguenze per l'Unione europea e gli Stati membri, sarà strettamente monitorata, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del sistema di autorizzazione di viaggio elettronica. La Commissione ritiene che sarebbe inopportuno disporre misure di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti in questa fase, poiché la nuova normativa è stata appena adottata e deve ancora entrare in vigore. Ritiene inoltre che nel periodo di attuazione inizieranno le missioni di valutazione nei paesi candidati e che gli Stati Uniti si adopereranno per dare seguito alle intenzioni del Presidente Bush che nella riforma del programma VWP ravvisa il metro per accelerare l'estensione agli Stati membri dell'Unione europea non ancora inclusi.

IV. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che il dialogo sul nuovo meccanismo di reciprocità con i paesi terzi si sia dimostrato efficace. Dalla sua istituzione nel giugno 2005, in poco più di due anni è stata raggiunta la piena reciprocità dei visti o si è in procinto di raggiungerla con una serie di importanti paesi terzi. Questo risultato non è sminuito dalla nuova sfida delle notifiche della Bulgaria e della Romania riguardanti situazioni di non reciprocità. La Nuova Zelanda e il Messico hanno per esempio abolito l'obbligo di visto per la Romania e la Bulgaria meno di sei mesi dopo la loro adesione all'UE. La Commissione ha ottenuto importanti progressi anche nel dialogo con l'Australia, che dovrebbe garantire parità di trattamento a tutti i cittadini degli Stati membri a partire dalla metà del 2008. Tra breve dovrebbe poi essere negoziato un accordo generale sull'esenzione dal visto con il Brasile.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'adozione di una nuova legge che modifica il programma VWP dovrebbe spianare la strada alla sua estensione a tutti gli Stati membri. La nuova legge è stata già adottata e ne saranno attentamente esaminate le condizioni e i tempi di attuazione. La Commissione si riserva il diritto di proporre misure di ritorsione se non si constateranno progressi in tempi rapidi verso la piena reciprocità dei visti.

Il Canada si è impegnato a rendere più trasparente la procedura di esame dei visti e a fornire maggiori informazioni sulle soglie applicabili. Tuttavia, per il momento non si registrano progressi per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligo di visto. La Commissione propone che il Canada, per dimostrare la propria volontà di risolvere la questione, elimini l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell'Unione europea entro la fine dell'anno e provveda concretamente ad attuare la reciprocità nel primo semestre del 2008. In mancanza di passi in avanti, potrebbero essere previste misure appropriate nei suoi confronti.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 851/2005, la Commissione presenterà una nuova relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2008.

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2] GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.

[3] COM(2006) 3 def.

[4] COM(2006) 568 def.

[5] Cfr. gli allegati 1A e 1B della relazione sulla reciprocità del 10.1.2006.

[6] GU C 75 del 3.4.2007, pag. 5.

[7] GU C 75 del 3.4.2007, pag. 6.

[8] GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10.

[9] GU C 75 del 3.4.2007, pag. 5.

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