EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/9122

GU L 71 del 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/396 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 delle Commissioni (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) precisano le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti relativi a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti.

(4)

Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

(5)

Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti decidono di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell'Unione, la novazione dei contratti farà scattare l'obbligo di compensazione se tale novazione ha luogo alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti dovranno compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta.

(6)

I contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto ai contratti non compensati a livello centrale. L'attivazione dell'obbligo di compensazione può quindi costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

(7)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l'obbligo di compensazione. Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per sostituire tali controparti, la data a partire dalla quale decorre l'obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti dovrebbe essere successiva di 12 mesi alla data di applicazione del presente regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

(9)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(10)

È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di 5 anni e 3 mesi.».

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.».

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

a)

entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

b)

è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top