EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0180

Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/6703

GU L 29 del 3.2.2017, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/180/oj

3.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/180 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario stabilire norme affinché le autorità competenti possano valutare i metodi interni adottati dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri, nonché norme dettagliate relative alle procedure per condividere tali valutazioni tra le autorità competenti cui spetta sorvegliare la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri calcolati dagli enti autorizzati ad utilizzare metodi interni per il calcolo di detti importi o dei requisiti di fondi propri.

(2)

La valutazione della qualità dei metodi avanzati utilizzati dagli enti consente di mettere a confronto i metodi interni a livello dell'Unione e a tal fine l'Autorità bancaria europea (ABE) assiste le autorità competenti nel valutare la sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni dovrebbero contenere opportune disposizioni sulla tempistica della condivisione di tali valutazioni con le pertinenti autorità competenti e con l'ABE.

(3)

Le autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità dei metodi interni usati da tali enti, poiché tali metodi sono tenuti in considerazione in primo luogo in sede di decisione congiunta sull'approvazione dei metodi interni, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero inoltre specificare in quali modi si esplichino gli obblighi generali di collaborazione e di scambio delle informazioni all'interno dei collegi nel contesto specifico dell'esercizio di analisi comparata.

(4)

Al fine di garantire che le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE siano condivise con efficienza e praticità, le autorità competenti dovrebbero rendere note le proprie stime o le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti, nonché le riflessioni all'origine delle conclusioni esposte nelle valutazioni delle autorità competenti. Oltre a ciò, le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, di detta direttiva sono rilevanti anche per tutte le altre autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, le quali hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità costante del metodo interno utilizzato da tali enti. Le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti dovrebbero inoltre essere portate a conoscenza dell'ABE a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto necessarie all'ABE per lo svolgimento dei propri compiti.

(5)

La relazione che l'ABE produce per assistere le autorità competenti nel valutare la qualità dei metodi interni costituisce una pietra miliare dell'esercizio di analisi comparata, giacché tale relazione contiene i risultati del confronto degli enti interessati con enti loro simili a livello dell'Unione. Le informazioni contenute nella relazione dell'ABE dovrebbero pertanto fornire alle autorità competenti le basi per decidere a quali società e portafogli prestare «particolare attenzione» in sede di valutazione, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.

(6)

I risultati della valutazione della qualità dei metodi interni dipendono dalla qualità dei dati comunicati dagli enti pertinenti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (3), che devono anche essere coerenti e paragonabili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto confermare la corretta applicazione di detto regolamento di esecuzione da parte degli enti, in particolare in relazione all'esercizio da parte degli enti della possibilità di non presentare informazioni su determinati portafogli individuali.

(7)

Qualora le autorità competenti calcolino i parametri di riferimento avvalendosi del metodo standardizzato si dovrebbe, per motivi di prudenza, effettuare un aggiustamento dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Tale aggiustamento dovrebbe essere stabilito nella misura applicata transitoriamente al calcolo del requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)

I parametri basati sul metodo standardizzato non sono attualmente considerati da utilizzare nel caso del rischio di mercato, poiché possono indurre distorsioni. A causa di importanti differenze metodologiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato e secondo metodi interni, dovute principalmente a marcate differenze nell'aggregazione o diversificazione delle posizioni individuali, un raffronto tra le due metriche in relazione al rischio di mercato per i portafogli di piccole dimensioni non fornirebbe un'indicazione significativa della sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Qualora nella valutazione di modelli del rischio di credito siano tenuti presenti i calcoli del metodo standardizzato, il loro impiego dovrebbe essere inteso unicamente ad ottenere parametri di riferimento per la valutazione, piuttosto che soglie.

(9)

Nel valutare la qualità complessiva dei metodi interni degli enti e il grado di variabilità osservato in specifici metodi, le autorità competenti non dovrebbero prestare attenzione unicamente ai risultati bensì mirare a determinare i principali motivi della variabilità e trarre conclusioni per i diversi metodi di modellizzazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a prendere in considerazione i risultati dei calcoli alternativi del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (sVaR) sulla scorta delle serie temporali di profitti e perdite.

(10)

Poiché il ruolo delle autorità competenti è fondamentale per l'esame e la conferma della qualità dei metodi interni, oltre a ricevere le informazioni trasmesse dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dei poteri loro concessi dal regolamento (UE) n. 575/2013 per approvare e riesaminare i metodi interni in modo proattivo, richiedendo qualsiasi altra informazione utile per la valutazione corrente della qualità dei metodi interni.

(11)

Per la valutazione del rischio di mercato l'esecuzione di test retrospettivi, in base alle variazioni sia reali sia ipotetiche del valore di un portafoglio, è già obbligatoria a cadenza quotidiana per le posizioni dell'intero portafoglio alla chiusura, come indicato nell'articolo 366, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il numero di scostamenti va comunicato alle autorità competenti ed è utilizzato regolarmente per valutare il comportamento del modello e per determinare le maggiorazioni dei fattori moltiplicativi regolamentari per VaR e sVaR. Non dovrebbero quindi essere applicati né valutati test retrospettivi ulteriori per i portafogli in relazione ai metodi interni per il rischio di mercato.

(12)

Se il risultato dell'esercizio di analisi comparata di un portafoglio singolo è un valore estremo, o è indicato nella relazione dell'ABE come valore da sottoporre all'esame delle autorità competenti, ciò non dovrebbe implicare necessariamente che il modello usato dall'ente è scorretto o sbagliato. Sotto questo punto di vista le valutazioni svolte dalle autorità competenti dovrebbero essere utilizzate alla stregua di strumenti atti a fornire una conoscenza più approfondita dei modelli e delle ipotesi di modellizzazione dell'ente. Inoltre, l'analisi delle differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti con l'applicazione dei parametri di rischio osservati storicamente («andamenti effettivi» o «outturns») dovrebbe costituire per le autorità competenti un indizio indiretto di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri, senza però mai sostituire la convalida vera e propria del metodo interno.

(13)

Nell'utilizzare i risultati dell'analisi comparata le autorità competenti dovrebbero tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno. Altre metriche basate sugli andamenti effettivi, che apporterebbero un ulteriore contributo all'analisi, dovrebbero essere calcolate dall'ABE sulla scorta delle informazioni raccolte. Analogamente, poiché i requisiti di fondi propri ottenuti dai modelli per il rischio di mercato dipendono dai portafogli e le conclusioni raggiunte a livello disaggregato non possono essere estrapolate acriticamente ai portafogli reali detenuti dagli enti, le conclusioni preliminari fondate unicamente sui livelli complessivi di capitale ottenuti dai portafogli aggregati dovrebbero essere trattate con la debita cautela. Nel valutare i risultati ottenuti le autorità competenti dovrebbero tenere presente che anche i portafogli aggregati, comprendenti un gran numero di strumenti, sono comunque sostanzialmente diversi da un portafoglio reale in termini di dimensioni e struttura. Poiché inoltre la maggior parte degli enti non sarà in grado di modellare tutti i portafogli non aggregati, i risultati potrebbero non essere confrontabili in tutti i casi. Andrebbe inoltre ricordato che i dati non rispecchieranno tutti gli interventi sui fondi propri, quali i limiti ai benefici di diversificazione o le maggiorazioni dei fondi propri introdotti per compensare pecche note del modello o fattori di rischio mancanti.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(15)

L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è fondato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure per la condivisione delle valutazioni

1.   Le autorità competenti che effettuano valutazioni annuali della qualità dei metodi interni degli enti in conformità all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE condividono tali valutazioni con tutte le altre autorità competenti pertinenti e con l'Autorità bancaria europea (ABE) entro tre mesi dalla diffusione della relazione redatta dall'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, di detta direttiva.

2.   Ricevute le valutazioni di cui al paragrafo 1, l'ABE le condivide con le autorità competenti pertinenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, se non vi hanno già provveduto le autorità competenti autrici delle relative valutazioni.

Articolo 2

Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE

Nel condividere le valutazioni svolte a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti forniscono le informazioni seguenti:

a)

le conclusioni e le motivazioni della valutazione, in base all'applicazione delle norme di valutazione di cui agli articoli da 3 a 11;

b)

le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti.

Articolo 3

Quadro generale

1.   Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano i metodi interni per i quali è necessaria una valutazione specifica in modo proporzionato alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi inerenti al modello aziendale e alla rilevanza per l'ente dei portafogli compresi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in relazione al profilo di rischio dell'ente. Esse tengono anche presente l'analisi fornita nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE nei modi seguenti:

a)

i valori ottenuti mediante modellizzazione che sono considerati estremi nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

b)

i valori ottenuti mediante modellizzazione e la deviazione standard di tali valori per le esposizioni nello stesso portafoglio di riferimento o in portafogli di riferimento simili individuati nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni preliminari di differenze significative e di diversità alta o bassa, secondo i casi, dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

c)

le differenze potenziali calcolate in conformità all'articolo 4 del presente regolamento sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

d)

le differenze potenziali tra i parametri di rischio stimati, comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, e i parametri di rischio osservati storicamente («andamenti storici») comunicati dagli enti a norma di detto regolamento di esecuzione sono trattate come indicazioni preliminari di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;

e)

le differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito, come comunicati dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti dagli enti utilizzando gli andamenti storici in conformità a detto regolamento di esecuzione, o calcolati dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. Nell'utilizzare la relazione fornita dall'ABE, le autorità competenti possono tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno.

2.   Quando effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano le norme di valutazione di cui agli articoli da 6 a 11.

Articolo 4

Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito applicando il metodo standardizzato

1.   Le autorità competenti calcolano le differenze potenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sottraendo i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 dai requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Esse calcolano inoltre le statistiche di riferimento relative a tali differenze come di seguito:

a)

per i low default portfolios (LDP), a livello di portafoglio escludendo le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di cui all'articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per gli high default portfolios (HDP), a livello di portafoglio.

2.   Per il calcolo delle statistiche di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti usano i requisiti di fondi propri per il rischio di credito aggiustati nella misura applicata transitoriamente al requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 5

Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito utilizzando gli andamenti storici

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo1, lettere d) ed e), per il calcolo delle differenze le autorità competenti utilizzano gli andamenti storici medi sia su un anno sia su cinque anni.

Articolo 6

Norme di valutazione

1.   Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la conformità degli enti alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 se gli enti hanno esercitato la possibilità, concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, di comunicare un numero ridotto di informazioni ai sensi di detto regolamento. A tal fine le autorità competenti confermano la logica e la giustificazione della presentazione di informazioni in misura ridotta da parte di tali enti a norma di detto regolamento di esecuzione.

2.   Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti indagano i motivi della sottovalutazione significativa e sistematica e della diversità alta o bassa dei requisiti di fondi propri di cui a detto paragrafo nei modi seguenti:

a)

per le valutazioni relative a metodi per il rischio di credito, applicando le norme di cui agli articoli 7 e 8;

b)

per le valutazioni relative a metodi per il rischio di mercato, applicando le norme di cui agli articoli da 9 a 11.

Articolo 7

Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito

1.   Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei documenti seguenti:

a)

la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;

b)

le regolari relazioni di convalida dell'ente;

c)

la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni;

d)

relazioni relative alle visite in loco.

2.   Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:

a)

se l'ente utilizza stime proprie della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione a norma dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento;

c)

le caratteristiche fondamentali del modello, distinguendo ad esempio tra modelli elaborati e calibrati a livello centralizzato di gruppo (globale) e modelli elaborati e calibrati solo a livello della giurisdizione ospitante (locale), modelli provenienti da fornitori e modelli dell'ente, modelli elaborati e calibrati utilizzando dati interni e modelli elaborati e calibrati utilizzando dati esterni;

d)

la data di approvazione del modello e la data di elaborazione del modello;

e)

il confronto tra i tassi di default previsti e quelli osservati durante un periodo di tempo significativo;

f)

il confronto tra le stime della LGD in fase recessiva e le LGD osservate;

g)

il confronto tra le esposizioni in caso di default stimate e quelle osservate;

h)

la lunghezza delle serie temporali utilizzate e, secondo i casi, l'inclusione di anni problematici o la natura e l'incidenza di eventuali aggiustamenti per tenere conto di condizioni recessive e aggiungere margini di prudenza nella calibrazione dei modelli;

i)

recenti modifiche della composizione del portafoglio dell'ente al quale si applica il metodo interno;

j)

la situazione microeconomica e macroeconomica del portafoglio dell'ente, il rischio e la strategia aziendale oltre ai processi interni, quali le procedure di recupero per le attività in stato di default («procedure di rinegoziazione»);

k)

la posizione attuale nel ciclo, la scelta di una filosofia di rating tra l'approccio «point-in-time» (PIT) e quello «through-the-cycle» (TTC) e la ciclicità osservata nel modello;

l)

il numero e le dimensioni delle classi di rating utilizzate dagli enti nei modelli di probabilità di default (PD), LGD e fattore di conversione;

m)

le definizioni dei tassi di default e di rientro in bonis utilizzati dall'ente;

n)

l'inserimento o l'esclusione delle procedure di rinegoziazione in corso nelle serie temporali utilizzate per la calibrazione dei modelli di LGD, se applicabile.

3.   Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi figuranti nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.

Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.

Articolo 8

Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP

1.   Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in relazione alle controparti dei LDP indicate nel modello 101 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti valutano se le differenze tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di un ente e quelli di enti simili sono dovute a uno degli elementi seguenti:

a)

diverso ordine di rango delle controparti comprese nei campioni LDP o diversi livelli di PD assegnati ad ogni classe;

b)

tipi specifici di facility, strumenti di garanzia o collocazione geografica delle controparti;

c)

eterogeneità delle PD, delle LGD, delle scadenze o dei fattori di conversione;

d)

prassi seguite in materia di garanzie;

e)

grado di indipendenza dalle valutazioni di rating esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni.

2.   Se un ente classifica una controparte come «in stato di default» mentre altri enti la classificano come «in bonis», o viceversa, le autorità competenti applicano a tale controparte il metodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Norme di valutazione generali per i metodi interni per il rischio di mercato

1.   Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei seguenti documenti:

a)

la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;

b)

le relazioni di convalida dell'ente, redatte da esperti indipendenti al momento dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta siano apportate modifiche significative. Tali informazioni comprendono test per dimostrare che tutte le ipotesi adottate nei metodi interni sono adeguate e non sottostimano né sovrastimano il rischio, test retrospettivi specifici elaborati in relazione ai rischi e alle strutture dei portafogli, l'impiego di portafogli ipotetici per garantire che i metodi interni siano in grado di tenere presenti eventuali caratteristiche strutturali particolari, quali un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione;

c)

notifiche del numero e giustificazione delle cause degli scostamenti nei test retrospettivi quotidiani, osservati nell'anno precedente, in base a test retrospettivi delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio;

d)

la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni;

e)

relazioni relative alle visite in loco.

2.   Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:

a)

la scelta della metodologia per il VaR applicata dall'ente;

b)

il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento;

c)

giustificazione e logica sottostante qualora un fattore di rischio sia incorporato nel modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente ma non nel modello di misurazione del rischio;

d)

l'insieme dei fattori di rischio incorporati relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detiene posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse;

e)

il numero dei segmenti di scadenza in cui è divisa la curva di rendimento;

f)

la metodologia applicata per tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;

g)

l'insieme dei fattori di rischio modellizzati corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente;

h)

il numero dei fattori di rischio utilizzati per rilevare il rischio di strumenti di capitale;

i)

la metodologia applicata per valutare il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici;

j)

i risultati passati delle variabili proxy utilizzate nel modello, con valutazione del loro impatto sulle metriche del rischio;

k)

la lunghezza delle serie temporali utilizzate per il VaR;

l)

la metodologia applicata per determinare il periodo di stress per lo sVaR e l'adeguatezza del periodo di stress scelto per i portafogli di riferimento;

m)

le metodologie applicate nel modello di misurazione dei rischi per tenere conto delle non linearità delle opzioni, in particolare se l'ente utilizza metodi di approssimazione Taylor invece della rivalutazione piena, e di altri prodotti, nonché per tenere conto del rischio di correlazione e del rischio di base;

n)

le metodologie applicate per rilevare il rischio di base associato al nome e l'indicazione se siano sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

o)

le metodologie adottate per tenere conto del rischio di evento;

p)

per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC), le metodologie applicate per determinare gli orizzonti di liquidità per posizione, oltre alle PD, alle LGD e alle matrici di migrazione utilizzate nella simulazione di cui all'articolo 374 del regolamento (UE) n. 575/2013;

q)

per il metodo interno per la negoziazione di correlazione, le metodologie applicate per rilevare i rischi di cui all'articolo 377, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le ipotesi sulle correlazioni tra i pertinenti fattori di rischio oggetto della modellizzazione.

3.   Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.

Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.

Articolo 10

Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato

1.   Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di mercato, le autorità competenti applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Quando valutano le cause delle differenze tra valori VaR, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:

a)

eventuali calcoli alternativi uniformati del VaR, in base ai dati disponibili sui profitti e sulle perdite, forniti dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;

b)

la dispersione osservata nella metrica del VaR fornita dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.

3.   Per gli enti che ricorrono alla simulazione storica, le autorità competenti valutano la variabilità osservata sia nei calcoli alternativi uniformati del VaR sia nei dati sul VaR comunicati dagli enti di cui al paragrafo 2, al fine di determinare l'effetto delle diverse opzioni applicate da tali enti nel contesto della simulazione storica.

4.   Le autorità competenti valutano la dispersione tra gli enti in relazione a fattori particolari di rischio inclusi in ognuno dei portafogli di riferimento non aggregati utilizzando la volatilità osservata e la correlazione osservata del vettore dei valori dei profitti e delle perdite fornito dagli enti che applicano la simulazione storica per i portafogli non aggregati.

5.   Le autorità competenti analizzano i modelli del VaR adottati dall'ente per i portafogli che potrebbero riportare una serie temporale di profitti e perdite notevolmente divergente dalle serie temporali di profitti e perdite di enti simili, individuati nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, anche se il requisito finale di fondi propri per tale specifico portafoglio è simile in termini assoluti a quello riportato dagli enti simili.

6.   In relazione a VaR, sVaR, IRC e modelli utilizzati per le attività di negoziazione di correlazione, le autorità competenti valutano inoltre l'effetto dei motivi della variabilità legati alla normativa, utilizzando i dati forniti dalla relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, mediante clustering dei risultati della metrica in base alle diverse opzioni di modellizzazione.

7.   Una volta valutate le cause della variabilità dovute alle diverse opzioni regolamentari, le autorità competenti valutano se la variabilità residua e la sottovalutazione dei requisiti di fondi propri siano dovute ad uno o più degli elementi seguenti:

a)

erronea interpretazione delle posizioni o dei fattori di rischio in gioco;

b)

applicazione incompleta del modello;

c)

fattori di rischio mancanti;

d)

differenze di calibrazione o nelle serie di dati utilizzate nella simulazione di modellizzazione;

e)

incorporazione nel modello di fattori di rischio aggiuntivi;

f)

applicazione di ipotesi alternative nei modelli;

g)

differenze ascrivibili alla metodologia applicata dall'ente.

8.   Le autorità competenti mettono a confronto i risultati ottenuti per portafogli che si differenziano unicamente per uno specifico fattore di rischio, in modo da determinare se gli enti hanno incorporato tale fattore di rischio nei propri modelli interni in modo coerente con l'operato degli enti simili.

Articolo 11

Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato

1.   Quando valutano il livello dei fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:

a)

il livello di fondi propri per portafoglio non aggregato;

b)

l'effetto del beneficio di diversificazione applicato da ogni ente nei portafogli aggregati, mettendo a confronto il totale dei fondi propri dei portafogli non aggregati di cui alla lettera a) con il livello di fondi propri comunicato per il portafoglio aggregato, come indicato nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Quando valutano il livello di fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono inoltre presenti entrambi gli elementi di seguito:

a)

l'effetto delle maggiorazioni regolamentari;

b)

l'effetto delle azioni di vigilanza non contemplato nei dati raccolti dall'ABE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Top