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Document 32016R0909
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/909 of 1 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the content of notifications to be submitted to competent authorities and the compilation, publication and maintenance of the list of notifications (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1224
GU L 153 del 10.6.2016, p. 13–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32014R0596 | 11/06/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016R0909R(01) | (IT) |
10.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/909 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2016
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione è tenuta a adottare un regolamento delegato che disponga la presentazione su base permanente dei dati di riferimento che identificano gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone invece alle sedi di negoziazione di notificare alle rispettive autorità competenti le informazioni sugli strumenti finanziari solo due volte: quando è chiesta l'ammissione alla negoziazione dello strumento, quando è ammesso alla negoziazione o quando è negoziato e, successivamente, quando cessa di essere negoziato o ammesso alla negoziazione. Fatti salvi i diversi obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento delegato previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014, per alleviare l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è opportuno allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento a quelli previsti da detto regolamento delegato. |
(2) |
Per consentire un uso efficace ed efficiente dell'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari, le sedi di negoziazione dovrebbero trasmettere notifiche degli strumenti finanziari complete ed accurate. Per lo stesso motivo le autorità competenti dovrebbero monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche di strumenti finanziari ricevute dalle sedi di negoziazione e informare prontamente la sede di negoziazione qualora vi riscontrino lacune o imprecisioni. Analogamente, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche ricevute dalle autorità competenti e informare prontamente l'autorità competente qualora vi riscontri lacune o imprecisioni. |
(3) |
Per favorire un uso e uno scambio efficienti dei dati, l'ESMA dovrebbe pubblicare l'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(5) |
Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 include tutte le informazioni pertinenti allo strumento tra quelle elencate nella tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. L'autorità competente monitora e verifica, con procedura automatizzata, se la notifica ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conforme ai requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione (4).
2. Il gestore della sede di negoziazione è informato prontamente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.
3. L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa ed accurata dello strumento finanziario in conformità all'articolo 1.
Il giorno successivo al ricevimento della notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.
4. L'ESMA monitora e verifica, con procedura automatizzata, la completezza e l'accuratezza della notifica inviata dall'autorità competente e la relativa conformità ai criteri e al formato indicati nella tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378.
5. L'ESMA informa prontamente l'autorità competente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.
6. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, con procedura automatizzata, l'elenco completo delle notifiche in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Notifiche degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
Tabella 1
Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 2 (campi 35-37)
Categoria di prodotti |
Sottocategoria di prodotti |
Ulteriore sottocategoria di prodotti |
«AGRI» — Agricoli |
«GROS» — Cereali e semi oleosi |
«FWHT» — Frumento da foraggio «SOYB» — Soia «CORN» — Granturco «RPSD» — Colza «RICE» — Riso «OTHR» — Altro |
«SOFT» — Softs |
«CCOA» — Cacao «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — Zucchero bianco «BRWN» — Zucchero grezzo «OTHR» — Altro |
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«POTA» — Patate |
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«OOLI»— Olio d'oliva |
«LAMP» — Lampante |
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«DIRY»— Prodotti lattiero-caseari |
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«FRST» — Silvicoltura |
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«SEAF» — Prodotti ittici |
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«LSTK» — Bestiame |
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«GRIN» — Cereali |
«MWHT» — Frumento da panificazione |
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«NRGY» — Energia |
«ELEC» — Energia elettrica |
«BSLD» — Carico di base «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari «PKLD» — Carico di punta «OFFP» — Orario normale «OTHR» — Altro |
«NGAS» — Gas naturale |
«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF |
|
«OILP» — Petrolio |
«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadese «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanolo «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Olio combustibile «GOIL» — Gasolio «GSLN» — Benzina «HEAT» — Gasolio da riscaldamento «JTFL» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI |
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«COAL» — Carbone «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Energie rinnovabili «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione «DIST» — Distillati |
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«ENVR» — Ambientali |
«EMIS» — Emissioni |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro |
«WTHR» — Meteo «CRBR» — Associati al carbonio |
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«FRGT» — Carico |
«WETF» — Wet |
«TNKR» — Petroliere |
«DRYF» — Dry |
«DBCR» — Portarinfuse |
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«CSHP» — Portacontainer |
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«FRTL» — Concimi |
«AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP) «PTSH» — Potassa «SLPH» — Zolfo «UREA» — Urea «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN) |
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«INDP» — Prodotti industriali |
«CSTR» — Edilizia «MFTG» — Manifatturieri |
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«METL» — Metalli |
«NPRM» — Non preziosi |
«ALUM» — Alluminio «ALUA» — Leghe di alluminio «CBLT» — Cobalto «COPR» — Rame «IRON» — Minerale di ferro «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molibdeno «NASC» — NASAAC «NICK» — Nichel «STEL» — Acciaio «TINN» — Stagno «ZINC» — Zinco «OTHR» — Altro |
«PRME» — Preziosi |
«GOLD» — Oro «SLVR» — Argento «PTNM» — Platino «PLDM» — Palladio «OTHR» — Altro |
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«MCEX» — Esotici multimerci |
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«PAPR» — Carta |
«CBRD» — Cartone ondulato grezzo «NSPT» — Carta da giornale «PULP» — Polpa «RCVP» — Carta di recupero |
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«POLY» — Polipropilene |
«PLST» — Plastica |
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«INFL» — Inflazione |
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«OEST» — Statistiche economiche ufficiali |
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«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione «Altri derivati C10», del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati |
«DLVR» — Con obbligo di consegna «NDLV» — Senza obbligo di consegna |
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«OTHR» — Altro |
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Tabella 2
Contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014
N. |
Campo |
Contenuto |
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Campi generali |
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1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario. |
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2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario. |
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3 |
Classificazione dello strumento |
Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo. |
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4 |
Indicatore di derivato su merci |
Indicare se lo strumento finanziario rientra nella definizione di «derivati su merci» prevista all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
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Campi relativi all'emittente |
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5 |
Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione |
LEI dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione. |
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Campi relativi alla sede |
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6 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione o internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
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7 |
Nome breve dello strumento finanziario |
Nome breve dello strumento finanziario secondo la norma ISO 18774. |
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8 |
Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione |
Indicare se l'emittente dello strumento finanziario ha chiesto o autorizzato la negoziazione o l'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione. |
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9 |
Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione |
Data e ora in cui l'emittente ha approvato l'ammissione alla negoziazione o la negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione. |
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10 |
Data della richiesta di ammissione alla negoziazione |
Data e ora della richiesta di ammissione alla negoziazione nella sede di negoziazione. |
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11 |
Data di ammissione alla negoziazione o data del prima negoziazione |
Data e ora dell'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o data e ora in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta o in cui è stato ricevuto per la prima volta un ordine o una quotazione dalla sede di negoziazione. |
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12 |
Data di cessazione |
Data e ora in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione nella sede di negoziazione. Lasciare in bianco se la data o l'ora non sono disponibili. |
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Campi relativi al nozionale |
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13 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap. |
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Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito |
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14 |
Importo nominale totale emesso |
Importo nominale totale emesso in valore monetario. |
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15 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario segnalato. Campo applicabile per gli strumenti di debito con scadenza definita. |
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16 |
Valuta del valore nominale |
Valuta del valore nominale degli strumenti di debito. |
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17 |
Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione |
Valore nominale di ciascuno strumento. Se non è disponibile, indicare il valore minimo di negoziazione. |
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18 |
Tasso fisso |
Tasso fisso di rendimento dello strumento di debito se tenuto fino a scadenza, espresso in percentuale. |
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19 |
Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Se esiste. |
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20 |
Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Se non esiste identificativo, indicare il nome dell'indice. |
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21 |
Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni. |
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22 |
Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Numero di punti base al di sopra o al di sotto dell'indice usato per calcolare un prezzo. |
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23 |
Rango (seniority) dell'obbligazione |
Indicare il tipo di obbligazione: senior, mezzanina, subordinata o junior. |
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Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati |
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24 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile solo per i derivati con data di scadenza definita. |
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25 |
Moltiplicatore del prezzo |
Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Per i future o le opzioni su indici indicare l'importo per punto dell'indice. Per le spreadbet indicare la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui di basano. |
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26 |
Codice dello strumento sottostante |
Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi indicare il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili indicare il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante indicare il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo in azioni, indicare il codice strumento dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare i codici ISIN di ciascuno dei componenti ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. I campi 26 e 27 sono quindi compilati e ripetuti più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere. |
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27 |
Emittente sottostante |
Se lo strumento fa riferimento ad un emittente piuttosto che a un unico strumento, indicare il codice LEI dell'emittente. |
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28 |
Nome dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, indicare il nome dell'indice. |
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29 |
Termine dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, indicare il termine dell'indice. |
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30 |
Tipo di opzione |
Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una particolare attività sottostante) o indicare che al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le swaption:
Per le opzioni cap e le opzioni floor:
Campo applicabile solo per i derivati che sono opzioni o warrant. |
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31 |
Prezzo di esercizio |
Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Campo applicabile solo alle opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile. |
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32 |
Valuta del prezzo di esercizio |
Valuta del prezzo di esercizio. |
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33 |
Stile di esercizio dell'opzione |
Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Campo applicabile solo per opzioni, warrant e certificati di diritto. |
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34 |
Tipo di consegna |
Indicare se lo strumento finanziario è regolato fisicamente o in contanti. Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare «OPTL». Campo applicabile solo per i derivati. |
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Derivati su merci e su quote di emissione |
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35 |
Categoria di prodotti |
Categoria di base della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. |
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36 |
Sottocategoria di prodotti |
Sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della categoria di base. |
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37 |
Ulteriore sottocategoria di prodotti |
Ulteriore sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della sottocategoria. |
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38 |
Tipo di operazione |
Tipo di operazione indicato dalla sede di negoziazione. |
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39 |
Tipo di prezzo finale |
Tipo di prezzo finale indicato dalla sede di negoziazione. |
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Derivati su tassi di interesse |
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40 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento. |
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41 |
Termine del contratto su tassi di interesse |
Se la classe di attività è costituita dai tassi di interesse, indicare il termine del contratto. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni. |
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42 |
Valuta nozionale 2 |
Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. |
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43 |
Tasso fisso della gamba 1 |
Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 1, se applicabile. |
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44 |
Tasso fisso della gamba 2 |
Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 2, se applicabile. |
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45 |
Tasso variabile della gamba 2 |
Indicare il tasso di interesse utilizzato, se applicabile. |
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46 |
Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2 |
Indicare il periodo di riferimento del tasso di interesse, che è fissato a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni. |
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Derivati su cambi |
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47 |
Valuta nozionale 2 |
Indicare la valuta sottostante 2 della coppia di valute (la valuta 1 è indicata nel campo 13 Valuta nozionale 1). |
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48 |
Tipo FX |
Tipo di valuta sottostante. |