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Document 32011D0051

2011/51/UE: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011 , relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

GU L 25 del 28.1.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/51(1)/oj

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28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/51/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (in prosieguo «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 12 dell’accordo agricolo prevede che quest’ultimo possa essere rivisto su richiesta di una o dell’altra parte.

(3)

Una dichiarazione comune relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stata acclusa all’atto finale dell’accordo agricolo.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo «l’accordo»), che modifica l’accordo agricolo, introducendovi un nuovo allegato 12.

(5)

La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2), definisce la procedura interna per l’adozione della posizione dell’Unione sulle questioni oggetto di decisioni del comitato misto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo. È opportuno definire anche la procedura interna relativa all’adozione della posizione dell’Unione per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 di detto accordo.

(6)

È opportuno firmare, a nome dell’Unione, l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 dell’accordo agricolo e alle appendici ad esso relative, la posizione dell’Unione europea sulle questioni oggetto delle decisioni del comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(3)  Il testo dell’accordo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

(4)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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