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Document 32006D0532

2006/532/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2006 , recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Sudafrica [notificata con il numero C(2006) 3350] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 212 del 2.8.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 1020–1022 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/532/oj

2.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Sudafrica

[notificata con il numero C(2006) 3350]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di altri volatili, nonché di prodotti da essi derivati.

(2)

Il 29 giugno 2006, il Sudafrica ha confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di ratiti nella provincia del Capo occidentale.

(3)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia, Nordafrica e Europa. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(4)

Secondo la vigente normativa comunitaria, il Sudafrica è autorizzato ad esportare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carni fresche di ratiti e preparazioni a base di carne e prodotti contenenti carne di tali specie.

(5)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di ratiti vivi e di uova da cova di dette specie dal Sudafrica.

(6)

Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità dal Sudafrica di carni fresche di ratiti, nonché di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie sopra indicate. Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’epizoozia ha fatto la sua comparsa nelle aziende interessate a metà giugno, occorre prevedere una deroga per le carni fresche e i preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di tali specie, macellate prima del 1o maggio 2006, nel rispetto di determinate condizioni.

(7)

Il Sudafrica ha adottato rigorosi provvedimenti di lotta contro la malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alla parte del territorio sudafricano colpito dalla malattia.

(8)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alcuni prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni di talune epizoozie. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui il prodotto è ottenuto. Pertanto, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti originari del Sudafrica e sottoposti a trattamento adeguato secondo tale decisione.

(9)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione al recente focolaio non appena il Sudafrica avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica relativamente all’influenza aviaria ad elevata patogenicità e sulle misure di lotta adottate a tale riguardo. Di conseguenza, la presente decisione si applica solo fino al 31 ottobre 2006.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla parte del territorio del Sudafrica di cui all’allegato della presente decisione di:

a)

ratiti vivi e uova da cova di ratiti;

b)

carne fresca di ratiti;

c)

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di ratiti.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, lettere b) e c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche, di prodotti a base di carne e di preparati a base di carne di cui a tali lettere, ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006.

2.   I certificati veterinari che accompagnano le partite di carne, prodotti e preparati a base di carne di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie (4) ottenuti da volatili macellati prima del 1o maggio 2006, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/532/CE.

3.   In deroga all’articolo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti e preparati a base di carne costituiti da o contenenti carne di ratiti purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D della decisione 2005/432/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.»


ALLEGATO

Parte del territorio del Sudafrica di cui all’articolo 1

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

ZA

Sudafrica

I distretti di Riversdale e Mossel Bay nella provincia del Capo occidentale


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