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Document 32003D0307

2003/307/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1414]

GU L 113 del 7.5.2003, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/307/oj

32003D0307

2003/307/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1414]

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 07/05/2003 pag. 0005 - 0007


Decisione della Commissione

del 2 maggio 2003

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 1414]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(2), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE(4), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) Nel Regno Unito la quantità disponibile di sementi delle varietà di lupino azzurro (Lupinus angustifolius) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.

(3) È quindi opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad ammettere, fino al 30 giugno 2003, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4) In Finlandia la quantità disponibile di sementi delle varietà di lino tessile (Linum usitatissimum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 2002/57/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(5) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/57/CE.

(6) È quindi opportuno che la Finlandia sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2003, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(7) Occorre inoltre autorizzare la commercializzazione di tali sementi negli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare il Regno Unito o la Finlandia con sementi delle specie succitate.

(8) È opportuno che il Regno Unito svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi di Lupinus angustifolius autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(9) È opportuno che la Finlandia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi di Linum usitatissimum autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di lupino azzurro (Lupinus angustifolius) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 30 giugno 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 60 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera d), e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;

c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 2

La commercializzazione nella Comunità di sementi di lino tessile (Linum usitatissimum) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 2002/57/CE è autorizzata, fino al 30 giugno 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv) e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv), della direttiva 2002/57/CE;

c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli articoli 1 e 2, ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 4

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

Il Regno Unito svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1 e la Finlandia per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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