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Document 31995L0007

Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto ¯ Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione

GU L 102 del 5.5.1995, p. 18–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/7/oj

31995L0007

Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto ¯ Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 05/05/1995 pag. 0018 - 0024


DIRETTIVA 95/7/CE DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il funzionamento del mercato interno può essere migliorato stabilendo norme comuni che precisino il campo d'applicazione e le modalità di applicazione di talune esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, punto 2, e all'articolo 16, paragrafo 1 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1); che l'adozione di tali norme comuni è prevista da tale direttiva, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2 e dall'articolo 16, paragrafo 3;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto (2), prevede l'adozione di modalità particolari di imposizione per le operazioni a catena tra soggetti passivi; che tali misure devono assicurare il rispetto del principio della neutralità del sistema comune di imposta sul valore aggiunto riguardo all'origine dei beni e dei servizi, e il rispetto dei principi relativi all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto e al suo controllo che si è deciso di applicare nel corso del periodo transitorio;

considerando che è opportuno includere nella base imponibile all'importazione tutte le spese accessorie derivanti dal trasporto di merci verso una destinazione situata sul territorio comunitario, purché tale luogo sia noto nel momento in cui è effettuata l'importazione; che, pertanto, le prestazioni di servizi in questione beneficiano delle esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'articolo 15, punto 2 di detta direttiva prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio proposte per stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione e le modalità di attuazione pratica di applicazione delle esenzioni all'esportazione applicabili alle cessioni di beni aventi per oggetto beni da trasportare nel bagaglio personale dei viaggiatori;

considerando che è opportuno che il periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2 di detta direttiva possa essere elevato a venti anni dagli Stati membri per i beni di investimento immobiliare, tenuto conto del loro periodo di vita economico;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere l'applicazione del tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione del lavoro in base ad un contratto d'opera al 1° gennaio 1993;

considerando che i principi di territorialità e le modalità di imposizione applicabili nel campo della prestazione di servizi di trasporto intracomunitario di merci operano in modo semplice e soddisfacente, sia per gli operatori che per le amministrazioni degli Stati membri;

considerando che, se si assimila ad un trasporto intracomunitario di merci il trasporto effettuato all'interno di uno Stato membro, quando è direttamente connesso con un trasporto effettuato tra Stati membri, è possibile semplificare non soltanto i principi e le modalità di imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché i servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni;

considerando che la qualificazione di taluni lavori su beni mobili eseguiti in base ad un contratto d'opera è fonte di difficoltà che è opportuno sopprimere;

considerando che, al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel campo dei contratti d'opera su beni mobili materiali, è opportuno modificare le modalità impositive di tali operazioni qualora queste siano effettuate a favore di soggetto passivo titolare di numero di partita IVA di uno Stato membro diverso da quello nel quale essi sono eseguiti;

considerando che le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, da B ad E di tale direttiva, in combinato disposto segnatamente con le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 9 in materia di dispensa dagli obblighi consente di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori che intervengono in operazioni a catena aventi per oggetto merci vincolate e mantenute in regime di deposito;

considerando che, in quest'ambito, è opportuno garantire che il trattamento fiscale applicato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi riguardanti merci che possono essere immesse in regime di deposito doganale possa altresì applicarsi alle medesime operazioni effettuate su beni che si trovano in un regime di deposito non doganale;

considerando che tali operazioni riguardano principalmente le materie prime e altri beni negoziati sui mercati a termine internazionali e che è opportuno redigere un elenco dei beni contemplati da tali disposizioni;

considerando che, fatto salvo l'obbligo di consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, la definizione di tali regimi di deposito non doganale rientra nelle competenze degli Stati membri; che occorre ciononostante escludere da tali regimi i beni destinati alla vendita al minuto;

considerando che è opportuno precisare alcune delle modalità d'applicazione dell'imposta allo svincolo dai regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, punti da B ad E di detta direttiva per quanto riguarda il debitore dell'imposta così dovuta;

considerando che è opportuno precisare la portata dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva, limitatamente alle disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies;

considerando che, è pertanto, opportuno modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5, il testo de paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari. »

2) All'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. »

3) All'articolo 15, punto 2, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori questa esenzione si applica a condizione che:

- il viaggiatore non sia stabilito all'interno della Comunità;

- i beni siano trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione;

- il valore complessivo della cessione, compresa l'imposta sul valore aggiunto, superi il controvalore in moneta nazionale di 175 ECU, determinato a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE (*); tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di esentare dall'imposta le cessioni il cui valore complessivo non superi detto importo.

Ai fini del secondo comma:

- per "viaggiatore non stabilito all'interno della Comunità" si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova all'interno della Comunità. Ai fini della presente disposizione, per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel quale avviene la cessione;

- la prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al terzo comma, secondo trattino. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

»

4) All'articolo 20, paragrafo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può essere elevata sino a vent'anni. »

5) All'articolo 28, paragrafo 2, è aggiunto il seguente testo:

« h) gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, si avvalevano della facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a) nel testo in vigore a tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera il tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per "consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera" si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati. »

6) All'articolo 28 bis, il testo del paragrafo 5 è così modificato:

- la prima frase recita:

« Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso »;

- il testo della lettera a) è soppresso;

- alla lettera b), secondo comma, è soppresso il testo del quarto trattino;

- alla lettera b), secondo comma, il testo del quinto trattino è modificato come segue:

« - la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito al soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, purché i beni, una volta terminati i lavori, siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati ».

7) Il testo dell'articolo 28 ter è modificato come segue:

- al punto C, paragrafo 1, primo trattino, è aggiunto il comma seguente:

« È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno di un paese, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. »

- è aggiunto il seguente testo:

« F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi appalto delle perizie o dei lavori relativi a beni mobili materiali, rese ad acquirenti titolari di un numero di partita IVA in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale tali prestazioni sono effettivamente rese, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di partita IVA con il quale gli è stato reso il servizio.

Tale deroga non si applica allorché i beni non sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati effettivamente eseguiti. »

8) All'articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, l'espressione « e ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a) » è soppressa.

9) L'articolo 28 quater, punto E, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

« 1) All'articolo 16,

- il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto all'atto dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all'interno del paese:

A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale;

B. le cessioni di beni destinati ad essere:

a) portati in dogana e immessi, se del caso, in deposito provvisorio;

b) immessi in una zona franca o in un deposito franco;

c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;

d) ammessi nel mare territoriale:

- per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, nonché per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;

- per il rifornimento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento;

e) immessi, nel paese, in un regime di deposito diverso da quello doganale.

Ai fini del presente articolo si considerano depositi non doganali:

- per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE;

- per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un siffatto regime per i beni destinati:

- a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 duodecies;

- a punti di vendita, ai sensi dell'articolo 28 duodecies, ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori che si recano in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esentate a norma dell'articolo 15;

- a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato al di fuori della Comunità;

- a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate in esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 15, punto 10.

I luoghi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore;

C. le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui al punto B;

D. le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate:

a) nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere;

b) nei luoghi di cui al punto B, lettera e) conservando, all'interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera.

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la definizione di regimi di deposito non doganale che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) alle stesse operazioni riguardanti i beni di cui all'allegato J e effettuate in tali depositi non doganali;

E. le cessioni:

- di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno,

- di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis,

nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture.

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo comma, il soggetto passivo dell'imposta dovuta in conformità del primo comma è la persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati nel presente paragrafo.

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui al presente paragrafo dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lo Stato membro di cui i beni sono importati adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione all'interno del paese."

- è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le acquisizioni intracomunitarie di beni destinati ad essere sottoposti ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto B, beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese alle medesime condizioni." »

10) All'articolo 28 septies paragrafo 1, il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; ».

11) All'articolo 28 octies, il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera b) è modificato come segue:

« b) dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), o dal destinatario, titolare di numero di partita IVA nel territorio nazionale, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, prestato da un soggetto passivo residente all'estero. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta; ».

12) L'articolo 28 nonies è modificato come segue:

« - all'articolo 22, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) Il soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto al di fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, ai fini delle operazioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), quinto, sesto e settimo trattino.

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente particolareggiata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti da un altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'altro Stato membro e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo o quarto trattino;";

- all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b) secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

"- per le operazioni di cui all'articolo 28 ter, punti C, D, E e F il numero di partita IVA all'interno del paese del soggetto passivo, nonché il numero di partita IVA dell'acquirente e con il quale gli è stata fornita la prestazione;";

- all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"Il soggetto passivo titolare di un numero di partita IVA deve inoltre depositare un elenco riassuntivo contenente dati sugli acquirenti titolari di un numero di partita IVA cui ha ceduto dei beni ai sensi dell'articolo 28 quater, punto A, lettere a) e d), nonché sui destinatari titolari di un numero di partita IVA, delle operazioni di cui al quinto comma.";

- all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), terzo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- il numero di partita IVA in un altro Stato membro di ogni acquirente con il quale gli sono stati ceduti i beni,";

- all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), è soppresso il quinto comma. ».

13) È inserito l'allegato J accluso alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono adottare misure legislative, regolamentari e amministrative affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 3, 4 e 9 entrino in vigore al più tardi il 1° gennaio 1996.

Tuttavia la Repubblica federale di Germania e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a adottare misure legislative, regolamentari e amministrative affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 9 si applichino al più tardi il 1° gennaio 1997.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ

(*) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14).

(1) (2) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47.

ALLEGATO

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