EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2131

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

GU L 191 del 31.7.1993, p. 76–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009; abrogato da 32009R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2131/oj

31993R2131

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0076 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0088


REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'acquisto dei cereali da parte dell'organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante un intervento obbligatorio a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento;

considerando che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità; che il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato; che tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita;

considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte; che tuttavia, per quantitativi inferiori a 2 000 t, tale pubblicità non è necessaria;

considerando che la vendita sul mercato interno dev'essere effettuata a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto delle qualità del prodotto oggetto della gara, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo del mercato locale, senza scendere al di sotto di un livello determinato in rapporto al prezzo d'intervento; che, in alcuni casi particolari, il rispetto di tale livello di prezzo può ostacolare la corretta gestione del mercato o dell'intervento e provocare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che, per tali casi, occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzi speciali;

considerando inoltre che l'acquisto sul mercato di cereali specialmente idonei a determinati impieghi può risultare particolarmente difficile; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di facilitare l'approvvigionamento di tale mercato attingendo alle scorte d'intervento; che questa possibilità deve tuttavia essere limitata a casi eccezionali;

considerando che la vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato; che tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero; che è pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita;

considerando che la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte; che, onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione;

considerando che le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche; che i cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse; che la comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita; che tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore; che tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per una esportazione di cereali;

considerando che lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto;

considerando che, in caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario; che tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno; che, per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo; che, conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93 (3);

considerando che, affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un dato termine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 (5), ha subito numerose modifiche; che, per esigenze di chiarezza, è opportuno sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che è opportuno trattare in maniera uniforme le vendite effettuate nel corso della campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cereali acquistati dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento, per gara s'intende il concorso indetto mediante bandi; l'aggiudicazione ha luogo a favore della persona la cui offerta è più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO I Vendita sul mercato della Comunità

Articolo 2

1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare:

a) i quantitativi oggetto della gara,

b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 2 000 t.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono la pubblicità mediante affissione nella loro sede. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

Articolo 4

La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad utilizzazione e/o destinazioni determinate.

Articolo 5

1. Per le rivendite diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l'offerta accettata deve corrispondere al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo d'intervento in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prezzi d'intervento da prendere in considerazione durante il dodicesimo mese della campagna di commercializzazione sono quelli in vigore l'undicesimo mese, aumentati di una maggioranza mensile.

3. In caso di rivendita di granturco e sorgo nel corso dei primi tre mesi della campagna di commercializzazione e di frumento tenero, frumento duro, segala e orzo nel corso dei primi due mesi della campagna di commercializzazione, l'offerta accettata deve corrispondere almeno al prezzo d'acquisto all'intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per questa stessa campagna.

4. Se nel corso di una campagna si manifesta una perturbazione nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabile segnatamente alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi a quanto disposto al paragrafo 1, possono essere fissate condizioni particolari di prezzi secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 6

Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.

TITOLO II Vendita per l'esportazione

Articolo 7

1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare:

a) i quantitativi oggetto della gara,

b) le regioni nelle quali tali quantitativi sono immagazzinati;

c) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorre almeno otto giorni.

2. Nel bando di gara di cui all'articolo 12 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.

3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

Articolo 8

1. Le offerte:

a) possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t;

b) possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati;

c) si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come destinazione l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.

Articolo 9

In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Articolo 10

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, segnatamente, per ciascuna offerta la quantità, il prezzo, la restituzione e l'importo compensativo monetario fissati in anticipo, nonché le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.

Articolo 11

Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 è basata sull'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo.

TITOLO III Disposizioni generali e finali

Articolo 12

Gli organismi d'intervento pubblicano, almeno otto giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;

- le località di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 13

1. Nel caso di una vendita sul mercato della Comunità, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (7).

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nel caso di una vendita per l'esportazione, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.

3. Nel caso di vendita per l'esportazione, si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono ricevibili.

4. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione

- di 5 ECU/t, nel caso di vendita per l'esportazione,

- di un importo che lo Stato membro interessato fisserà tra 5 e 10 ECU/t, nel caso di vendita sul mercato della Comunità.

Articolo 14

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 15

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 16

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 17

1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8).

2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;

- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali:

- è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;

- sono state fornite le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87; tuttavia, la cauzione è svincolata se l'operatore fornisce la prova che i cereali sono usciti dal territorio doganale della Comunità a bordo di una nave di almeno 2 500 t di stazza lorda ed adatta alla navigazione marittima; tale prova è fornita dall'apposizione, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale che attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità, della dicitura seguente, certificata dall'autorità competente:

« Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CEE) n. . . . ./. ., articolo . . . »;

- il titolo non è stato rilasciato in conformità dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

- il contratto è stato risolto in conformità dell'articolo 16, quarto comma.

4. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è incamerata per i quantitativi per i quali:

- è stata incamerata la cauzione di cui all'articolo 44, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

- salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16.

5. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, secondo trattino non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 18

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è abrogato.

I richiami al regolamento abrogato devono intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

(4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(5) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

(8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Top