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Document 31992R3541

Regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

GU L 361 del 10.12.1992, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3541/oj

31992R3541

Regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 10/12/1992 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0051


REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/92 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1992 che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2340/90 (1) e (CEE) n. 3155/90 (2), la Comunità ha preso misure per impedire gli scambi della Comunità con l'Irak;

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991) del 3 aprile 1991, il cui paragrafo 29 riguarda le richieste dell'Irak in ordine a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno convenuto che l'Irak deve rispettare pienamente le disposizioni del paragrafo 29 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ritengono che per ogni decisione intesa ad attenuare o sopprimere le misure adottate nei confronti dell'Irak, conformemente al paragrafo 21 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia necessario tener conto in particolare di qualsiasi inosservanza da parte dell'Irak delle disposizioni del paragrafo 29 di detta risoluzione;

considerando che, in seguito all'embargo nei confronti dell'Irak, gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi sono esposti al rischio che vengano avanzate richieste da parte irachena;

considerando che è necessario tutelare in modo permanente gli operatori economici da tali richieste e impedire che l'Irak ottenga indennizzi per gli effetti negativi dell'embargo;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno concordato di ricorrere ad uno strumento comunitario che garantisca l'applicazione uniforme, in tutta la Comunità, del paragrafo 29 della citata risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che siffatta applicazione uniforme è indispensabile per realizzare gli scopi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri d'azione oltre a quelli di cui all'articolo 235;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1) per « contratto o transazione » si intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno; a tal fine il termine « contratto » include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

2) per « richiesta » si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega, e in particolare:

a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;

b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione;

d) una domanda riconvenzionale;

e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

3) per « misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano » si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali in applicazione di, in relazione o conformemente alle decisioni pertinenti di detto Consiglio di sicurezza, oppure qualsiasi azione, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo all'invasione e all'occupazione del Kuwait da parte dell'Irak;

4) per « persona fisica o giuridica in Irak » si intende:

a) lo Stato iracheno o qualsiasi ente pubblico iracheno;

b) qualsiasi persona fisica che si trova o che risiede in Irak;

c) qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale in Irak;

d) qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate.

Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

Articolo 2

1. È vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche in Irak o operanti tramite una persona fisica o giuridica in Irak;

b) persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;

c) persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;

d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 29 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

e) persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, o ad essa correlata, a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche sopramenzionate,

che deriva o che si riferisce ad un contratto o ad una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

2. Tale divieto si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 3

Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, le disposizioni di cui all'articolo 2 non sono applicabili:

a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ad eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per i quali le persone fisiche o giuridiche menzionate in detto articolo dimostrano dinanzi ad una giuridizione di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che tali misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

b) alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;

c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;

e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta,

purché la richiesta non comprenda un importo, sotto forma di interesse, indennizzo o altro, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta in conformità dei termini del contratto o della transazione in questione.

Articolo 4

In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della tale richiesta stessa.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37). (2) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37). (3) Parere reso il 19 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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