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Dokument 31992R2219

Regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

GU L 218 del 1.8.1992, str. 75—79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/12/2001; abrogato da 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2219/oj

31992R2219

Regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 01/08/1992 pag. 0075 - 0079


REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2) ha fissato, tra l'altro, le modalità d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che, per tener conto del fabbisogno specifico nel settore dei prodotti lattiero-caseari, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento annuo di Madera in prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per poter sopperire al fabbisogno in termini di quantità, di prezzo e di qualità, l'approvvigionamento di Madera viene effettuato mediante la fornitura di prodotti originari dei paesi terzi senza riscossione di prelievi o di dazi doganali e la fornitura di prodotti comunitari in condizioni equivalenti al vantaggio derivante dall'esonero dai dazi all'importazione; che a tal fine i prodotti di origine comunitaria devono fruire di aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro interessato designi l'autorità competente per la gestione di questo regime di approvvigionamento;

considerando la necessità di stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e di fissare le condizioni di ammissibilità delle domande stesse, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che occorre altresì fissare la durata della validità dei titoli d'importazione e dei certificati d'aiuto, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento e delle esigenze di una sana gestione, estendendo la validità dei certificati d'aiuto in considerazione della situazione particolare di Madera;

considerando che, per una corretta gestione del regime di approvvigionamento, è necessario fissare le condizioni di svincolo della cauzione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera che beneficiano dell'aiuto comunitario o dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

2. In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, nell'allegato II è fissato l'importo degli aiuti.

Articolo 2

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del titolo d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

b) il rilascio del certificato di aiuti di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun prodotto e per il periodo considerato;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di:

- 5 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0401,

- 10 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0402,

- 15 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0405 e 0406.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 4

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), la cauzione è svincolata quando:

a) l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato dato seguito alla domanda;

b) l'operatore ha ritirato la domanda conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

c) è fornita la prova che il certificato è stato impiegato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92 e del presente regolamento; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi imputati sul certificato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO I

Bilancio d'approvvigionamento di Madera in prodotti lattiero-caseari per il periodo

1o luglio 1992 - 30 giugno 1993

(in t)

Codice NC Designazione delle merci Quantità 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 6 000 ex 0402 Latte scremato in polvere 800 ex 0402 Latte intero in polvere 600 0405 Burro 500 0406 Formaggi 600

ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC Designazione delle merci Codice del prodotto Note Ammontare degli aiuti (1) (2) (3) (4) (5) 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1): 0401 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %: 0401 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 0401 10 10 000 (1) 6,36 0401 10 90 altri 0401 10 90 000 (1) 6,36 0401 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %: inferiore o uguale al 3 %: 0401 20 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % 0401 20 11 100 (1) 6,36 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 % 0401 20 11 500 (1) 9,61 0401 20 19 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % 0401 20 19 100 (1) 6,36 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % 0401 20 19 500 (1) 9,61 superiore al 3 %: 0401 20 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferire o uguale a 2 litri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 % 0401 20 91 100 (1) 12,65 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 % 0401 20 91 500 (1) 14,67 0401 20 99 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 % 0401 20 99 100 (1) 12,65 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 % 0401 20 99 500 (1) 14,67 0401 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %: inferiore o uguale al 21 %: 0401 30 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 10 % 0401 30 11 100 (1) 18,72 superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 % 0401 30 11 400 (1) 28,65 superiore al 17 % 0401 30 11 700 (1) 42,84 0401 30 19 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 10 % 0401 30 19 100 (1) 18,72 superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 % 0401 30 19 400 (1) 28,65 superiore al 17 % 0401 30 19 700 (1) 42,84 superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %: 0401 30 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 35 % 0401 30 31 100 (1) 50,94 superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % 0401 30 31 400 (1) 79,31 superiore al 39 % 0401 30 31 700 (1) 87,41 0401 30 39 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 35 % 0401 30 39 100 (1) 50,94 superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % 0401 30 39 400 (1) 79,31 superiore al 39 % 0401 30 39 700 (1) 87,41 superiore al 45 %: 0401 30 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 68 % 0401 30 91 100 (1) 99,57 superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % 0401 30 91 400 (1) 146,17 superiore all'80 % 0401 30 91 700 (1) 170,49 0401 30 99 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse: inferiore o uguale al 68 % 0401 30 99 100 (1) 99,57 superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % 0401 30 99 400 (1) 146,17 superiore all'80 % 0401 30 99 700 (1) 170,49 ex 0402 Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 % 65 ex 0402 Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 % 112 ex 0405 Burro avente tenore, in peso, di grassi pari o superiore a 82 % 168 ex 0406 Formaggi: 0406 90 23 Edam 135,35 0406 90 25 Tilsit 135,35 0406 90 77 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe 110,79 0406 90 79 Esram, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 114,71 0406 90 81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 130,00

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

Góra