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Document 31992D0490

92/490/CEE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

GU L 294 del 10.10.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/490/oj

31992D0490

92/490/CEE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 10/10/1992 pag. 0021 - 0022


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1992 che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (92/490/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la Commissione ha adottato la decisione 92/188/CEE (3);

considerando che in alcune zone, gravemente infette all'inizio del 1991, non si sono più registrati focolai per diversi mesi;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione della malattia e soprattutto del fatto che le perdite sono in diminuzione nella maggior parte dei branchi infetti;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione delle relative prove sierologiche;

considerando che la portata delle disposizioni della decisione 92/188/CEE deve essere adeguata ai nuovi sviluppi;

considerando che le autorità degli Stati membri si sono impegnate a mettere in applicazione le misure nazionali necessarie per un'efficace attuazione della presente decisione quando i suini vengono inviati in altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/188/CEE è così modificata:

1) Nell'articolo 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite dalla seguente:

« c) per "allevamento infetto" si intende un allevamento in cui nelle ultime otto settimane prima della certificazione sia stato riscontrato un numero anormalmente elevato di aborti o di parti prematuri nelle scrofe o nelle scrofette nonché mortalità e astenia nei suinetti e in cui la diagnosi di PRRS sia stata confermata mediante prova sierologica adeguata ».

2) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

3) È inserito l'articolo 8 bis seguente:

« Articolo 8 bis

La presente decisione si applica fino al 1o novembre 1992. La situazione verrà riesaminata dal comitato veterinario permanente entro e non oltre il 15 ottobre 1992 per valutare la situazione della malattia e ogni misura di protezione ritenuta necessaria in tale data. »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 22.

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