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Document 31990R3916

Regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada

GU L 375 del 31.12.1990, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3916/oj

31990R3916

Regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1990 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0227


REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/90 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1990 concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che in forza dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3164/76(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/88(5), il Consiglio è tenuto a deliberare in merito alle misure da adottare in caso di crisi nel settore dei trasporti di merci su strada;

considerando che è pertanto indispensabile introdurre un meccanismo comunitario di salvaguardia per far fronte ad eventuali perturbazioni gravi del mercato dei trasporti in questione, allo scopo di porvi rimedio;

considerando che occorre a tal fine prevedere misure atte a risolvere la crisi e precisarne la natura, elaborare una procedura decisionale adeguata e garantire la disponibilità dei dati necessari per l'applicazione della clausola di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è applicabile al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada effettuati sul territorio della Comunità tra Stati membri per conto terzi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per crisi si intende la comparsa, sul mercato di cui all'articolo 1, di problemi specifici di questo mercato, tali da provocare una superiorità grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, superiorità implicante una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, a condizione che le previsioni a breve e medio termine per il mercato in questione non facciano sperare in miglioramenti sostanziali e duraturi.

Articolo 3

La Commissione raccoglie i dati necessari per poter seguire l'evoluzione del mercato e riconoscere l'esistenza di eventuali crisi.

A questo fine gli Stati membri collaborano con la Commissione per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei dati che sono disponibili o che possono essere ottenuti facilmente.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro ritiene che esista una crisi esso può chiedere alla Commissione di procedere ad un'indagine.

2. Per consentire alla Commissione di valutare la situazione, lo Stato membro interessato fornisce informazioni sostanziali e corredate di cifre.

3. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione consulta immediatamente il comitato di cui all'articolo 5.

4. Se, a seguito della consultazione del comitato, la Commissione constata l'esistenza di una crisi, essa può mediante decisione, prendere misure per impedire un ulteriore aumento dell'offerta di capacità di trasporto sul mercato interessato, limitando l'aumento dell'attività dei trasportatori esistenti e prevedendo restrizioni all'accesso al mercato di nuovi trasportatori.

Tale decisione deve essere presa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dello Stato membro.

Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità.

5. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del paragrafo 4 o, se del caso, al sua decisione di non adottare alcuna misura.

6. Uno Stato membro o più Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 5 entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati entro i termini di cui al paragrafo 4, terzo comma.

7. Se la Commissione ritiene che:

le misure di cui al paragrafo 4 debbano essere prorogate e/o misure aggiuntive separate debbano essere adottate essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 5

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato è incaricato di:

seguire la situazione del mercato dei trasporti di cui all'articolo 1 e consigliare la Commissione in proposito;

consigliare la Commissione, a sua richiesta, in merito alla raccolta dei dati di cui all'articolo 3;

consigliare la Commissione, a sua richiesta, in merito a qualsiasi richiesta da parte di uno Stato membro come previsto all'articolo 4, paragrafo 1;

consigliare la Commissione in merito alle misure proposte per risolvere la crisi, in particolare sull'applicazione pratica di tali misure.

Inoltre, nel quadro del presente regolamento, il comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione connessa all'attuazione del presente regolamento.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure provvisorie da prendere per risolvere la crisi. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata delle necessarie proposte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI

(1)GU n. C 87 del 5. 4. 1990, pag. 4 e GU n. C 294 del 24. 11. 1990, pag. 11.

(2)Parere reso il 26 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(5)GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

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