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Document 31986R0513
Commission Regulation (EEC) No 513/86 of 26 February 1986 amending Annexes 1, 4, 5 and 6 to Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to their families moving within the Community
Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione del 26 febbraio 1986 recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione del 26 febbraio 1986 recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
GU L 51 del 28.2.1986, p. 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 31997R0118
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 6 | 28/02/1986 | |
Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 4 | 28/02/1986 | |
Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 1 | 28/02/1986 | |
Modifies | 31972R0574 | modifica | allegato 5 | 28/02/1986 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31986R0513R(01) | ||||
Incorporated by | 21994A0103(56) | ||||
Implicitly repealed by | 31997R0118 | 02/02/1997 |
Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione del 26 febbraio 1986 recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 28/02/1986 pag. 0044 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0073
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 513/86 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1986 recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85 (2), in particolare l'articolo 98, visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85, in particolare l'articolo 122, visto il parere della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, considerando che è necessario modificare l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 per adeguarsi ad un cambiamento delle autorità competenti in Italia; considerando che occorre modificare l'allegato 4 di detto regolamento per tener conto di una modifica degli organismi di collegamento per le prestazioni familiari nel Lussemburgo; considerando che è necessario modificare talune disposizioni dell'allegato 5 di detto regolamento per tener conto di altri accordi conclusi tra stati membri; considerando che occorre parimenti modificare l'allegato 6 di detto regolamento in seguito ad un cambiamento intervenuto in Germania nella procedura di pagamento delle prestazioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1. All'allegato 1. la rubrica « H. ITALIA » è sostituita dal seguente testo: « H. ITALIA: 1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma, 2. Ministro della Sanità, Roma, 3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma, 4. Ministro delle Finanze, Roma. » 2. All'allegato 4 il punto 5 della rubrica « I. LUSSEMBURGO » è sostituito dal seguente testo: « 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales (cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo. » 3. L'allegato 5 è modificato come segue: a) Alla rubrica 4, BELGIO-FRANCIA, il punto d) è sostituito dal seguente testo: « d) L'accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti un uno dei due paesi e occupati nell'altro. » b) Alla rubrica 9, BELGIO-PAESI BASSI, il punto c) è sostituito dal seguente testo: « c) L'accordo del 24 dicembre 1980, modificato dall'accordo del 18 dicembre 1984, sull'assicurazione-cure mediche. » c) Alla rubrica 19, DANIMARCA-PAESI BASSI, si conserva il comma esistente che è contrassegnato con la lettera a) e si aggiunge il seguente punto: « b) Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario). » d) Alla rubrica 21, DANIMARCA-REGNO UNITO, il comune esistente diventa punto 1 ed è aggiunto il seguente punto: « 2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra. » e) Alla rubrica 28, GERMANIA-PAESI BASSI: i) il punto c) è soppresso; ii) i punti d), e), f), g) diventano rispettivamente c), d), e), f); iii) è aggiunto il punto seguente: « g) L'accordo del 1o ottobre 1981 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento di applicazione. » f) Alla rubrica 30, GERMANIA-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra. » g) Alla rubrica 61, LUSSEMBURGO-PAESI BASSI, è aggiunto il punto seguente: « c) L'accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale. » h) Alla rubrica 63, LUSSEMBURGO-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra. » i) Alla rubrica 65, PAESI BASSI-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « d) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 18 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto b) ai lavoratori autonomi che si spostano tra i Paesi Bassi e Gibilterra. » 4. L'allegato 6 è modificato come segue: Nella rubrica C. GERMANIA, il punto 4 è sostituito dal seguente testo: « 4. Assicurazione infortuni 1.2 // a) Relazioni con la Spagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: // pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'alle- gato 5); // b) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito: // pagamento diretto, tranne nei casi in cui siano previste altre disposizioni. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, punto 3 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al punto suddetto. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986. Per la Commissione Manuel MARIN Vicepresidente (1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.