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Document 02010D0419-20190115

Consolidated text: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE [notificata con il numero C(2010) 5129] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/419/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/419/2019-01-15

02010D0419 — IT — 15.01.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE

[notificata con il numero C(2010) 5129]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/419/UE)

(GU L 197 dell'29.7.2010, pag. 11)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/60 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 gennaio 2019

  L 12

31

15.1.2019




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE

[notificata con il numero C(2010) 5129]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/419/UE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11, di cui alla lettera b), dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.  Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h), dell’allegato.

2.  Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è ►M1  Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio ◄ , che rappresenta Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2004/657/CE è abrogata.

Articolo 9

Destinatario

Il destinatario della presente decisione è ►M1  Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio ◄ in rappresentanza di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.




ALLEGATO

a)    Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

Nome

:

►M1  Syngenta Crop Protection NV/SA ◄

Indirizzo

:

►M1  Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio ◄

per conto di Syngenta Crop Protection AG — Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, SVIZZERA.

b)    Designazione e specifiche dei prodotti:

1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

2) mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;

3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.

c)    Etichettatura:

1) ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).

d)    Metodo di rilevamento:

 metodo evento-specifico, basato su PCR in tempo reale, per la quantificazione di granturco SYN-BTØ11-1,

 metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato sul sito http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

 materiale di riferimento: ERM®-BF412, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)    Identificatore unico:

SYN-BTØ11-1

f)    Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica].

g)    Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non applicabile.

h)    Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet].

i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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