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Document 02010D0419-20190115
Commission Decision of 28 July 2010 renewing the authorisation for continued marketing of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize Bt11 (SYN-BTØ11-1), authorising foods and food ingredients containing or consisting of field maize Bt11 (SYN-BTØ11-1) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and repealing Decision 2004/657/EC (notified under document C(2010) 5129) (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance) (2010/419/EU)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE [notificata con il numero C(2010) 5129] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/419/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE [notificata con il numero C(2010) 5129] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/419/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
02010D0419 — IT — 15.01.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2010 che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE [notificata con il numero C(2010) 5129] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 dell'29.7.2010, pag. 11) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
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L 12 |
31 |
15.1.2019 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2010
che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE
[notificata con il numero C(2010) 5129]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/419/UE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11, di cui alla lettera b), dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;
b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;
c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h), dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è ►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio ◄ , che rappresenta Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione 2004/657/CE è abrogata.
Articolo 9
Destinatario
Il destinatario della presente decisione è ►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio ◄ in rappresentanza di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione:
Nome |
: |
►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA ◄ |
Indirizzo |
: |
►M1 Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio ◄ |
per conto di Syngenta Crop Protection AG — Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, SVIZZERA.
b) Designazione e specifiche dei prodotti:
1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;
2) mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-BTØ11-1;
3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio.
c) Etichettatura:
1) ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;
2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco SYN-BTØ11-1 di cui all’articolo 2, lettere b) e c).
d) Metodo di rilevamento:
— metodo evento-specifico, basato su PCR in tempo reale, per la quantificazione di granturco SYN-BTØ11-1,
— metodo convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato sul sito http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm
— materiale di riferimento: ERM®-BF412, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue
e) Identificatore unico:
SYN-BTØ11-1
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica].
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:
non applicabile.
h) Piano di monitoraggio:
piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato su Internet].
i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:
non applicabile.
Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.