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Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001 conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) [notificata con il numero C(2001) 4539] (2002/2/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — IT — 17.12.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[notificata con il numero C(2001) 4539]

(2002/2/CE)

(GU L 002 dell'4.1.2002, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[notificata con il numero C(2001) 4539]

(2002/2/CE)



Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE il Canada è ritenuto fornire un adeguato livello fornisca un livello adeguato di protezione ai dati personali trasferiti dalla Comunità a destinatari soggetti alla legge sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici («the Canadian Act»).

Articolo 2

La presente decisione riguarda solo l'adeguatezza della protezione fornita in Canada dalla legge canadese, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all'attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all'interno degli Stati membri.

▼M1

Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso destinatari in Canada le cui attività rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

▼M1

Articolo 3 bis

1.  La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico canadese che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se il Canada continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Canada risultano inidonee a tal fine.

3.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche canadesi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.  Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità canadese competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

▼B

Articolo 4

1.  La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento, alla luce delle esperienze relative al suo funzionamento o di modifiche della legislazione canadese, compresi provvedimenti che riconoscano che una provincia canadese dispone di una legislazione sostanzialmente simile. Tre anni dopo la notifica della presente decisione agli Stati membri la Commissione ne valuta il funzionamento in base alle informazioni disponibili; essa comunica qualsiasi elemento utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, inclusi quelli in grado di influire su quanto enunciato dall'articolo 1 della presente decisione in merito all'adeguatezza della protezione canadese ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e di provare l'esistenza di discriminazioni nell'attuazione della presente decisione.

2.  Se necessario, la Commissione presenta progetti di misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per uniformarsi alla presente decisione entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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