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Document 01994L0062-20180704

Consolidated text: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04

01994L0062 — IT — 04.07.2018 — 007.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(GU L 365 dell'31.12.1994, pag. 10)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRETTIVA 2004/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004

  L 47

26

18.2.2004

►M3

DIRETTIVA 2005/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2005

  L 70

17

16.3.2005

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 febbraio 2013

  L 37

10

8.2.2013

►M6

DIRETTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 29 aprile 2015

  L 115

11

6.5.2015

►M7

DIRETTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018

  L 150

141

14.6.2018




▼B

DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Articolo 1

Fine

1.  Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

▼M7

2.  A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare.

▼B

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

2.  Essa si applica lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi ( 1 ).

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

L'imballaggio consiste soltanto di:

a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.

▼M2

La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme

▼M7 —————

▼M6

bis) «plastica»: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

ter) «borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;

quater) «borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;

quinquies) «borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;

sexies) «borse di plastica oxo-degradabili»: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

▼M7

2) «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;

▼M7

bis) «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;

ter) «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

quater) si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;

▼M7 —————

▼B

11) «operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

12) «accordo volontario»: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

▼M2

Articolo 4

Prevenzione

▼M7

1.  Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure adottate conformemente all’articolo 9, siano attuate altre misure di prevenzione atte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi.

Tali altre misure preventive possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, sentiti gli operatori economici, le organizzazioni ambientaliste e i consumatori, e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.

Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.

▼M6

bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.

Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe:

a) adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali;

b) adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure.

Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri riferiscono sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità dell'articolo 12.

Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero e adegua i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

ter.  Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri possono adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.

quater.  La Commissione e gli Stati membri incoraggiano attivamente, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016, campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'impatto ambientale nocivo dell'utilizzo eccessivo di borse di plastica in materiale leggero.

▼M2

2.  La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

▼M7 —————

▼M7

Articolo 5

Riutilizzo

1.  Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere, tra l’altro:

a) l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;

b) la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;

c) l’impiego di incentivi economici;

d) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

2.  Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi.

Il livello rettificato è calcolato sottraendo:

a) dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato, e

b) dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.

Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.

3.  Uno Stato membro può considerare le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii).

4.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, nonché per il calcolo degli obiettivi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

5.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina i dati sugli imballaggi riutilizzabili forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 12 e all’allegato III, al fine di valutare la fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi, incluse le regole per il calcolo, e di qualsiasi altra misura intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼M2

Articolo 6

Recupero e riciclaggio

1.  Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

a) entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

b) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

c) entro il 30 giugno 2001 sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;

d) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;

e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 60 % in peso per il vetro;

ii) 60 % in peso per la carta e il cartone;

iii) 50 % in peso per i metalli;

iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;

v) 15 % in peso per il legno;

▼M7

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 50 % per la plastica;

ii) 25 % per il legno;

iii) 70 % per i metalli ferrosi;

iv) 50 % per l’alluminio;

v) 70 % per il vetro;

vi) 75 % per la carta e il cartone;

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 55 % per la plastica;

ii) 30 % per il legno;

iii) 80 % per i metalli ferrosi;

iv) 60 % per l’alluminio;

v) 75 % per il vetro;

vi) 85 % per la carta e il cartone.

bis.  Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:

a) la deroga è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;

b) in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo non è inferiore al 30 %;

c) in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera g), punti v) e vi), e lettera i), punti v) e vi), non è inferiore al 60 %; e

d) al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 1, lettera g) o i), del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intenzione di posticipare la rispettiva scadenza e presentano un piano di attuazione conformemente all’allegato IV della presente direttiva. Gli Stati membri possono abbinare tale piano a un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

ter.  Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma della lettera d) del paragrafo 1 bis, la Commissione può chiedere a uno Stato membro di correggere tale piano laddove ritenga che esso non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato sottopone un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

quater.  Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione rivede gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼M7 —————

▼M2

4.  Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

▼M7 —————

▼M2

6.  Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

7.  La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire rispettivamente il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e l'attuale basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:

a) di realizzare, entro il 30 giugno 2001, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e c), raggiungendo tuttavia almeno il 25 % di recupero o incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

b) di rinviare nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a una scadenza successiva, che non deve comunque andare oltre il 31 dicembre 2005;

c) di posporre il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data di loro scelta, che non vada oltre il 31 dicembre 2012.

▼M7 —————

▼M2

10.  Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all'uopo adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell'interesse di un elevato livello di tutela ambientale, purché queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. La Commissione conferma tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

▼M3

11.  Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e e) fino ad una data da essi definita che non può essere successiva al 31 dicembre 2012 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, l'Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia; al 31 dicembre 2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per la Polonia e al 31 dicembre 2015 per la Lettonia.

▼M7

Articolo 6 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

1.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati conseguiti:

a) gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro;

b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3.  Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE.

4.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati raggiunti, la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono considerarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

5.  La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2008/98/CE.

7.  I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

8.  I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.

9.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 6 ter

Segnalazione preventiva

1.  La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2.  Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

c) esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.

▼M7

Articolo 7

Sistemi di restituzione, raccolta e recupero

1.  Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

a) restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b) riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Tali sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e a quella delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, anche con riferimento alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza in conformità del trattato.

2.  Gli Stati membri garantiscono che, entro il 31 dicembre 2024, siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformemente all’articolo 8 e all’articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

3.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscono parte di una politica globale sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori, di sicurezza e igiene, di tutela della qualità, dell’autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

4.  Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di elevata qualità dei rifiuti di imballaggio e a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. A tal fine, ai rifiuti di imballaggio, inclusi i rifiuti di imballaggio composito, si applica l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

▼B

Articolo 8

Marcatura e sistema di identificazione

1.  Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.

▼M2

2.  Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione ( 4 ).

▼B

3.  Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.

▼M6

Articolo 8 bis

Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili

Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.

▼B

Articolo 9

Requisiti essenziali

1.  Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.

2.  Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:

a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;

b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4.  Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.

Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M7

5.  Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione valuta la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali al fine, tra l’altro, di migliorare la progettazione per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 10

Normalizzazione

La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:

 i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,

 i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,

 i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,

 i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,

 i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,

 i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi.

Articolo 11

Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi

1.  Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:

 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;

 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;

 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1.

2.  I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE ( 5 ).

▼M7

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 bis al fine di integrare la presente direttiva determinando le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché determinando i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino, del presente articolo.

▼B

Articolo 12

▼M7

Sistemi di informazione e comunicazioni

▼B

1.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.

▼M7

2.  Le banche dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati fondati sull’allegato III e forniscono, in particolare, informazioni sull’entità, sulle caratteristiche e sull’evoluzione dei flussi di imballaggi e di rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri, comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali e dei componenti d’imballaggio utilizzati per la loro fabbricazione.

▼M7 —————

▼M7

bis.  Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili.

Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione sulla base dell’allegato III, in conformità del paragrafo 3 quinquies del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione concernente gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 3 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di riferimento.

ter.  I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.

quater.  La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo il primo periodo di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

quinquies.  Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione 2005/270/CE della Commissione ( 6 ). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.

▼B

4.  Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

▼M7 —————

▼B

6.  Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.

Articolo 13

Informazione degli utenti di imballaggi

Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:

 i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

 il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

 il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentanto sul mercato;

 i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 14.

▼M2

Gli Stati membri promuovono altresì campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore.

▼B

Articolo 14

Piani di gestione

Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5.

Articolo 15

Strumenti economici

Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi.

Articolo 16

Notificazione

1.  Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.

2.  Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.

▼M7 —————

▼B

Articolo 18

Libertà di immissione sul mercato

Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼M7

Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

1.  La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema d’identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, secondo comma, sesto trattino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 21 bis, per modificare l’elenco degli esempi illustrativi per la definizione di imballaggio, di cui all’allegato I.

Articolo 20

Misure specifiche

In conformità dell’articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della medesima, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell’Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso), gli imballaggi primari per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.

▼M6

Articolo 20 bis

Relazione sulle borse di plastica

1.  Entro il 27 novembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'efficacia delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, a livello di Unione nel contrastare la dispersione dei rifiuti, modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti. Se dalla valutazione emerge che le misure adottate non sono efficaci, la Commissione esamina altre modalità possibili per conseguire una riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, tra cui la definizione di obiettivi realistici e raggiungibili a livello di Unione e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.

2.  Entro il 27 maggio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'impatto dell'uso di borse di plastica oxo-degradabili sull'ambiente e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.

3.  Entro il 27 maggio 2017 la Commissione valuta gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.

▼M7

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M7

Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 8 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 22

Recepimento nel diritto interno

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.  Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate o emanate nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

▼M6

bis.  Purché gli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

▼M2

Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

a) gli accordi hanno forza vincolante;

b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale, parimenti accessibile al pubblico, e comunicati alla Commissione;

d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

▼B

4.  I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

5.  Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alla legislazione nazionale in vigore.

Articolo 23

La direttiva 85/339/CEE è abrogata dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 24

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M5




ALLEGATO I

ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

▼B




ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI

1.   Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

 Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

▼M7

 Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

▼B

 Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2.   Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

 le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

 possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.

 osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3.   Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

a)   Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio.

b)   Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;

▼M7

c)   Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d)   Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.

▼B




ALLEGATO III

DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI «IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO» (SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4 RIPORTATE IN APPRESSO)

1.

Per quanto concerne gli imballaggi tanto primari che secondari e terziari:

a) Le quantità, per ciascuna grande categoria di materiali, degli imballaggi consumati nel territorio nazionale (prodotte + importate - esportate) (tabella 1),

b) Le quantità riutilizzate (tabella 2).

2.

Per quanto concerne i rifiuti di imballaggio tanto domestici quanto non domestici:

a) Le quantità per ciascuna grande categoria di materiali valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale (prodotte + importate - esportate) (tabella 3),

b) Le quantità riciclate e le quantità valorizzate per ciascuna grande categoria di materiali (tabella 4).

TABELLA 1

Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) consumati nel territorio nazionale

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►(1) M7  

TABELLA 2

Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) riutilizzati nel territorio nazionale

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►(4) M7  

►(4) M7  

►(4) M7  

►(4) M7  

TABELLA 3

Quantità di rifiuti di imballaggio valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale

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►(2) M7  

►(2) M7  

TABELLA 4

Quantità di rifiuti di imballaggio riciclati o valorizzati nel territorio nazionale

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►(2) M7  

►(2) M7  

▼M7




ALLEGATO IV

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 BIS, LETTERA D)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d), include quanto segue:

1. una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;

2. una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

3. i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4. le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), della presente direttiva, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

5. un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6. informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7. misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.



( 1 ) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

( 4 ) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28.

( 5 ) GU n. L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

( 6 ) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 8 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

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