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Document 01984R3440-20070219

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione del 6 dicembre 1984 relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3440/2007-02-19

1984R3440 — IT — 19.02.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1984

relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

(GU L 318, 7.12.1984, p.23)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 955/87 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 1987

  L 90

29

2.4.1987

►M2

REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989

  L 203

21

15.7.1989

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 146/2007 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2007

  L 46

9

16.2.2007




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1984

relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

(GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/84 ( 2 ), in particolare l'articolo 21,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/83 vieta l'impiego di qualsiasi dispositivo che possa ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 171/83, queste disposizioni si applicano soltanto alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/83 prevede l'autorizzazione dei dispositivi che possono essere attaccati alle reti;

considerando che è opportuno definire determinate parti della rete da traino;

considerando che non occorre vietare l'attacco di dispositivi alle reti da traino quando si pescano specie per le quali il regolamento (CEE) n. 171/83 non prescrive una dimensione minima delle maglie;

considerando che può essere autorizzato l'impiego di determinati dispositivi atti a ridurre l'usura delle reti da traino, delle sciabiche danesi o di reti analoghe, a rinforzare queste reti, a limitare la fuga delle catture verso la parte anteriore delle reti o a migliorarne il rendimento e la sicurezza d'impiego;

considerando che il foderone inferiore serve soprattutto a proteggere dall'usura la parte inferiore della rete da traino;

considerando che il foderone superiore serve a proteggere dall'usura il cielo o le parti laterali del sacco della rete da traino nel caso in cui la parte posteriore della rete dovesse attorcigliarsi sul proprio asse durante le operazioni di pesca;

considerando che la fodera di rinforzo serve a rafforzare il sacco della rete da traino e ad evitarne la rottura quando è riempita di pesci e quando la rete viene fatta rete salpata;

considerando che la fascia di protezione serve a impedire che lo strozzatoio tagli la rete del sacco;

considerando che la sagola di chiusura serve a chiudere il sacco della rete;

considerando che una lunghezza limitata della parte estrema del sacco della rete può essere ripiegata all'interno del sacco stesso per garantirne una migliore chiusura;

considerando che lo strozzatoio serve a serrare la sezione posteriore del sacco della rete in modo da agevolarne il salpamento;

considerando che la cinta di rinforzo serve a limitare l'estensione del diametro della rete;

considerando che l'enca serve a far passare le catture dalla parte anteriore della rete al sacco, limitandone al tempo stesso le possibilità di ritorno;

considerando che la pezza selettiva serve per la pesca selettiva di pesci, gamberetti od altre specie;

considerando che la corda di rinforzo serve a rafforzare la rete a strascico o ad evitare che pietre e detriti penetrino nel sacco della rete;

considerando che la «torquette» serve a migliorare la chiusura del sacco per mezzo della sagola di chiusura;

considerando che il sacco a pantalone serve a ridurre il rischio di una perdita totale delle catture durante la pesca su fondali scabrosi;

considerando che a tal fine bisogna elaborare norme particolareggiate per tali dispositivi e, in particolare, per la loro descrizione tecnica e definire le condizioni in cui possono essere utilizzati;

considerando che, se del caso, si possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento per casi specifici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, il termine «rete da traino»corrisponde a «rete da traino, sciabica danese o rete analoga».

Articolo 2

Nell'allegato sono definiti i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento che descrivono alcuni dei dispositivi o delle opere che formano normalmente parte integrante di una rete da traino o possono essere utilizzati congiuntamente ad una rete da traino.

Articolo 3

Gli articoli da 4 a 15 recano le definizioni di alcuni dispositivi che possono essere attaccati alle reti da traino sebbene possano ostruire le maglie in una parte qualsiasi della rete o ridurre le dimensioni di tali maglie, nonché le condizioni d'impiego di tali dispositivi.

Articolo 4

Foderone inferiore

1.  Il foderone inferiore può essere formato da un telo, da una rete o da qualsiasi altro materiale.

2.  Si possono utilizzare contemporaneamente più foderoni inferiori, che possono sovrapporsi.

3.  I foderoni inferiori possono essere attaccati soltanto all'esterno della rete da traino e unicamente nella metà inferiore di qualsiasi parte della rete. Il foderone può essere fissato soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali.

4.  Qualora si utilizzino fodere di rinforzo o fasce di protezione, il foderone inferiore può essere attaccato soltanto all'esterno di tali dispositivi e nel modo stabilito al paragrafo 3.

Articolo 5

Fodera superiore

1.  È autorizzato l'impiego di ciascuno dei due tipi di fodera superiore designati rispettivamente tipo A e tipo B.

2.  La fodera superiore del tipo A può essere formata da una qualsiasi pezza di rete rettangolare, la cui dimensione delle maglie è almeno pari a quella delle maglie del sacco. La sua larghezza deve corrispondere almeno ad una volta e mezza la larghezza del sacco da essa ricoperta, misurate entrambe perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco. La fodera può essere attaccata sul bordo anteriore e sui bordi laterali soltanto nella metà superiore esterna del sacco.

Se quest'ultimo è provvisto di uno strozzatoio, la fodera superiore viene fissata in modo da non prolungarsi in avanti più di quattro maglie dallo strozzatoio posteriore; nel caso contrario, essa viene fissata in modo da non coprire più dell'ultimo terzo posteriore del sacco. In entrambi i casi la fodera superiore deve terminare a non meno di quattro maglie davanti alla sagola di chiusura.

3.  La fodera superiore del tipo B può essere formata da una qualsiasi rete rettangolare, che deve essere fabbricata con ritorto dello stesso diametro di quello del sacco ed avere maglie di dimensione doppia di quella delle maglie del sacco. Essa può coprire completamente la metà superiore del sacco stricto sensu e viene attaccata soltanto lungo i quattro bordi in modo che, nei punti di attacco, il lato di ciascuna maglia coincida con due lati delle maglie del sacco.

4.  È vietato utilizzare più di una fodera superiore contemporaneamente.

▼M1

5.  È vietato utilizzare congiuntamente una fodera superiore e fodere di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglia di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.

▼M2

6.  In deroga al paragrafo 1, l'impiego della fodera superiore di tipo A è vietato nello Skagerrak e nel Kattegat.

7.  Nello Skagerrak e nel Kattegat è vietato attaccare una fodera superiore a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm.

▼M2

Articolo 6

Fodera di rinforzo

1.  La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco delle reti da traino e può essere attaccata ad esso di tratto in tratto. La fodera di rinforzo deve avere dimensioni (lunghezza e larghezza) almeno pari a quelle della parte del sacco a cui è attaccata.

2.  Il disposto dei paragrafi 3 e 4 non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat.

3.  È vietato usare più di una fodera di rinforzo, tranne in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo.

4.  La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm.

5.  Il disposto dei paragrafi 6, 7, 8 e 9 si applica unicamente nello Skagerrak e nel Kattegat.

6.  È vietato attaccare una fodera di rinforzo a reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 70 mm.

7.  È vietato attaccare alla rete contemporaneamente una fodera di rinforzo e una fodera superiore.

8.  È vietato utilizzare una fodera di rinforzo avente maglie di dimensioni inferiori a 80 mm.

9.  È vietato utilizzare più di una fodera di rinforzo, salvo in caso di attacco a reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm, per le quali sono ammesse due fodere di rinforzo. In deroga al paragrafo 8, la dimensione delle maglie di una di tali fodere di rinforzo può essere inferiore a 80 mm, ma non inferiore a 35 mm.

10.  È vietato utilizzare fodere di rinforzo che oltrepassino la parte anteriore del sacco della rete.

11.  Se una fodera di rinforzo è composta da sezioni di rete di forma cilindrica, nei punti di attacco le sezioni non possono sovrapporsi su più di 4 maglie.

12.  Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino aventi maglie di dimensioni superiori a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore.

13.  In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti aventi maglie di dimensioni uguali o inferiori a 60 mm.

▼B

Articolo 7

Fascia di protezione

1.  La fascia di protezione è una pezza di rete corta, di forma cilindrica, avente la stessa circonferenza del sacco della rete o delle eventuali fodere di rinforzo, che circonda il sacco della rete o le fodere di rinforzo nei punti di attacco dello strozzatoio.

2.  La fascia di protezione non può essere utilizzata se non vi è uno strozzatoio attaccato al sacco della rete.

3.  È vietato utilizzare una fascia di protezione lunga più di un metro.

4.  La fascia di protezione può essere attaccata soltanto davanti e dietro ciascuno strozzatoio.

5.  Le maglie della fascia di protezione devono avere una dimensione almeno pari a quella delle maglie del sacco della rete.

6.  La circonferenzza della fascia di protezione e quella del sacco della rete o delle eventuali fodere di rinforzo vengono confrontate stirando le pezze con la stessa forza.

Articolo 8

Sagola di chiusura

1.  La sagola di chiusura è una corda che permette di chiudere l'estremità posteriore del sacco della rete e/o delle fodere di rinforzo per mezzo di un nodo facilmente allentabile o di un congegno meccanico.

2.  La sagola di chiusura dovrà essere attaccata a non più di un metro delle ultime maglie del sacco della rete, che potrà essere ripiegata all'interno del sacco della rete. Tuttavia, se una «torquette» è attaccata come specificato all'articolo 14, la sagola di chiusura sarà passata attraverso le ultime maglie del sacco della rete.

3.  È autorizzato l'impiego di più di una sagola di chiusura per rete da traino. La sagola non può chiudere né il foderone inferiore né quello superiore.

▼M3

4.  In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.

▼B

Articolo 9

Strozzatoi

1.  Lo strozzatoio è un pezzo di corda o di fune metallica che corre lungo la circonferenza del sacco della rete o dell'eventuale fodera di rinforzo, attaccata ad essa mediante nodi o anelli. Si può utilizzare in qualsiasi momento più di uno strozzatoio.

2.  La lunghezza minima degli strozzatoi è regolata dalle stesse norme applicabili alle cinte di rinforzo, quali sono definite dall'articolo 10, salvo che lo strozzatoio più vicino alla sagola di chiusura può essere più corto.

Articolo 10

Cinte di rinforzo

1.  Le cinte di rinforzo sono corde a forma di anello che cingono a intervalli regolari il sacco della rete o la fodera di rinforzo a cui sono attaccate.

2.  La lunghezza di una cinta di rinforzo non deve essere inferiore al 40 % della circonferenza del sacco della rete, calcolata moltiplicando il numero di maglie presenti nella circonferenza del sacco per la dimensione effettiva delle maglie, salvo per l'ultima cinta di rinforzo, denominata «cinta posteriore», se è attaccata ad una distanza non superiore a due metri dalle maglie della sagola di chiusura, misurata con le maglie stirate longitudinalmente.

3.  La distanza tra due cinte di rinforzo successive non deve essere inferiore ad un metro.

4.  Una cinta di rinforzo può cingere le fodere di rinforzo, ma non una fodera superiore né un foderone inferiore.

Articolo 11

Enca

1.  L'enca è una pezza di rete provvista di maglie aventi almeno la stessa dimensione di quelle del sacco, fissata all'interno della rete da traino in modo da consentire alle catture di passare dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone al tempo stesso le possibilità di ritorno.

2.  L'enca va attaccata con il suo bordo anteriore; essa può essere attaccata anche con i suoi bordi laterali. L'attaccatura ha luogo all'interno del sacco della rete o nella sua parte anteriore.

3.  La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità posteriore del sacco della rete deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca.

▼M2

4.  Nello Skagerrak e nel Kattegat, l'enca non deve prolungarsi all'interno del sacco per una lunghezza superiore a quella di 20 maglie.

▼B

Articolo 12

Pezza selettiva

1.  La pezza selettiva è una pezza di rete avente maglie di dimensione almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete.

2.  La pezza selettiva va attaccata all'interno della rete da traino davanti al sacco e non deve prolungarsi nel sacco oltre un terzo della lunghezza di quest'ultimo. La pezza selettiva può essere attaccata alla rete da traino su tutti i bordi.

3.  Si possono utilizzare contemporaneamente al massimo due pezze di pezza selettiva, purché esse siano attaccate rispettivamente alla metà superiore e a quella inferiore della rete da traino e non si sovrappongano in alcun punto.

Articolo 13

Corde di rinforzo

1.  Per corda di rinforzo si intende qualsiasi corda, diversa da una ralinga, attaccata a qualsiasi parte della rete da traino.

2.  È vietato attaccare corde di rinforzo all'interno del sacco della rete.

Articolo 14

Torquette

1.  La «torquette» è una pezza di rete fissata all'interno del sacco della rete, nell'estremità posteriore di quest'ultimo. Essa può essere ripiegata nel caso della rete.

2.  La dimensione delle maglie della «torquette» non deve essere inferiore a quella delle maglie del sacco.

3.  La «torquette» va attaccata con il bordo anteriore soltanto e non più avanti delle ultime cinque maglie del sacco della rete; essa non deve prolungarsi all'indietro oltre un metro dalle ultime maglie del sacco della rete.

Articolo 15

Cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone

Le maglie del sacco di una rete da traino possono essere cucite assieme, allacciando longitudinalmente la metà superiore e quella inferiore, per formare un sacco a pantalone.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Definizione di alcuni termini tecnici e di alcuni dispositivi od opere che formano normalmente parte integrante di una rete da traino o possono essere utililizzati congiuntamente con una rete da traino

Sacco della rete da traino :

Il sacco è l'estrema parte posteriore della rete da traino, avente forma cilindrica, ossia la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma affusolata.

Il sacco della rete da traino può comprendere il sacco stricto sensu e l'eventuale gola.

Sacco della rete a strascico stricto sensu : Il sacco stricto sensu è formato da una o più pezze di rete, con maglie della stessa dimensione, attaccate l'una all'altra lungo i bordi nel senso della rete per mezzo di una cucitura, alla quale può essere attaccata anche una ralinga.

Gola del sacco : La gola del sacco è costituita da una o più pezze di rete situate immediatamente davanti al sacco stricto sensu.

Cucitura di rinforzo : La cucitura di rinforzo unisce due pezze di rete ed è costituita da file di maglie cucite assieme per rafforzare la rete.

Ralinga laterale : La ralinga laterale è definita come una corda che corre longitudinalmente alla rete ed è unita a quest'ultima lungo la cucitura laterale nella direzione dell'asse della rete.

Galleggiante : Il galleggiante è un dispositivo che serve ad impartire una forza di sollevamento alla rete da traino o a segnalare la posizione di una rete da traino o entrambi.

Pannello elevatore : Il pannello elevatore è un dispositivo utilizzato per impartire una forza di sollevamento alla rete da traino.

Dispositivi elettromeccanici : Dispositivi, quali i trasduttori, utilizzati per avere informazioni sulla posizione della rete in acqua e sulla quantità di pesci catturati.



( 1 ) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

( 2 ) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1.

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