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Document 32013R0150

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 52 del 23.2.2013, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/150/oj

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 56, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre fissare norme per specificare le informazioni che devono essere fornite all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

(2)

È necessario che i soggetti che presentano domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni forniscano informazioni sulla struttura dei controlli interni e sull’indipendenza degli organi direttivi, per consentire all’Aesfem di valutare se la struttura del governo societario garantisca l’indipendenza del repertorio di dati sulle negoziazioni e se la struttura e le relative linee di responsabilità siano adeguate.

(3)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), è responsabile della registrazione e della vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012. Per consentire all’Aesfem di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza del futuro repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che il repertorio fornisca le informazioni necessarie per effettuare la valutazione.

(4)

Occorre che il repertorio richiedente trasmetta informazioni all’Aesfem che dimostrino che dispone delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio su base continuativa delle sue funzioni e di adeguati meccanismi per assicurare la continuità operativa.

(5)

Sebbene quando il repertorio di dati sulle negoziazioni opera mediante succursali queste ultime non abbiano personalità giuridica distinta, occorre che siano fornite informazioni separate sulle succursali per consentire all’Aesfem di identificare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa del repertorio di dati sulle negoziazioni, di valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza della succursale e di verificare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni di cui il repertorio dispone siano solidi e sufficienti per individuare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.

(6)

È importante che il richiedente fornisca all’Aesfem informazioni sui servizi ausiliari o su altre linee di attività offerte dal repertorio di dati sulle negoziazioni in più rispetto alla sua attività principale di segnalazione dei dati relativi ai derivati, in particolare per quanto riguarda la sua attività principale di segnalazione regolamentare.

(7)

Affinché l’Aesfem possa valutare la continuità e il regolare funzionamento dei sistemi tecnologici del repertorio richiedente, occorre che il richiedente trasmetta all’Aesfem la descrizione di detti sistemi tecnologici, se pertinenti, e le modalità della loro gestione. È opportuno inoltre che il richiedente descriva eventuali accordi di esternalizzazione relativi ai suoi servizi.

(8)

Le tariffe associate ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono informazioni importanti per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa e occorre pertanto che siano inserite nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

(9)

Dato che i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che nella domanda di registrazione del repertorio siano chiaramente indicati rigorosi requisiti operativi e di conservazione dei dati.

(10)

I modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni sono elementi da inserire nella domanda di registrazione per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta informata.

(11)

Per assicurare il pieno accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni, i terzi fornitori di servizi dispongono di un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori, purché i soggetti che hanno fornito i dati e le controparti interessate abbiano dato il loro assenso. Occorre pertanto che il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisca all’Aesfem informazioni concernenti le politiche e le procedure di accesso.

(12)

Per esercitare con efficienza le proprie funzioni in materia di autorizzazione, occorre che l’Aesfem riceva tutte le informazioni dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Tali informazioni sono necessarie per valutare la domanda di registrazione e la documentazione in essa contenuta o per completarne la valutazione.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

(14)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO

REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Identificazione, status giuridico e categorie di derivati

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica il richiedente e le attività che esso intende svolgere e che ne impongono la registrazione come repertorio.

2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:

a)

la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione;

b)

un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda;

c)

informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione;

d)

gli atti costitutivi e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;

e)

i verbali della riunione in cui il consiglio ha approvato la domanda;

f)

il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;

g)

il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione dell’ubicazione delle principali attività;

h)

l’identificazione di eventuali controllate e, se del caso, la struttura del gruppo;

i)

i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente intende fornire;

j)

informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.

3.   Su richiesta dell’Aesfem, i richiedenti le trasmettono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 648/2012 e consentano all’Aesfem di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.

4.   Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Articolo 2

Politiche e procedure

Il richiedente che deve fornire informazioni riguardanti le politiche o procedure assicura che queste contengano tutti i seguenti elementi o ne siano corredate:

a)

l’indicazione del responsabile dell’approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;

b)

la descrizione del modo in cui sono assicurati il rispetto e il controllo delle politiche e procedure e il soggetto responsabile;

c)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;

d)

l’indicazione della procedura per segnalare all’Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.

SEZIONE 2

Proprietà

Articolo 3

Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;

b)

l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa;

2.   Se il richiedente ha un’impresa madre, esso deve:

a)

indicarne l’indirizzo della sede legale;

b)

indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile.

Articolo 4

Prospetto della struttura societaria

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altro soggetto collegato o succursale.

2.   Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.

SEZIONE 3

Struttura organizzativa, governance e conformità alla normativa

Articolo 5

Organigramma

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’organigramma del richiedente, compreso ogni servizio accessorio.

2.   L’organigramma indica i dati della persona responsabile di ogni funzione significativa, compresa l’alta dirigenza e le persone che dirigono le attività di ogni succursale.

Articolo 6

Governo societario

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni concernenti le politiche e procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compreso il consiglio, i suoi membri non esecutivi e, se del caso, i comitati.

2.   Dette informazioni includono una descrizione della procedura di selezione, di nomina, di valutazione delle prestazioni e di rimozione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio.

3.   Se il richiedente aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, esso indica il codice e fornisce una spiegazione per i casi in cui si discosta dal codice.

Articolo 7

Controlli interni

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene una descrizione dei controlli interni del richiedente. Essa include informazioni sulla funzione di controllo della conformità, sulla funzione di revisione, sulla funzione di valutazione del rischio, sui meccanismi e dispositivi di controllo interno e sulla funzione di audit interno.

2.   La descrizione include informazioni sui seguenti elementi:

a)

le politiche e procedure di controllo interno del richiedente;

b)

la sorveglianza e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi del richiedente;

c)

il controllo e la salvaguardia dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;

d)

gli organi interni incaricati della valutazione dei risultati.

3.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alla funzione di audit interno del richiedente:

a)

la modalità di elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno, tenuto conto della natura delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;

b)

il piano di lavoro per i tre anni successivi alla presentazione della domanda di registrazione.

Articolo 8

Conformità alla normativa

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi comprese le modalità per assicurare l’indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell’impresa;

b)

le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell’alta dirigenza;

c)

se disponibile, la più recente relazione preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell’ambito del richiedente.

Articolo 9

Alta dirigenza e membri del consiglio

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni per ogni alto dirigente e per ogni membro del consiglio:

a)

una copia del curriculum vitae che consenta di valutare il possesso delle esperienze e conoscenze necessarie all’adeguato svolgimento delle proprie funzioni;

b)

informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;

c)

un’autodichiarazione in merito all’onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, in cui ogni membro dell’alta dirigenza o del consiglio dichiara se:

i)

è stato condannato per reati connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;

ii)

se è stato condannato in procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti da autorità di regolamentazione o da organismi o agenzie pubblici o sia oggetto di un tale procedimento non ancora concluso;

iii)

è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso a prestazioni di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un’impresa;

iv)

è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;

v)

gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

vi)

ha fatto parte del consiglio o dell’alta dirigenza di un’impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre la persona in questione aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro l’anno successivo alla cessazione dei legami della persona con l’impresa;

vii)

è stato membro del consiglio o alto dirigente di un’impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;

viii)

è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un’amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;

ix)

è stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;

d)

una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possono avere nell’esercizio delle loro funzioni e le modalità di gestione di tali conflitti.

2.   Le informazioni ricevute dall’Aesfem ai sensi del paragrafo 1 sono utilizzate solo ai fini della registrazione e del controllo in ogni momento della conformità ai requisiti per la registrazione del richiedente come repertorio di dati sulla negoziazione.

SEZIONE 4

Personale e retribuzioni

Articolo 10

Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti politiche e procedure:

a)

una copia della politica di retribuzione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;

b)

la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

Articolo 11

Idoneità e onorabilità

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente:

a)

un elenco generale del personale comprensivo di funzioni e qualifiche;

b)

la descrizione specifica del personale informatico addetto alla prestazione dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, ivi comprese le funzioni e le qualifiche di ogni dipendente;

c)

la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell’audit interno, dei controlli interni, del controllo della conformità, della valutazione del rischio e della revisione interna.

d)

l’indicazione dei membri del personale dedicati e dei membri del personale che operano nel quadro di un accordo di esternalizzazione;

e)

informazioni riguardanti la formazione e lo sviluppo pertinenti per l’attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti al personale per lo svolgimento delle attività di repertorio.

SEZIONE 5

Risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività di repertorio di dati sulle negoziazioni

Articolo 12

Documenti finanziari e piani aziendali

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali sul richiedente:

a)

un bilancio di esercizio completo, redatto conformemente ai principi internazionali adottati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (4);

b)

se il bilancio del richiedente è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (5), i documenti finanziari comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati;

c)

se il richiedente è sottoposto a revisione dei conti, il nome e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno;

d)

un piano finanziario aziendale che contempli scenari economici diversi per i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni per un periodo di riferimento minimo di tre anni.

2.   Se le informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

a)

la dichiarazione pro forma attestante la disponibilità di risorse adeguate e la situazione attesa dell’impresa sei mesi dopo la concessione della registrazione;

b)

il bilancio intermedio, qualora il bilancio di esercizio non sia ancora disponibile per il periodo di tempo richiesto;

c)

un prospetto della situazione finanziaria, quale lo stato patrimoniale, il conto economico, variazioni del patrimonio netto e dei flussi di tesoreria e le note comprensive di una sintesi delle politiche contabili e altre note esplicative.

3.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell’impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda.

4.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene anche le seguenti informazioni finanziarie sul richiedente:

a)

l’indicazione dei piani futuri per la costituzione di filiazioni e la loro ubicazione;

b)

la descrizione dell’attività economica che il richiedente si propone di svolgere, specificando le attività delle filiazioni o delle succursali.

SEZIONE 6

Conflitti di interesse

Articolo 13

Gestione dei conflitti di interesse

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle politiche e procedure di gestione dei conflitti di interesse messe in atto dal richiedente:

a)

politiche e procedure relative all’individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse e la descrizione del processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza di dette politiche e procedure;

b)

ogni altra misura e controllo messi in atto per assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) sui conflitti di interesse.

Articolo 14

Riservatezza

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni illustra le politiche e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal futuro repertorio

a)

per scopi illegittimi;

b)

per divulgazione di informazioni riservate;

c)

per scopi commerciali non ammessi.

2.   La domanda include la descrizione delle procedure interne in materia di autorizzazione del personale all’uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l’entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull’uso dei dati.

3.   I richiedenti forniscono all’Aesfem informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell’accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.

Articolo 15

Inventario dei conflitti di interesse e loro attenuazione

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’elenco aggiornato, al momento della presentazione della domanda, dei conflitti di interesse rilevanti in essere in relazione ai servizi accessori o ad altri servizi collegati forniti dal richiedente e la descrizione del modo in cui sono gestiti.

2.   Se il richiedente fa parte di un gruppo, esso include nell’elenco i conflitti di interesse rilevanti derivanti da altre imprese appartenenti al gruppo e il modo in cui i conflitti sono gestiti.

SEZIONE 7

Risorse e procedure

Articolo 16

Risorse informatiche ed esternalizzazione

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione dei seguenti elementi:

a)

i sistemi e i dispositivi d’utente messi a punto dal richiedente per fornire i servizi ai clienti, ivi compresa una copia di ogni manuale d’uso e delle procedure interne;

b)

le politiche seguite dal richiedente in materia di investimenti in risorse informatiche e nel loro rinnovo;

c)

gli accordi di esternalizzazione conclusi dal richiedente, ivi compresi i metodi utilizzati per monitorare il livello delle funzioni esternalizzate, nonché una copia dei contratti che disciplinano tali accordi.

Articolo 17

Servizi accessori

Se un richiedente, un’impresa in seno al suo gruppo o un’impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo rilevante relativo ai servizi di negoziazione o di post-negoziazione offre, o ha in progetto di offrire, servizi accessori, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione degli elementi seguenti:

a)

i servizi ausiliari che il richiedente, o la sua impresa madre, presta e la descrizione degli accordi che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha con le imprese che offrono servizi di negoziazione, di post-negoziazione o altri servizi connessi, nonché una copia di tali accordi;

b)

le procedure e le politiche per garantire la separazione operativa tra i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni del richiedente e altre linee di attività, anche nel caso in cui una linea di attività separata sia gestita dal repertorio di dati sulle negoziazioni, da un’impresa appartenente alla sua impresa madre o da qualsiasi altra impresa con cui ha concluso un accordo rilevante nel quadro della catena o della linea di attività relativa alla negoziazione o post-negoziazione.

SEZIONE 8

Disposizioni in materia di accesso

Articolo 18

Trasparenza delle regole di accesso

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

le politiche e procedure di accesso che disciplinano l’accesso degli utenti ai dati del repertorio di dati sulle negoziazioni, ivi comprese le procedure a disposizione degli utenti per correggere o modificare i contratti registrati;

b)

una copia delle condizioni che determinano i diritti e gli obblighi degli utenti;

c)

una descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti, se ne esistono più di una;

d)

le politiche e le procedure in materia di accesso in conformità alle quali altri fornitori possono avere accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate.

Articolo 19

Trasparenza sui meccanismi di controllo della conformità e sull’accuratezza dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni descrive le procedure messe in atto dal richiedere per verificare:

a)

il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione;

b)

la correttezza delle informazioni trasmesse;

c)

che, nel caso in cui le controparti trasmettono le informazioni a diversi repertori, i dati possano essere riconciliati tra i repertori.

Articolo 20

Trasparenza sulle politiche tariffarie

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione:

a)

della politica tariffaria del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;

b)

della struttura tariffaria per la fornitura dei servizi accessori, ivi compresi il costo stimato dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori e dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di dati sulle negoziazioni e dei servizi accessori;

c)

dei metodi utilizzati per mettere le informazioni a disposizione dei clienti, in particolare dei soggetti segnalanti e dei potenziali clienti, ivi compresa una copia della struttura tariffaria nel caso in cui i servizi di repertorio dei dati sulle negoziazioni e i servizi accessori sono separati.

SEZIONE 9

Affidabilità operativa

Articolo 21

Rischio operativo

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

la descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle procedure miranti a individuare e ridurre il rischio operativo e qualsiasi altro rischio rilevante cui il richiedente sia esposto, ivi compresa una copia di manuali e procedure interne;

b)

la descrizione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio per la copertura di potenziali perdite economiche di natura generale al fine di continuare a fornire i servizi in condizioni normali e una valutazione dell’adeguatezza delle sue risorse finanziarie, al fine di coprire i costi operativi di una liquidazione o riorganizzazione delle operazioni e dei servizi critici per un periodo di almeno 6 mesi;

c)

il piano di continuità operativa del richiedente e la descrizione delle modalità per aggiornarlo. In particolare, il piano include:

i)

tutti i processi aziendali, le procedure di escalation e i relativi sistemi aventi importanza critica per garantire i servizi del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, ivi compresi i pertinenti servizi esternalizzati, la strategia, la politica e gli obiettivi del repertorio per garantire la continuità dei processi;

ii)

gli accordi in vigore con altre infrastrutture di mercato, ivi compresi altri repertori di dati sulle negoziazioni;

iii)

le modalità per garantire un livello minimo di servizio delle funzioni principali e la tempistica prevista per il pieno ripristino dei processi;

iv)

il tempo di ripristino massimo accettabile dei processi e dei sistemi aziendali, tenendo conto dei termini per la segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e del volume di dati che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trattare entro il periodo giornaliero;

v)

le procedure di gestione del rilevamento e della registrazione degli incidenti e delle revisioni;

vi)

il programma di prove e i relativi risultati;

vii)

il numero di siti tecnici e operativi alternativi disponibili, la loro ubicazione, le risorse di cui dispongono rispetto al sito principale e le procedure di continuità operativa in vigore qualora si renda necessario l’uso dei siti alternativi;

viii)

informazioni sull’accesso ad un sito di attività secondario per consentire al personale di garantire la continuità del servizio, qualora la sede principale non sia disponibile;

d)

la descrizione delle misure adottate per garantire le attività del repertorio richiedente in caso di perturbazioni e la partecipazione degli utenti del repertorio e dei terzi a tali misure.

SEZIONE 10

Conservazione dei dati

Articolo 22

Politica in materia di conservazione dei dati

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare:

a)

la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni trasmesse;

b)

che i dati siano conservati sia online che offline;

c)

che i dati siano adeguatamente copiati ai fini della continuità operativa.

2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che le informazioni siano modificate in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.

SEZIONE 11

Disponibilità dei dati

Articolo 23

Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente intende utilizzare per facilitare l’accesso alle informazioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla trasparenza e la disponibilità di dati, nonché:

a)

la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso del pubblico ai dati ivi contenuti a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici;

b)

la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle autorità competenti alle proprie informazione, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell’accesso, nonché una copia dei manuali e delle procedure interne specifici;

c)

la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il repertorio di dati sulle negoziazioni intende utilizzare per facilitare l’accesso delle parti del contratto alle proprie informazioni, a norma dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, e la frequenza degli aggiornamenti, nonché una copia dei manuali e delle politiche interne specifici.

Articolo 24

Verifica dell’accuratezza e completezza della domanda

1.   Tutte le informazioni fornite all’Aesfem nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.

2.   Le informazioni sono anche accompagnate, se del caso, dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza dei dati.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.


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